Cassation court allows appeal against INPS, overturning partial cost compensation due to illogical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted Anna Trotta's appeal against the Salerno Court of Appeal's decision to partially offset litigation costs. Trotta argued the lower court's justification for cost compensation was illogical and violated the principle of general liability, while the INPS contended its defense was based on inspection records and technical uncertainties. The court ruled that the lower court's reasoning was flawed because the INPS was clearly the losing party in the underlying dispute, rendering the compensation motive invalid under the applicable procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2 cod. proc. civ.; In proceedings where the losing party's status is evident from the facts, cost compensation cannot be justified by illogical or non-existent reasons, as such reasoning constitutes a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33559/2018 R.G. proposto da: TROTTA ANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO GUGLIELMOTTI (rosarioguglielmotti@puntopec.it) -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO (avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it), ANTONINO SGROI (avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), ESTER ADA SCIPLINO (avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it), GIUSEPPE MATANO (avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it), CARLA D'ALOISIO (avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it) ed EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it) -resistente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di SALERNO n. 246/2018, depositata i l 09/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.
R.G.33559/2018 RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il gravame proposto da Anna Trotta avverso il diniego dell’INPS di iscrivere la stessa nei registri anagrafici dei braccianti agricoli per il periodo 2010-2011, riconoscendo valore di giudicato all’accertamento della sussistenza dei requisiti per percepire il trattamento di disoccupazione agricola per lo stesso periodo, contenuto nella sentenza del Tribunale di Salerno n. 3570 del 2015, non impugnata; secondo la Corte d’appello, erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che la sentenza contenesse soltanto la declaratoria del diritto all’iscrizione della Trotta alla gestione coltivatori diretti, mentre invece quella pronuncia, passata in giudicato, conteneva anche l’accertamento che ilnumero di giornate di lavoro subordinato quale bracciante non superava il limite di legge tale da escludere il diritto all’indennità di disoccupazione agricola; la Corte territoriale ha infine compensato le spese dei due gradi di merito valutando il comportamento complessivo delle parti; la cassazione della sentenza è domandata da Anna Trotta sulla base di un motivo unico; l’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).
CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92, comma 2 cod. proc. civ., nel testo vigente alla data di instaurazione del giudizio; erronea valutazione dei fatti di causa e dei documenti depositati nel giudizio”; contesta la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione; sostiene che la Corte d’appello ha violato il generale principio di soccombenza, atteso che la motivazione addotta per la compensazione si fonda su considerazioni incomprensibili ed inesistenti; il motivo merita accoglimento; la Corte d’appello adduce fondamentalmente un’unica ragione a base della compensazione: essa concerne il comportamento dell’INPS in causa il quale, secondo la Corte d’appelloavrebbe conformato le proprie difese a quanto risultante dal proprio verbale ispettivo; aggiunge a ciò che l’assoluta incertezzadelle circostanze oggetto di giudizio era risultata superata solo in corso di causa, mediante complessi accertamenti tecnici; questa Corte ha affermato che in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla l. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977 del 2019); nel caso in esame la soccombenza dell’INPS emerge ictu oculi dalla stessa ricostruzione svolta dalla Corte d’appello, fondata su sentenza passata in giudicatoche aveva stabilito il diritto di Anna Trotta di essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli, con susseguente condanna dell’INPS a versare alla stessa l’indennità di disoccupazione agricola per il periodo di causa; la motivazione resa dalla Corte d’appello, pertanto, è illogica e non giustifica la statuizione di compensazione delle spese, in base all’art. 92, co.2, ratione temporis applicabile(il ricorso originario era stato proposto nel 2013); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e la causa va rinviata per nuova regolamentazione delle spese di lite alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del presente giudizio; n definitiva, il ricorso va accol to, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del presente giudizio; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, la quale statui