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Ordinanza — n. 19876/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses third-party opposition as inadmissible due to lack of standing and jurisdictional error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19876/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the third-party opposition filed by the INPS and BCube Spa inadmissible because the filing court lacked jurisdiction over the matter. The appellants argued for a review of the social security classification, but the court held that the competent authority is the same judge who issued the contested appellate decision. Consequently, the opposition was rejected, and the appellants were ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 405, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.: The court ruling on a third-party opposition must be the same judge who issued the contested decision, and third parties lack standing to appeal judgments in which they are not parties.

Parole chiave

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third party opposition lack of standing jurisdictional error social security classification inadmissible appeal indennità di buonuscita sospensione del diritto all'indennità indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 405, primo comma, cod. proc. civ.
Art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.
Assumono l’errata motivazione in tema di onere probatorio; 11.con il quinto motivo ( al punto VI del ricorso ) , infine, denunciano - ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - omi ssione di motivazione ovvero emesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché - ai sensi dell’art.
Art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.
i ricorrenti, dedotta la legittimazione a ttiva , c on il primo motivo (al punto II del ricorso) - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.-denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art .
Art. 1 ter, comma 2, DL nr.249 del 2004
3 e 4 cod.proc.civ.- ded ucono la violazione o falsa applicazione dell'art. 102 cod.proc.
Artt. 115 e 116 cod.proc.civ.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
, formulata dalla difesa della BCube Spa; 18.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,nel testo introdotto dalla L.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 3608 del 1999
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
13, comma 1 bis (cfr.Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24225/2018 R.G. proposto da: SAVARESE GIANNI, NIGRELLI ALESSANDRO, CALVI ALESSIO, DI SISTO ALESSIO, RUM ANDREA, CARRIERI ANTONIO, GRANDE ANTONIO, MOTTA ANTONIO, CASSETTI CLAUDIO, MALATESTA CLAUDIO, PACE CRISTIANO, VALLECORSA DANIELE, GALISE ENZO, ZAFFINI FABIO, PATACCHIOLA FAUSTO, MANDRISI FELICE, CACCIAMANI FILIPPO, MASTROPIETRO FRANCESCO, PERELLI GABRIELE, LIBERATI GIORGIO, ZEDDE GIOVANNI, PICCIONI LIBERATO, SPAGNOLETTI LUCA, ASSAIANTE BARBARA, LEZZERINI MARCO, CIOETA MARIO, ZINOLI MASSIMILIANO, PARPAGLIONI MASSIMO, SANFILIPPO MASSIMO, TRAVAGLIATI MASSIMO, BIANCO MAURO, SCIAMANNA MAURIZIO, CONTINANZA MICHELE, BARZON PIETRO, MASSIMIANI PIETRO, SUSANNA PIETRO, BELLELI RICCARDO, TAFFETTANI RICCARDO, GUERCIO ROSARIO, MESSINA SALVATORE, CARBONI STEFANO, LONDI STEFANO, CIMMINO VINCENZO, rappresentati e difes i dagli avvocati PATRIZIA TOTARO (avv.patriziatotaro@legalmail.it) e GIUSEPPE MARZIALE (giuseppemarziale@avvocatinapoli.legalmail.it) -ricorrenti- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it), ESTER ADA SCIPLINO ( avv.ester.s ciplino@postacert.inps.gov.it ), GIUSEPPE MATANO ( avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it), ANTONINO SGROI ( avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), LELIO MARITATO ( avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it) e CARLA D'ALOISIO (avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it) -controricorrente- nonchécontro BCUBE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA DOMENI CO PETRACCA ( nicoladomenicopetracca@ordineavvocatiroma.org ), OLIMPIO CESARE STUCCHI ( olimpiocesare.stucchi@milano.pecavvocati.it) e PAOLA GOBBI (paola.gobbi@milano.pecavvocati.it) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 858/2018 , depositata il28/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. a seguito di un verbale ispettivo, l’INPS procedeva ad un diverso inquadramento previdenziale di BCube Spa (già Argol Spa) in relazione all’attività, oggetto di un appalto con Alitalia Servizi SPA, svolta presso l’aeroporto di Fiumicino . Per l’INPS, l’ attività resa in favore di Alitalia aveva un contenuto di verso da quello dell'oggetto sociale; di qui, l’apertura di una distinta posizione Inps (Fondo Sostegno Trasposto Aereo- FSTA) e un successivo avviso di addebito, opposto dalla società BCube Spa , dinanzi al Tribunale di Roma;

2. il ricorso in opposizione, instaurato dalla BCube Spa nei confronti dell’Inps, era parzialmente accolto dal Tribunale che , fermo il dispost o inqu a dramento , dichiarava , però, dovuta una minor somma;

3. l a Corte di appello di Roma, provvedendo sul gravame della BCube Spa, in riforma del la decisione di primo grado, accertava , invece,l’illegittimità del nuovo inquadramento;

4. gli odierni ricorrenti , lavoratori impiegati ne ll’app alto di Fiumicino, poi licenzia ti, e interessati all’i scrizione al Fondo Sostegno Trasposto Aereo - ragione per l a quale incardinavano autonomi giudizi dinanzi al Tribunale di Milano- hanno p ropo sto , dinanzi alla Corte, con l’attuale giudizio, opposizione di terzo avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, sopra indicata, con cinque motivi;

5. hanno resist ito , con controricorso, l’INPS e la società BCube Spa. Quest’ultima ha, altresì, depositato memoria;

6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). CONSIDERATO CHE:

7. i ricorrenti, dedotta la legittimazione a ttiva , c on il primo motivo (al punto II del ricorso) - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.-denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art . 39 cod. proc . civ . , in ragione di una situazione di litispendenza e/o continenza con il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti dell'Inps e di BCube, per sentire accertare dichiarare l'obbligo della BCube di iscrizione al FSTA (Fondo Trasporti Sostegno Aereo);

8. c on il secondo motivo (al punto III del ricorso) – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.- ded ucono la violazione o falsa applicazione dell'art. 102 cod.proc. civ . nonché degli artt . 1 bis e 1 terdella legge nr. 291 del 2004; dell'art. 2 del DL nr. 134 del 2008, come modificato dalla legge nr. 166 del 2008; dell’art 2, comma 36, della legge nr. 203 del 1988 , per essere i ricorrenti, dipendenti della BCube, litisconsorti necessari nel giudizio intrapreso dalla BCube nei confronti dell'Inps;

9. c on il terzo motivo ( al punto IV del ricorso) - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.- denunciano la violazione degli artt. 115, 116, 414, 416 cod. proc. civ.; dell'art 49 della legge nr. 88 del 1989, dell’art. 1 ter comm 2 del DL nr. 249 del 2004, convertito in legge nr. 291 del 2004; dell’art. (ex) 2, comma 37, della legge nr. 203 del 2008. Deducono, inoltre , la violazione e falsa applicazione del «regolamento di disciplina del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale» del 27 giugno 2013 , di r iconversione del « fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della Riconversione e Riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo» del 28 luglio 2005 .

Censurano la ricostruzione dell’attività svolta dalla società BCube presso l’aeroporto di Fiumicino; 10.con il quarto motivo ( al punto V del ricorso) - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.- ded ucono la violazione degli artt. 115, 116, 414, 416 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2697 e 2719 cod.civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione inteso, se del caso, anche come esame apparente o perplesso o incomprensibile. Assumono l’errata motivazione in tema di onere probatorio; 11.con il quinto motivo ( al punto VI del ricorso ) , infine, denunciano - ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - omi ssione di motivazione ovvero emesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1 ter, comma 2, DL. nr.249 del 2004, convertito in legge nr. 291 del 2004, nonché degli artt . 115 e 116 cod.proc.civ.

Deducono l’assenza assoluta di motivazione a fondamento della ritenuta «non assoggettabilità» della società alla contribuzione F.S.T.A. 12.deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso formulata dai controricorrenti , per non essere competente l’adita Corte a pronunciare in merito alla proposta opposizione di terzo; 13.l’eccezione è fondata ; 14.ai sensi dell’art. 405, primo comma, cod.proc.civ., competente sull'opposizione di terzo è lo stesso giudice che ha emanato la pronunzia impugnata. Si tratta di competenza funzionale inderogabile(v.

Cass. nr. 3608 del 1999); 15.l’odierna opposizione andava, dunque, proposta dinanzi alla Corte di appello di Roma,con le forme prescritte per il procedimento davanti alla stessa; 16.sotto un ulteriore profilo , pure correttamente evidenziato dalle parti controricorrenti, gli odierni ricorrent i , al di là della formale denominazione del ricorso, deducono una serie di errori , tutti riferibili alla sentenza di appello, così articolando, nella sostanza, il rimedio ordinario del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale, evidentemente, non sono legittimat i , in quanto soggetti estranei al giudizio di merito; 17.il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con le spese liquidate come da dispositivo , in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Non si ravvisano, invece , le condizioni per accogliere l'istanza ex art. 96 c od .p roc .c iv . , formulata dalla difesa della BCube Spa; 18.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 , n. 228, art. 1,comma 17, occorre dare, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr.Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 peresborsi, oltre accessori secondo legge e rimborsospese generali al 15%, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per