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Ordinanza — n. 20353/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public agency appeal regarding salary band progression for transferred public employees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20353/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a lower court ruling that recognized a transferred employee's right to a specific salary band and career progression compensation. The agency argued that the appellate court incorrectly applied regulations regarding direct transfers, claiming the employee should retain only the fundamental treatment without the acquired economic progression. The court upheld the lower court's decision, affirming that the 'direct transfer' mechanism preserves the employee's original economic position and that using the relevant government decree for comparison was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001; Art. 1406 c.c.: The 'direct transfer' of public employees constitutes a civil law assignment of contract where the transferor's economic classification and progression rights remain intact in the transferee entity.

Parole chiave

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public employment transfer salary band progression direct transfer mechanism career advancement rights administrative law assignment public sector compensation appellate court review ricalcolo delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001
Ud.18/04/2023 CC AULA Bdelle Dogane avverso la sentenza del Tribunale di Biella, nella parte in cui essa aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice in epigrafe, ex dipendente di ente locale transitata nei ruoli dell’Agenzia a seguito dimobilità ex art. 30 del d.lgs.
Art. 1406 c.c.
165 del 2001 e, per quanto occorrer possa, dell’art. 1406 c.c., nonché dell’art.
Art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001
1406 c.c., nonché dell’art. 52,comma 1, del d.
Art. 17 CCNL Agenzie Fiscali
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 , comma1, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia exart. 118 disp. att. c.p.c., si è osservato, in sintesi, che l’espressione di carattere atecnico «passaggio diretto», contenuta nell’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Si dà atto che non sussistono le condizionial raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 1406 c.c
165 del 2001 e, per quanto occorrer possa, dell’art. 1406 c.c., nonché dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
Cass. S.U. n. 4315/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 22954- 201 7 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in R oma , via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello S tato , che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro Teresa ALLORI, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 109, presso lo studio dell’avv.Alessandro Brunetti, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Andrea Fenoglio; -controricorrente - avverso la sentenza n. 516/2017della Corte d ’ A ppello di Torino, depositata il 17/7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023 dal Consigliere Dott.

A ndrea Zuliani. FATTI DI CAUSA La Corte di Appello di Torino, per quanto qui ancora interessa, ha respinto il gravame proposto dall ’ Agenzia Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N.22954/2017 Cron. Rep. Ud.18/04/2023 CC AULA Bdelle Dogane avverso la sentenza del Tribunale di Biella, nella parte in cui essa aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice in epigrafe, ex dipendente di ente locale transitata nei ruoli dell’Agenzia a seguito dimobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165del 2001, ad essere inquadrata nella fasciaretributiva F4, oltre al risarcimento del danno per perdita della chance di progressione alla fascia F 5 , non avendo potuto partecipare a una selezione interna, proprio per il mancato riconoscimento della fascia immediatamente inferiore.

L a Corte territoriale ha , tra l’altro,evidenziato che la procedura di mobilità determina una modificazionesolo soggettiva del rapporto di lavoro, sicché il dipendente deve essere inquadrato nell ’ area funzionale e nella posizioneeconomica corrispondenti a quelle possedute presso l’amministrazione di provenienza; ha poi ritenuto che costituisse utile parametro, al fine della conseguenteconfluenza, quello di cui all’art. 5 del D.P.C.M. 466/2000 e alla relativa tabella di equiparazione professionale, così concludendo per il riconoscimentodell’inquadramento di cui sopra.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane, sulla base di un unico motivo, resistito da controricorso della lavoratrice, la quale ha anche depositato memorianel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 , comma1, n. 3 c.p.c., « violazione e/o falsa applicazione dell’art.30 d.lgs. n. 165 del 2001 e, per quanto occorrer possa, dell’art. 1406 c.c., nonché dell’art. 52,comma 1, del d. lgs. n. 165del 2001 e dell’art. 17 del CCNL Agenzie Fiscali», imputando al la c orte d’appello di avere erroneamente ritenuto che il dipendente trasferito per mobilità abbia diritto al mantenimento , non solo del trattamento fondamentale, ma anche dellaprogressione economica acquisita, e ciò in assenza di tabelle di comparazione applicabili, che i giudici deidue gradi di merito hanno direttamente e indebitamente tratt o dal D.P.C.M. destinato a regolare il caso speciale (e inverso) deltrasferimento di personale e funzioni amministrative dall’Agenzia del Territorioagli Enti Locali.

2. Ilmotivo è infondato. 2.1. Questa Corte, pronunciando in fattispecie del tutto analoghe, ha già respinto altri ricorsiproposti dall’Agenzia delle Dogane, ritenendo che quest’ultima non possa, in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, fare applicazionedell’art. 17 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, riferibile, invece, al solo accesso «dall’esterno» nell’area (tra le tante, Cass. nn. 4619/2018, 7652/2019, 29674/2020, 6218/2021). Con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia exart. 118 disp. att. c.p.c., si è osservato, in sintesi, che l’espressione di carattere atecnico «passaggio diretto», contenuta nell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra;trasferimento caratterizzato da una modificazionemeramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico.

Siffatto «passaggio diretto» è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto, disciplinata dagli artt. 1406 e ss. c.c. (valut azione, questa, sulla quale esplicitamente concorda anche la parte ricorrente), visto che determina il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contrattodi lavoro, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali. L’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti –si è ancora aggiunto – deve essere effettuata, sulla basedell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria;e a tal fine occorre tener e conto anche delle posizioni economiche differenziate,attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera.

Del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza dievitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione strisciante del personale trasferito, atteso che lastessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera epropedeutica ai successivi passaggi di Area. 2.2. Non irrazionale è poi l’utilizzo, per il conseguente giudizio di comparazione, delD.P.C.M. n. 446 del 2000 , apparendo logico che esso, riguardando la confluenza del personale dallo Stato agli enti locali, sia parametro del tutto idoneo qualeriferimento per il passaggio inverso.

3. Respinto il ricorsole spese di lite relative al presente grado di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che non sussistono le condizionial raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l’Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. S.U. n. 9938/ 2014; Cass. n. 1778/ 2016; Cass. S.U.n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte: rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidat