Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to missed statutory deadlines and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to challenge four prior fixed-term contracts within the sixty-day statutory deadline and did not contest the 2014 early termination within the required period. The appellant also failed to submit the first-instance file in appeal, preventing the review of economic claims based on alleged overtime and superior duties. Consequently, the court rejected the arguments as merely repeating lower court findings and lacking the necessary procedural foundation for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 comma 2 legge n. 183/2010; Art. 360 comma 1 numero 4 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to challenge fixed-term contracts or early terminations within the statutory limitation periods and fails to provide the first-instance file necessary to substantiate economic claims.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30797/2019 R.G. proposto da : CIMINO MARIO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FELICE, N. 77, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BELLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ENZO FAGGELLA ; -ricorrente- contro GESTIONE ALBERGHI RESORTS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , VIA PINEROLO, N. 22, presso lo studio dell’avvocato D OMENICO CIRIGLIANO, rappresenta ta e difes a dall'avvocato MARIA GRAZIA OLIVIERO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 53/2019depositata il 31/07/2019 R.G.N. 62/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE. Ritenuto che 1. Mario Pietro Cimino ha lavorato, alle dipendenze della Gestione Alberghi e Resorts srl, con la qualifica di operaio di 1° livello e con mansioni di chef de cousine, in virtù di cinque contratti a termine, il primo dei quali scaduto il 31.10.2010 e l’ultimoil 30.9.2014 per recesso ante tempus da parte del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo: licenziamento impugnato stragiudizialmente il 30.1.2015.
2. Il lavoratore ha adito, con ricorso deposito il 3.6.2015, il Tribunale di Lagonegro al fine di sentire:
a) accertare e dichiarare l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti stagionali stipulati, con declaratoria di sussistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e, conseguentemente, della illegittimità della disposta risoluzione anticipata;
b) condannare la società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data dell’illegittimo recesso alla reintegra, nonché al pagamento dell’indennizzo di cui all’art 32 della legge n. 183/2010;
c) in subordine, accertare lo svolgimento di lavoro straordinario e delle mansioni superiori espletate, con condanna della società al pagamento della somma di euro 47.361,44, oltre accessori.
3. L’adito Tribunale ha rigettato le domande e la Corte di appello di Potenza, con la sentenza n. 53/2019, ha confermato la gravata pronuncia.
4. I giudici di seconde cure, dopo avere richiamato le disposizioni regolanti la materia, hanno rilevato che i primi quattro contratti di lavoro a termine (2010, 2011, 2012 e 2013) non erano stati impugnati nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 183/2010, mentre il recesso ante tempus intimato dal datore di lavoro il 30.9.2014 non era stato impugnato nel termine di centoventi giorni; hanno, poi, sottolineato l’impossibilità di valutare la domanda subordinata non avendo l’appellante proceduto al deposito, in appello, della propria produzione di primo grado così impedendo di colmare la mancata allegazione dei fatti costitutivi posti a base della richieste retributive.
5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Mario Pietro Cimino affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la Gestione alberghi e Resorts srl.
6. La società ha depositato memoria. Considerato che 1. Con l’unico motivo, articolato s u due profili, il ricorrente denuncia testualmente: “in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione, sulla decadenza dell’impugnazione del termine ed il ricorso al giudice del lavoro”. Sostiene, da un lato, che entrambi i giudici del merito avevano errato non inquadrando la fattispecie in discussione sotto la vigenza della normativa di riferimento della legge n. 92/2012, in vigore dal 18 giugno 2012, che attribuiva sessanta giorni in più per impugnare il contratto; dall’altro, sottolinea che, dalla lettura del ricorso introduttivo, risultavano indicati dati sufficienti per escludere la nullità dell’atto nella parte in cui era volto ad ottenere le chieste spettanze retributive, essendo stato specificato l’inquadramento ricevuto (chef de cousine) e offerto una quantificazione delle diverse voci retributive in oggetto.
2. Il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi gli articolati profili di censura.
3. La prima doglianza, oltre a non contenere alcun riferimento specifico alle norme asseritamente violate, non si confronta assolutamente con la ratio decidendidei giudici di seconde cure, che hanno richiamato ed applicato, nel caso in esame, il principio statuito in sede di legittimità (Cass.n. 23861/2017; Cass. n. 22627/2015) in virtù del quale l'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel testo vigente "ratione temporis" -anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 -, che prevede il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, si applica, in forza della norma di chiusura di cui al comma 2 del citato art. 32, "a tutti i casi di invalidità del licenziamento", ivi compresa l'ipotesi di recesso "ante tempus" intimato per giusta causa in costanza di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
4. Parte ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare la diversa soluzione già propugnata nei precedenti gradi di merito e disattesa dal Tribunale e dalla Corte distrettuale.
5. La seconda cen sura, riguardante il rilevato difetto di allegazione sulle circostanze di fatto poste a fondamento delle pretese economiche, è anche essa stata inammissibilmente posta essendo diretta, in sostanza, a confutare -non riportando, peraltro, l’intero testo del ricorso introduttivo, non veicolando la censura ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione ad una eccezione di nullità della sentenza o del procedimento- la interpretazione dell’atto giudiziario ritenuto, dai giudici di merito, carente con riguardo all’indicazione del lavoro effettivamente prestato, alla sua corrispondenza con la declaratoria contrattuale del superiore inquadramento richiesto, alla distribuzione giornaliera del rilevante numero di ore di lavoro straordinario asseritamente svolte: il tutto in un contesto in cui non era stato depositato il fascicolo di parte di primo grado al momento della proposizione dell’atto di gravame.
6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
8. Non sussistono i presupposti per la invocata responsabilità del Cimino ex art. 96 cpc, né ai sensi del comma 1, perché non risulta che il ricorrente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, né ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, per non avere abusato dello strumento processuale, in quanto non risulta che egli abbia agito in modo scorretto, senza tenere conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionalmente in relazione alla utilità effettivamente conseguibile (Cass. n. 26545/2021; Cass. n. 25041/2021).
9. Ai sens i dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ri