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Ordinanza — n. 20391/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses employer appeal against worker's claim for higher technical classification in railway maintenance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20391/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Trenitalia's appeal against a lower court ruling that classified an employee as a Technical Maintenance Operator rather than a specialized operator. The court affirmed that the worker's autonomous control over complex rolling stock materials and use of non-standardized procedures justified the higher professional profile. Consequently, the employer's claim of legal violation regarding the collective bargaining agreement was found unsupported by the established three-phase legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363, 2103 c.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: The Supreme Court dismisses appeals challenging labor classification decisions unless the lower court explicitly disregarded a legal rule or relied on evidence not introduced by the parties.

Parole chiave

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labor classification collective bargaining agreement technical maintenance operator specialized operator civil procedure law evidence admissibility supreme court appeal competenza speciale in materia di contratti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 2103 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
115 e 116 c.p.c.(art. 360 nn.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
115 e 116 c.p.c.(art. 360 nn.
Art. 27 CCNL 20 luglio 2012
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/04/2020 n. 8158
Cass. 24/04/2020 n. 8158 e 24/11/2022 n.
Cass. 24/11/2022 n. 34592
Cass. n. 9414 del 2018
Cass. n. 17163 del 2016
Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020
Cass. SS.UU. n. 15486 del 2017
Cass. n. 24434 del 2016
(v., tra le altre, Cass. n. 24434 del 2016), dovendosi comunque ribadire che, in relazione al nuovo testo del suddetto n.
Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31956/2021 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore con institore nel presente giudizio,elettivamente domiciliata in ROMA , VIA A. STOPPANI n. 34, presso lo studio dell’avvocato CARLO MOLAIOLI che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro TORTORA FRANCESCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 2983/2021 , depositata il09/06/2021, R.G.N. 1297/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che in accoglimento del ricorso proposto da Francesco Tortora aveva dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato nel profilo professionale C Tecnico della Manutenzione ed aveva condannato la datrice di lavoro Trenitalia s.p.a. al pagamento delle differenze retributive maturatepari ad € 4.896,43. 1.1. Il giudice di appello ha ritenuto che , alla luce delle declaratorie professionali relative al livello di inquadramento posseduto ed a quello rivendicato, l’ elemento qualificante per l’inquadramento nel profilo superiore era l’autonomia operativa nel qualificato livello di professionalità e competenze tecniche e l’utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse. 1.2.

Quindi, esaminate le emergenze istruttorie, ha ritenuto che effettivamente il Tortora svolgeva compiti di controllo c.d. non distruttivi sui materiali rotabili con discrezionalità ed autonomia nelle decisioni utilizzando procedure non standardizzate, macchinari complessi con necessità di una precisione tecnica ed una professionalità elevata eseguendo controlli che non erano successivamente sindacabili. Tutte attività che per il qualificato livello di professionalità richiesto sono riconducibili alla qualifica rivendicata. 1.3. Ha sottolineato che l’attività dell’operatore specializzato si caratterizza per lo svolgimento di attività pratico operative nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate senza alcuna competenza tecnico o specialistica e facoltà di autonomia.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Trenitalia s.p.a. affidato a un unico motivo. Francesco Tortora ha resistito con tempestivo controricorso. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. RITENUTO CHE 3. Con l’unico motivo di ricorso è denunciatala violazione degli artt. 1362, 1363 e 2103 c.c. del c.c.n.l. 2012 e la falsa ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). 3.1. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dei canoni di interpretazione falsamente applicandola disciplina legale econtrattuale relativa all'inquadramento del lavoratore svolgente funzioni di "Tecnico della Manutenzione Rotabili", così come delineata dall'art. 27 del CCNL 20 luglio 2012.

4. Ilmotivo non può essere accolto. 4.1. Come già ritenuto da questa Corte con riguardo a fattispecie del tutto sovrapponibili (cfr. Cass. 24/04/2020 n. 8158 e 24/11/2022 n. 34592) i giudici di merito sono pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimità uniformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla stregua del quale il procedimento logico - giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi (cfr.tar le tante Cass. nn. 9414 del 2018; 17163 del 2016): l'accertamento in fatto dell'attività lavorativa svolta in concreto, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria, il raffronto dei risultati delle suddette fasi.

Inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., nn. 20867 del 2020; 15486 del 2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori da poteri officiosi riconosciutigli. 4.2. Va poi aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. n. 24434 del 2016), dovendosi comunque ribadire che, in relazione al nuovo testo del suddetto n. 5, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante», come è avvenuto nella fattispecie, «l'omesso esame di elementi probatori non integra, dì per sé, il vizio di omesso esame dì un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053del 2014)».

5. Alla luce delle considerazioni esposte, dalle quali non v’è qui ragione di discostarsi, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, distratte in favore dell’avvocato dichiaratosene antistatario, sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avv. Vincenzo Riccardi che se ne è dichiarato antistatario. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto