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Ordinanza — n. 20007/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20007/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20007/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3755/2022 R.G. proposto da: CIAMBRONE FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSTIENSE, 81, presso lo studio dell’avvocato FULVIO MANCINI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNA FRAGOMELE e SERGIO LUCISANO -ricorrente- contro INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso gli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSAe PATRIZIA CIACCI -resistentecon mandato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di CATANZARO depositat o i l 05/08/2021, R.G. n. 2370/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con decreto di omologa del 05.08.2021, il Tribunale di Catanzaro omologava l’accertamento del requisito sanitario per la prestazione di cui all’art. 1 legge n. 18/1980 richiesta da Ciambrone Felice nei confronti nell’INPS.

Regesto Legislator

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art. 1 legge n. 18/1980, art. 92 c.p, art. 91 c.p; Ordinanza — n. 20007/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La liquidazione delle spese di lite dell’odierna controversia è stata effettuata in data 22.07.2021, in data dunque successiva all’entrata in vigore del d.m. 37/2018 nonché in data antecedente all’entrata in vigore del d.m. 147/2022. A seguito di dette modificazioni, l’art. 4 d.m. 55/2014, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

Parole chiave

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rimborso dell'intervento di cataratta assicurazione di protezione giuridica spese per malattia prese in carico diritto alle prestazioni assicurative spese legali diritto alla rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 1 legge n. 18/1980
Con decreto di omologa del 05.08.2021, il Tribunale di Catanzaro omologava l’accertamento del requisito sanitario per la prestazione di cui all’art. 1 legge n. 18/1980 richiesta da Ciambrone Felice nei confronti nell’INPS.
art. 92 c.p
Come ribadito in innumerevoli occasioni da questa Corte, in materia di spese processuali la compensazione è subordinata, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (da ultimo, Cass.
art. 91 c.p
445-bis, comma 5, c.p.c., deve essere coordinata con il principio generale di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicché la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte (Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3755/2022 R.G. proposto da: CIAMBRONE FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSTIENSE, 81, presso lo studio dell’avvocato FULVIO MANCINI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNA FRAGOMELE e SERGIO LUCISANO -ricorrente- contro INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso gli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSAe PATRIZIA CIACCI -resistentecon mandato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di CATANZARO depositat o i l 05/08/2021, R.G. n. 2370/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con decreto di omologa del 05.08.2021, il Tribunale di Catanzaro omologava l’accertamento del requisito sanitario per la prestazione di cui all’art. 1 legge n. 18/1980 richiesta da Ciambrone Felice nei confronti nell’INPS.

2. Il Tribunale, rilevata la non contestazione delle conclusioni del CTU, accertava il requisito a favore dell’interessato (da riconoscere sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa) e dichiarava le spese della procedura “irripetibili”, compensandole, quindi, tra le parti.

3. Avverso la sentenza propone ricorso Ciambrone Felice, con unico motivo; l’INPS non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 primo comma ultimo alinea cod. proc. civ., cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., parte ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione deld.m. 55/2014, dell’art. 24 l. 794/1942, dell’art. 4, comma 1, d.m. 585/1994, del d.m. 37/2018, degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia, avendo il Tribunale, nell’ambito del procedimento di istruzione preventiva, compensato le spese di lite in assenza dei presupposti per la compensazione.

2. Il motivo è fondato, seppur con le precisazioni che seguono. Innanzitutto, occorre rilevare l’erroneità della compensazione delle spese del procedimento. Come ribadito in innumerevoli occasioni da questa Corte, in materia di spese processuali la compensazione è subordinata, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (da ultimo, Cass. n. 1950 del 2022; Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 8346 del 2018). Più precisamente, in tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis, comma 5, c.p.c., deve essere coordinata con il principio generale di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicché la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte (Cass. n. 12028 del 2016).

Nel caso di specie, il Tribunale non ha motivato in alcun modo circa la sussistenza di ragioni legittimanti la compensazione delle spese di lite, né risulta in ogni caso esservi stata una soccombenza dell’odierna ricorrente, risultante anzi parte totalmente vittoriosa, in quanto ha visto la sua pretesa integralmente accolta. Ne consegue che le spese di lite dovevano essere liquidate interamente in favore dell’odierna ricorrente, nella misura prevista dal d.m. 55/2014, come modificato dalla d.m. 8 marzo 2018 n. 37 – applicabile ratione temporis– che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, di quest’ultimo, si applica alle liquidazioni effettuate in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso (27.04.2018), non essendo applicabile il decreto 55/2014 così come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, in quanto applicabile, come recita il relativo art. 6, alle prestazioni professionali esaurite successivamente all’entrata in vigore del decreto (23.10.2022).

La liquidazione delle spese di lite dell’odierna controversia è stata effettuata in data 22.07.2021, in data dunque successiva all’entrata in vigore del d.m. 37/2018 nonché in data antecedente all’entrata in vigore del d.m. 147/2022. A seguito di dette modificazioni, l’art. 4 d.m. 55/2014, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Premesso che il valore della causa -come indicato dallo stesso ricorrente –deve ritenersi compreso nello scaglione di valori tra euro 1.100,00 e euro 5.200,00, per la liquidazione delle spese di lite relative all’accertamento tecnico preventivo, i cui valori sono indicati dalla tabella 9 del menzionato decreto, l’ammontare non poteva essere inferiore ad euro 335,50 (più precisamente: euro 100,00 per la fase di studio; euro 135,00 per la fase introduttiva; euro 100,50 per la fase istruttoria, al netto delle diminuzioni perviste dall’art. 4 d.m. 55/2014, in misura del 50% relativamente alle prime due fasi e in misura del 70% relativamente all’ultima).

3. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza va cassata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con condanna dell’odierna intimata al pagamento delle spese afferenti al procedimento per accertamento tecnico preventivo e delle spese di lite come dadispositivo

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo pari a euro 335,50, da distrarsi; condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed access