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Ordinanza — n. 19927/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, extinguishing proceedings without costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19927/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court extinguished the proceedings following the appellant's formal withdrawal of the cassation appeal. Although the lower courts had ruled in favor of the workers regarding apprenticeship period calculations, the appellant voluntarily abandoned the case before the final judgment. Consequently, the court declared the process terminated without assigning any procedural costs to either party.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the absence of a rejection or inadmissibility ruling precludes the award of uniform contribution costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal procedural costs unified contribution labor dispute apprenticeship period lavoratori anziani

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass.
Cass. n. 23175/2015
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23695/2021 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE CARSO , N . 71, presso lo studio dell’avvocatoNICOLA PAGNOTTA che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO ; -ricorrente- contro DELL'OSSO GIUSEPPE, MERULLA SIMONE, VROLA LUCA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dagli avvocati ALBA CHIARA ELENA CIVITELLI , VALENTINA CIVITELLI , FRANCESCA QUADRIO; -controricorrenti- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 44/2021 R.G.N. 665/2020 depositata il18/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE.RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 44/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori in epigrafe indicati avverso la società convenuta, aveva dichiarato la nullità degli artt. 18 co. 11 del CCNL 16.4.2003 e 7 dell’Accordo 1.3.2006, nella parte in cui gli stessi escludevano il computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto dei dipendenti all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale nel computo dei predetti incrementi retributivi.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Trenord srl affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati. CONSIDERATO CHE 1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di Trenord srl.

2. Tale atto risulta accettato dai controricorrenti.

3. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.

4. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in