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Ordinanza — n. 20377/2023 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses Inps appeal, ruling that a negative debt assessment judgment does not interrupt prescription under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20377/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared the claim for repayment of improperly received mobility benefits prescribed. The INPS argued that the respondent's failure to appeal the first-instance finding of no debt constituted an interruption of prescription, but the Court found this argument inadmissible due to lack of specificity and legally unfounded. The Court held that under Article 2944 of the Civil Code, only specific acts explicitly manifesting the creditor's will to enforce their right can interrupt prescription, and a negative assessment judgment without a subsequent condemnation order does not meet this standard.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; Art. 360 c.p.c. n. 3: A negative assessment judgment declaring the non-existence of a debt, without a subsequent condemnation order, does not constitute an act interrupting the prescription of the restitutory claim.

Parole chiave

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interruption of prescription negative assessment judgment Civil Code Article 2944 prescription period restitution of undue benefits procedural specificity Cassation appeal dismissal rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2944 c.c.
Considerato che: Con il motivo di ricorso l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art.
Art. 360 c.p.c. n. 3
2944 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 2943 c.c.
Essoè, altresì, infondato poiché l'interruzione della prescrizione, che l'art. 2943 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ri
art. 2944 c.c
Considerato che: Con il motivo di ricorso l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art.
art. 2943 c.c
Essoè, altresì, infondato poiché l'interruzione della prescrizione, che l'art. 2943 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9589/18
Cass. n. 9097/18
Cass. n. 9097/18),non ravvisabile implicitamente nell’acquiescenza, la quale può essere motivata dai più sv a riati intenti e st rategie processuali.
Corte Appello L'Aquila n. 185/2007
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16217/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it, VINCENZO TRIOLO, avv.vincenzo.triolo@postecert.inps.gov.it, VINCENZO STUMPO, avv.vincenzo.stumpo@postacert.inps.gov.it; -ricorrente- contro BOSICA AGNESE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ANNUNZIATO TRIMARCHI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 952/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAdepositata il 30/11/2017 , R.G.N. 919/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 16217/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 30.11.2017 n. 952, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Teramo che aveva accolto l’opposizione proposta da Agnese Bosica a decreto ingiuntivo per € 16.741,30 emesso, su richiesta dell’Istituto previdenziale, a titolo di indebita percezione dell’indennità di mobilità dal 12.11.1995 al 30.7.1998. Il tribunale ha dichiarato prescritto il credito dell’Istituto previdenziale alla ripetizione dell’indennità di disoccupa zione indebitamente percepita da AgneseBosica.

La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, ha accertato come dalla documentazione versata in atti non fosse possibile desumere nessun riconoscimento del debito da parte della Bosica che sarebbe potuto valere, ai sensi dell’art. 2944 c.c., come comportamento idoneo ad interrompere la prescrizione del credito restitutorio nel periodo intercorrente tra l’invio della raccomandata dell’11.3.1999 e quella dell’8.4.2013, che l’Inps aveva, per l’appunto, inviato ad Agnese Bosica proprio al fine d’interrompere la prescrizione del diritto alla restituzione dell’indennità di mobilità, indebitamente percepita.

Riteneva la Co rte d’appello che tra i mezzi di interruzione della prescrizione (domanda giudiziale, atto di costituzione in mora e riconoscimento del diritto da parte del debitore) non pote sse rientrare altro atto del processo, e, in particolare, la domanda di accertamento negativo del credito promossa nel 2005 dalla Bosica, a seguito della quale il giudizio si era concluso in appello con sentenza dichiarativa della sussistenza dell’obbligo a restituire le somme all’Inps, senza condanna di quest’ultima a lla restitu zione delle predette somme, in difetto della proposizione della relativa domanda da parte dell’Istituto.

Anche quella sentenza, pertanto, era una mera sentenza di accertamento del credito, da cui non era conseguita alcuna condanna a restituire le somme indebitamente percepite e, quindi, non era idonea a valere come interruzione della prescrizione del credito restitutorio dell’Inps. Avverso la sentenza della Corte di appello l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre Agnese Bosica resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non avrebbe attributo valenza di atto interruttivo della prescrizione al riconoscimento di debito (evincibile dalla sentenza Corte Appello l’Aquila n. 185/2007), consistente nella mancata impugnazione da parte della Bosica del capo della sentenza di primo grado relativo all’accertamento della insussistenza del credito vantato dall’opponente a decreto ingiuntivo, per essere stata l’impugnazione limitata al capo con il quale si era disposta la condanna alla restituzione degli importi, non richiesta dal creditore convenuto.

Il motivoè, in primo luogo, inammissibile per difetto di specificità, in quanto l’Inps non ha riportato in ricorso, non ha allegato e neppure localizzato l’atto del distinto appello della Sig.ra Agnese Bosica avverso la sentenza del tribunale di Teramo n. 1144/05, con la quale quest’ultima avrebbe impugna to la statuizione di condanna alla restituzione dell’importo pari all’indennità di mobilità indebitamente percepita ma non anche la statuizione di debenza della predetta somma a titolo di indennità di mobilità, così che questa Corte non è in condizione di valutare la portata ricognitiva di tale comportamento processuale.

Essoè, altresì, infondato poiché l'interruzione della prescrizione, che l'art. 2943 c.c. fa discendere soltanto da atti tipici e specificamente enumerati contenentil'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. n. 9589/18 ) , presuppone una manifestazione chiara che r iveli il carattere della volontarietà ( cfr.

Cass. n. 9097/18),non ravvisabile implicitamente nell’acquiescenza, la quale può essere motivata dai più sv a riati intenti e st rategie processuali. Nella presente vicenda, pertanto, dalla domanda della Sig.ra Bosica di accertamento negativo del credito e dalla successiva mancata impugnazione della statuizione che accertava l’obbligo di restituire le somme indebitamente percepite, non può desumersi alcun riconoscimento del debito, ex art. 2944 c.c., come opinato dall’Istituto previdenziale, mancandone i relativi presupposti, sicché non ha pregio neppure la tesi sostenuta nella memoria dall’Inps, secondo cui è la sentenza passata in giudicato può assumere valenza di atto interruttivo.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, e le spese vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’Inps dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, PQM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps a pagare ad Agnese Bosica le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ri