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Ordinanza — n. 19763/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, declaring process extinguished without costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19763/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished after the appellant, Trenord S.R.L., formally withdrew its cassation appeal. While the lower courts had nullified specific clauses regarding apprenticeship period calculations for seniority increases, the appellant voluntarily abandoned the case before the final ruling. Consequently, the court found no basis for awarding further unified contribution costs, as the withdrawal did not meet the statutory conditions for such penalties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, precluding the award of additional unified contribution costs under the Unified Contribution Law.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings unified contribution costs cassation appeal labor law dispute indennità di anzianità attività lucrativa all'età pensionabile lavoratori anziani

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Sussistono, pe rtanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391 comma quarto c.p.c.
390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass.
Cass. n. 23175/15
3688/2016; Cass. n. 23175/15).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32059/2021 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE CARSO, N. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA che larappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO; -ricorrente- contro BONASEGALE VALENTINA, CREA ROSA, AC QUAOTTA DEREK, LOVASCIO GIANLUCA, MOI ALEX, domiciliat i in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato LORENZO FRANCESCHINIS; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 815/2021R.G.N. 272/2021 depositata il 28/06/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE.RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 815/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori in epigrafe indicati avverso la società convenuta, aveva dichiarato la nullità degli artt. 18 co. 11 del CCNL 16.4.2003 e 7 dell’Accordo 1.3.2006, nella parte in cui gli stessi escludevano il computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto dei dipendenti all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale nel computo dei predetti incrementi retributivi.

2. Av verso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Trenord srl affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di Trenord srl.

2. Tale atto risulta accettato nell’interesse dei controricorrenti dal loro Procuratore abilitato con procura speciale.

3. Sussistono, pe rtanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.

4. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Rom