Court dismisses pension claim for periodic payments after lump-sum capitalization extinguished the underlying obligation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the heirs' appeal seeking periodic pension supplements for a period following a prior capitalization payment. The court held that the previous judgment regarding the equalization mechanism only covered the integrative portion of the pension, which was extinguished when the bank liquidated the benefit as a one-time lump sum. Consequently, the obligation to pay periodic installments ceased upon capitalization, rendering the claim for future monthly payments inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Statuto del Fondo pensione complementare; The liquidation of a pension benefit as a one-time capital sum extinguishes the underlying periodic obligation, thereby precluding subsequent claims for installment payments on the same debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23542/2017 R.G. proposto da : ADINOLFI RITA, VERDE MARISA, quali eredi di ADINOLFI GIULIO, CORRADOCLAUDIA , CORRADO FABRIZIO, quali eredi di CORRADO VITTORIO, D'URSO BRUNELLO, quale erede di D’URSO CARLO, ESPOSITO GIANFRANCO, quale erede di ESPOSITO EUGENIO, VENDITTI OSVALDO, rappresentatie difesi da ll’ avvocat o GIUSEPPE FERRARO,giuseppeferraro@avvocatinapoli.legalmail.it; -ricorrenti- contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, raffaeledelucatamajo@avvocatinapoli.legalmail.it, PAOLO TOSIpaolo.tosi@milano.pecavvocati.it; -controricorrente- avversola sentenza n. 2333/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLIdepositata il18/04/2017, R.G.N. 8023/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal ConsigliereDott.
LUCA SOLAINI . R.G. 23542/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 18.4.2017 n. 2333, la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto da Intesa Sanpaolo spa, avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda di Adinolfi Giulio, Corrado Vittorio, D’Urso Carlo, Formicola Michele, Esposito Eugenio, Fraioli Giuseppe, Furia Ugo, Sorrentino Rachele, Venditti Osvaldo, Bonifacio Gerardo, Crisci Fabrizio, Garini Ario, Grasso Salvatore, Sabatino Raffaele, Saviotti Giulio, Vallone Francesco, Erba Carmine, Sommella Francesco, Sperandeo Salvatore, Terenzio Gerarda Elena, Vallo Giorgio, Camarda Ornella e Camarda Stelio e Camarda Giuseppina n.q. di eredi di Camarda Guido, Romano Domenico e Romano Gustavo n.q. di eredi di Di Terilli Wanda i quali, premesso che si erano visti riconoscere, con sentenza passata in giudicato, il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica della pensione, così come disciplinato anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/92, in particolare, per il periodo dal 1.1.1994 al 26.7.1996, avevano chiesto la condanna dell’Istituto di credito convenuto al pagamento delle conseguenti differenze economiche, sul trattamento pensionistico maturato per il periodo dal luglio 2006 al giugno 2008, oltre rivalutazione e interessi.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, pur aderendo alla tesi degli appellati e che era stata fatta propria dal primo giudice, secondo cui andava riconosciuto, per effetto del giudicato, una consolidazione dell’importo del trattamento pensionistico raggiunto alla data del luglio 2006 con effetti sulla liquidazione dei ratei maturati nel periodo successivo, tuttavia, in primo luogo, ha ritenuto che andassediversamente valutata la posizione degli stessi appellati, in considerazione della circostanza che, in attuazione della facoltà prevista dall’art. 47 dello Statuto del “Fondo pensione complementare per il personale del Banco” risultava no aver formulato una opzione per la capitalizzazione del trattamento periodico integrativo, ricevendo una somma una tantum corrispondente alla capitalizzazione della rendita vitalizia in base a un calcolo attuariale.
In secondo luogo, l a medesima Corte del merito non ha, invece, ritenuto di aderire alla tesi – fatta propria anche dal tribunale – che il diritto all’incremento perequativo, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, fosse un diritto autonomo e indipendente rispetto al trattamento integrativo pensionistico, di cui si dovesse tener tenuto conto ai fini della capitalizzazione e, perché, per essere escluso, avrebbe avuto bisogno di un atto formale ed espresso di rinuncia. Infatti, secondo la Corte territoriale, quanto era stato riconosciuto agli appellati con sentenza definitiva, riguardava il diritto alla perequazione automatica di cui godevano i pensionati del Banco di Napoli, rispetto al variare delle retribuzioni dei dipendenti in servizio; pertanto, tale perequazione costituiva solo una parte della pensione integrativa percepita dal pensionato.
Inoltre, secondo la Corte distrettuale, poiché il pregresso contenzioso riguardavaquanto maturato fino alla formalizzazione del consenso alla capitalizzazione e non il periodo successivo ad esso, la medesima Corte rilevava che le differenze economiche richieste nel presente giudizio, si riferivano invece solo a questo secondo periodo successivo (cfr. pp. 5-6 della sentenza)e non potevano essere riconosciute nel presente giudizio, perché non ricomprese nella domanda iniziale. Quindi , secondo i giudici d’appello, i ricorrenti, accedendo alla capitalizzazione, avevano risolto ogni rapporto con il Banco di Napoli e con il Fondo pensione complementare, per quanto concerneva la pensione integrativa e ciò, perché, la quota perequativa era una parte di detta pensione integrativa per cui, con l’opzione per la capitalizzazione era venuto meno il diritto a percepire la pensione integrativa, essendosi verificato un fatto decisivo che era estintivo del diritto di credito e, quindi, non poteva più configurarsi il diritto alla perequazione di un emolumento principale non più in godimento, per cessazione volontaria del titolo di pagamento fondante.
