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Ordinanza — n. 19775/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects its own order for repeated clerical errors regarding a party's surname.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19775/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a non-contentious request to correct clerical errors in its previous order. The court found that the surname 'VILLANI' was repeatedly miswritten as 'VILLARI' for the respondent Isabella Villari. Consequently, the court ordered the correction of its own text without ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; Where a court order contains repeated material errors regarding a party's name, the court may correct them sua sponte or upon request without applying cost-sharing rules for non-contentious proceedings.

Parole chiave

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clerical error correction supreme court order non-contentious procedure party name miswriting self-correction of judgment cambiamento del cognome protezione del nome violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20942/2022 R.G. proposto da : ISTITUTO GIANNINA GASLINI, elettivamente domiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Marco Barilati, che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro Isabella VILLARI e Nicoletta FUSARO, -intimate – per la correzione degli errori material i contenuti nell’ordinanza di questa C orte S uprema di C assazione n. 22906/2022 depositata i l 22/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023dal Consigliere AndreaZuliani; rilevato che i l ricorrent e chied e la correzione de gli error i materiali contenut i nella citata ordinanza, in cui il cognome della parte intimata «VILLARI» è sempre erroneamente indicato come «VILLANI»; ritenuto che sussiste effe ttivamente il ripetuto errore di trascrizione del cognome della parte intimata e che il ricorso va, quindi, accolto, senza alcuna decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa, dandosi altresì atto che nemmeno sussiste il presupposto per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte: dispone la correzione della propria ordinanza n. 22906/2022, nel senso che ovunque si legge la parola «VILLANI» o «Villani» si legga, invece, «VILLARI» o «Villari»; manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza n. 229