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Ordinanza — n. 20363/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling non-objection insufficient to prove employer activity eligibility for mobility benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20363/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Rome Court of Appeal's decision confirming the lower court's award of mobility benefits to a worker. The INPS argued that the employer's activity did not qualify for the benefits, but the appellate court had treated the employer's failure to object as a waiver of this issue. The court held that the employer's initial complaint regarding unpaid contributions was insufficient to establish a non-objection on the specific legal point of the employer's activity eligibility, thereby invalidating the presumption of contestation.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 360 c.p.c. n. 5; Art. 2697 c.c.: A party's prior complaint regarding unpaid contributions does not constitute a valid non-objection to the legal qualification of the employer's activity for social security benefits, requiring explicit examination of the activity type.

Parole chiave

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non-objection presumption social security benefits mobility allowance employer activity eligibility contributory non-payment Cassation quashing burden of proof indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 416 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 c.p.c. n. 5
nonché vizio di motivazione ex numero 5 dell’art. 360 c.p.c., per omesso esame dell'estratto telematico da cui risultava il tipo di attività svolta ( indicata dai codici ATECO ) e la tipologia di contribuzione che il datore aveva versato.
Law 223/1991
Decree Law 148/1993
Law 236/1993
Law 92/2012
articoli 2697 c.c
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26936/2021R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, avv.mauro.sferrazza@postacert.inps.gov.it, MASSIMO BOCCIA NERI,avv.massimo.boccianeri@postacert.inps.gov.it, VINCENZO TRIOLO, avv.vincenzo.triolo@postecert.inps.gov.it, VINCENZO STUMPO,avv.vincenzo.stumpo@postecert.inps.gov.it,MARIA PASSARELLI, avv.maria.passarelli@postacert.inps.gov.it, SAMUELA PISCHEDDA, avv.samuela.pischedda@postacert.inps.gov.it; -ricorrente- contro VALENTI MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE CARDONI,cesarecardoni@pec.ordineavvocativiterbo.it, GUIDO CONTICELLI, ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1943/2021della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata i l 14/05/2021 , R.G.N.3090/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 14/5/21 la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 12/7/17 del tribunale di Viterbo, che aveva dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe all'indennità di mobilità in ragione della cessazione del rapporto con Esattorie Spa e condannato l’INPS al pagamento delle differenze tra la detta prestazione e l'indennità di disoccupazione corrisposta dall’Istituto in luogo della prestazione dovuta. In particolare, premesso che a fronte delle indicazioni del lavoratore del possesso di requisiti specifici per la mobilità l'INPS non aveva sollevato alcuna contestazione, la corte territoriale ha ritenuto inammissibile per la sua novità il rilievo –formulato solo in appello dall’INPS- secondo cui l'attività datoriale non rientrava tra quelle che consentono la prestazione in discorso, posto che in primo grado l'INPS aveva solo lamentato l'inadempimento contributivo datoriale.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per tre motivi, resiste la controparte con controricorso, illustrato da memoria. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c. e 416 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di accettare i fatti costitutivi della pretesa. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione ex numero 5 dell’art. 360 c.p.c., per omesso esame dell'estratto telematico da cui risultava il tipo di attività svolta ( indicata dai codici ATECO ) e la tipologia di contribuzione che il datore aveva versato.

Con il terzo motivo si lamentaviolazione degli articoli 4-5-7-12 e 16 della legge 223 del 91 nonché 7 comma 7 del decreto legge 148 del 1993,convertito in legge 236 del 1993, nonché 3 comma 1 dellalegge 92 del 2012, per avere la corte territoriale ritenuto Esattoria Spa annoverabile tra le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinari. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel ricorso introduttivo della lite l’attore aveva dedotto la sua iscrizione alle liste di mobilità ed il possesso di anzianità rilevante nonché, per altro verso, l’integrazione del requisito dimensionale datoriale richiesto per fruire della prestazione per cui è causa, ma nulla aveva dedotto circa l’attività del datore.

La sentenza impugnata ha però erroneamente ritenuto non contestata la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, inclusa implicitamente quello inerente la riconducibilità del datore di lavoro -in ragione della sua attività- nel novero delle imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinari e della mobilità; la corte territoriale ha finito così per attribuire una prestazione che giuridicamente potrebbe non spettare in ragione del settore di attività del datore. Sin dal primo grado di giudizio l’INPS aveva del resto prodotto e richiamato nella memoria di costituzione documento dal quale risultava il tipo di attività datoriale ed il mancato versamento dei contributi per la mobilità; l’INPS ha eccepito il mancato pagamento dei contributi (deducendo “che i lavoratori delle Esattorie spa non hanno diritto all’erogazione dell’indennità di mobilità ordinaria per non avere l’azienda/datore di lavoro mai versato la relativa aliquota contributiva”), senza chiarire se ciò facesse per dedurre l’assenza conseguente del suo obbligo in ragione dell’inadempimento contributivo datoriale (come inteso dal giudice di primo grado, che vi ha contrapposto il principio di automaticità delle prestazioni), ovvero per affermare l’assenza di riconducibilità del datore all’area di applicazione delle prestazioni di cigs e di mobilità (e quindiper dedurre -a monte- l’assenza stessa dell’obbligo datoriale, come dimostrato proprio dal mancato pagamento dei contributi specifici per le dette prestazioni).

La deduzione era sufficiente tuttavia per impedire che sul punto della riconducibilità del datore all’area di applicazione delle prestazioni di cigs e di mobilità, peraltro non compiutamente dedotta dall’attore, si potesse formare una non contestazione, idonea ad esonerare l’attore dall’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa, incluso quello di cui si discute. Deve per altro verso escludersi che la non contestazione potesse riguardare elementi normativi della fattispecie, quali l’assoggettabilità del datore al regime previdenziale previsto in relazione al tipo di attività svolta.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, al fine di accertare la riconducibilità del datore di lavoro –in ragione del tipo di attività esercitata- all’area di ap plicazione delle prestazioni di cigs e di mobilità, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in d