La Corte d’appello concludeva, evidenziando che diversa questione sarebbe stata quella della corretta quantificazione dell’importo capitalizzato della pensione che secondo gli appellati avrebbe risentito in negativo della mancata applicazione della perequazione aziendale (come riconosciuta dal giudicato del 2004), comportando un differenziale a credito sul quantumpensionistico, anche se in forma di una tantum (quindi, di supplemento di capitalizzazione). Ma ciò avrebbe potuto giustificare, secondo la Corte di appello , una autonoma e distinta domanda di adeguamento delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione della rendita, ma non anche il riconoscimento delle differenze che nel presente giudizio si pretendono maturate mese per mese, su un trattamento non più in godimento.
Avverso la sentenza della Corte di appello, i pensionati e i loro eredi ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre Intesa Sanpaolo spa resiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2908, 2909 c.c., nonché dell’art. 324 c.p.c., anche in riferimento agli artt. 1218 ss., dell’art.2113 c.c., nonché degli artt. 1236 e ss., 1966 e ss., dell’art. 306 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., in relazione alla interpretazione della delibera del CdA del Banco di Napoli del 17.1.1983 di regolazione della perequazione aziendale, degli artt. 112, 113 e 155 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, una volta venuta meno, in virtù della opzione per il pagamento della una tantum , il diritto a lla percezione del trattamento di pensione integrativo oggetto di perequazione ha, erroneamente, ritenuto la insussistenza di una pretesa finalizzata ad ottenere le differenze economiche derivanti da un inferiore riconoscimento del quantumpensionistico, per la considerazione che il rapporto posto a fondamento della erogazione della prestazione principale (da adeguare) era stato definitivamente risolto.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 112 comma 2, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva affermato che non vi era prova in atti, che gli appellati, nell’accettare l’offerta dell’Istituto bancario, avevano poi espressamente dichiarato di non voler in alcun modo rinunciare al contenzioso pendente in materia di perequazione aziendale e ciò perché, dagli atti processuali risulta che tale riserva, espressa dai ricorrenti, è contenuta in calce alla comunicazione con la quale i ricorrenti accettavano l’offerta di “zainetto” e tali documenti erano stati depositati dalla Banca stessa, all’atto della costituzione in giudizio.
I motivi proposti, attesa la loro stretta correlazione, vanno esaminati congiuntamente. Essi si mostrano infondati. Questa Corte, nell’ambito di contenzioso identico al presente, in cui è pacifico che la domanda azionata attiene al periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione, ha già avuto modo di respingere analoga pretesa in capo ai pensionati (Cass.18383/22, 18384/22, nonché Cass.29915/21). In particolare, si è affermato in tali pronunce che:
a) oggetto del giudicato invocato dagli odierni ricorrenti è il meccanismo di determinazione della perequazione, che determinò un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa;
b) il giudicato riguarda quindi la sola quota di pensione integrativa, poi esternalizzata al Fondo di previdenza complementare;
c) detta quota, nella forma della prestazione pensionistica integrativa periodica, si è estinta a seguito della liquidazione una tantum in forma capitalizzata. Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi, non presentando il ricorso argomenti decisivi di segno contrario, con la conseguenza che, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, non vi era necessità di alcuna rinuncia espressa al diritto da parte dei danti causa dei ricorrenti, poiché l’estinzione ha operato per effetto della liquidazione, e ha riguardato tutte le componenti del trattamento pensionistico integrativo, compresa quella oggetto del giudicato che – conformemente a quanto affermato nella sentenza impugnata – partecipa della natura di trattamento pensionistico integrativo.
Una volta assunto che la domanda aveva ad oggetto una quota del trattamento pensionistico rientrante nel campo dell’art.47 Statuto, correttamente la Corte del merito ha precisato che il problema riguardava, semmai, la corretta quantificazione della somma da liquidare in sede di capitalizzazione, somma che doveva ricomprendere il credito oggetto di giudicato , ma che no n era oggetto del presente giudizio. Deve, pertanto , ritenersi che il supplemento di pensione che si vorrebbe periodic o a cadenza mensile da parte dei ricorrenti non può invece protrarsi oltre la data della avvenuta capitalizzazione, poiché questa ha estinto l’unico rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto l’unitaria prestazione corrispondente alla pensione integrativa a carico del Fondo, nella sua quota per perequazione che è statapagata in forma di una tantum.
Al rigetto del ricorso segue la compensazione delle spese di lite del presente giudizio, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; Compensa le spese del presente giudizio di cassazione; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorren