Ordinanza — n. 20376/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8160/2018 R.G. proposto da: BALEST ADRIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPIERO PROIA, giampieroproia@ordineavvocatiroma.org, MAURIZIO PANIZ, maurizio.paniz@ordineavvocatibellunopec.it, STEFANIA FULLIN , stefania.fullin@ordineavvocatibellunopec.it; -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BELLUNO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI; -intimato- nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it, VINCENZO TRIOLO, avv.vincenzo.triolo@postecert.inps.gov.it, VINCENZO STUMPO , avv.vincenzo.stumpo@postacert.inps.gov.it; -resistentecon procura- avverso la sentenza n. 348/2017 dellaCORTE D'APPELLOdi VENEZIAdepositata il05/09/2017, R.G.N. 17/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 132 c.p, art. 111 Cost; Ordinanza — n. 20376/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. All’Inps non possono, tuttavia, essere liquidate le spese, perché non ha spiegato difese scritte, ma si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 PQM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8160/2018 R.G. proposto da: BALEST ADRIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPIERO PROIA, giampieroproia@ordineavvocatiroma.org, MAURIZIO PANIZ, maurizio.paniz@ordineavvocatibellunopec.it, STEFANIA FULLIN , stefania.fullin@ordineavvocatibellunopec.it; -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BELLUNO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI; -intimato- nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it, VINCENZO TRIOLO, avv.vincenzo.triolo@postecert.inps.gov.it, VINCENZO STUMPO , avv.vincenzo.stumpo@postacert.inps.gov.it; -resistentecon procura- avverso la sentenza n. 348/2017 dellaCORTE D'APPELLOdi VENEZIAdepositata il05/09/2017, R.G.N. 17/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. R.G. 8160/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 5.9.2017 n. 348, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto da Adriano Balest avverso la sentenza del tribunale di Belluno che aveva respinto la domanda di quest’ultimo volta a chiedere, nei confronti dell’Inps, il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di mobilità per il periodo dal 9.8.11 al 26.7.13. Il tribunale rilevava che il ricorrente non aveva preso servizio, per prestare la propria attività in lavori socialmente utili, quando era stato chiamato dalComune di Trichiana in data 9.8.11 e ciò senza giustificazione, per non essere stato autorizzato ad assentarsi, infatti, non aveva acquisito nessun diritto al trattamento accessorio delle ferie.
Il tribunale ha, altresì, accertato che il ricorrente aveva reso dichiarazioni confessorie in data 1.9.11, quando aveva presentato le scuse al comune per non essersi presentato in servizio, riconoscendo di non avere richiesto autorizzazione al godimento delle ferie, ma di essersi limitato a comunicare verbalmente il proprio periodo di ferie scelto unilateralmente. La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha ritenuto che la mancata presentazione al lavoro fosse dovuta quantomeno a colpa, così che poteva ritenersi integrata la fattispecie del rifiuto all’avviamento al lavoro, con conseguente decadenza dal diritto al trattamento di mobilità, ex art. 1 quinquies del DL n. 249/04, convertito nella legge n. 291/04, infatti, non poteva in alcun modo sostenersi, ad avviso della Corte d’appello, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali, che fosse stata ingenerata nel ricorrente da parte degli addetti al comune, l’incolpevole convinzione di aver diritto di assentarsi dal lavoro dal 9 agosto 2011, senza che ciò avesse conseguenze.
Avverso la sentenza della Corte di appello, Adriano Balest ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Ispettorato territoriale del lavoro di Belluno resiste con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, Adriano Balest deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 quinquies del DL n. 249/04, convertito nella legge n. 291/04 e dell’art. 3 della legge n. 689/81, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché il vizio di nullità della sentenza, ex art. 132 c.p.c, per mancanza di motivazione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., e per omessa motivazione, motivazione apparente e affermazioni contrastanti ed obiettivamente incomprensibili, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c (artt. 132 e 112 c.p.c. e art. 111 Cost.), perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la mancata presentazione al lavoro fosse dovuta a colpa e/o negligenza del Balest con conseguente decadenza dal diritto a fruire del trattamento di mobilità, e non era invece dovuto ad errore scusabile e ciò perché lo stesso, senza autorizzazione, secondo la Corte territoriale, non si era preoccupato delle conseguenze che poteva comportare lo scegliere unilateralmente il periodo nel quale fruire delle ferie.
Con il secondo motivo di ricorso, Adriano Balest deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello in riferimento alla deposizione dell’ing. Ardillo, aveva omesso di valutare altre circostanze, meglio indicate alle pp. 16-18del ricorso, per verificarne la complessiva inattendibilità. Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente contesta l’accertamento in fatto, espresso dalla Corte di appello, sulla ricostruzione delle modalità di rifiuto della condotta ascrivibile al ricorrente, in termini di colpa dello stesso, che è una questione di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile in cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5, nella specie non utilmente invocabile, in presenza di una doppia decisione “conforme” sia in primo che in secondo grado.
Il ricorrente, con la “mescolanza” dei motivi di censura, in effetti mira a una revisione del giudizio della Corte d’appello, che non è consentito in sede di legittimità. Il secondo motivo è inammissibile, perché precluso dalla presenza di una doppia decisione conforme sugli stessi fatti sia da parte della sentenza di primo grado che da parte della sentenza di secondo grado, e mira a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie testimoniali, censura non consentita nel presente giudizio di legittimità, se non in ristretti limiti non ricorrenti nella fattispecie (Cass. n. 27000/16).
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. All’Inps non possono, tuttavia, essere liquidate le spese, perché non ha spiegato difese scritte, ma si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 PQM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare al Ministero del Lavoro –Ispettorato Territoriale del Lavoro di Belluno, le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a