Cassation Court dismisses INPS appeal, ruling mobility tax is contributory with five-year prescription limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that annulled a tax collection for mobility fees. The INPS argued these fees were not contributory and thus subject to a ten-year prescription period, but the court held they are contributory under the 1991 Law. Consequently, the five-year prescription period applies, confirming the debt is time-barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 4, Law 223/1991; Art. 3, comma 9, Law 335/1995: Mobility tax fees qualify as contributory payments, triggering the five-year prescription period rather than the ordinary ten-year term.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12982/2017R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it, ANTONINO SGROI, avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it, LELIO MARITATO, avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it, GIUSEPPE MATANO, avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it, EMANUELE DE ROSE, avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it, ESTER ADA SCIPLINO avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it; -ricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., IVAN SPORT S.R.L.; -intimati- avverso la sentenza n. 2029/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCEdepositata il 18/11/2016 , R.G.N. 801/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 18/11/16la corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede, che aveva annullato la cartella per euro 357.356 con la quale l'INPS aveva chiesto il pagamento della tassa di ingresso mobilità prevista dall'articolo 5, comma 4 , della legge 223 del 1991 e somme aggiuntive. Il giudice r iteneva prescritto il credito per essere decorso il termine quinquennale ex articolo 3,comma 9, della legge 335 del 1995 . Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo; Equitalia ed il datore di lavoro sono rimasti intimati.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con l'unico motivodi ricorso si deduce violazione dei su richiamati articoli 5 comma 4 e 3 comma 9, per non essere le somme in questione assimilabili ai contributi previdenziali e conseguentemente non essendo applicabile il termine prescrizionale quinquennale,ma solo quello ordinario decennale. Il ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 30699 del 21/12/2017, Rv. 646551 – 01 e Sez.
L, Ordinanza n. 25592 del 10/10/2019, Rv. 655135 – 01), secondo la quale , in tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall’art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995. Nulla per spese, essendo le parti vittoriose rimaste intimate.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,