Cassation court dismisses appeal against labor court judgment regarding termination and burden of proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by SEMI srl against the Second Instance Court's ruling in favor of Gregorini Cesare. The lower court found an indefinite-term employment relationship and declared the oral dismissal illegal based on a UNILAV communication from the employer. The Supreme Court rejected the employer's arguments, noting the burden of proof was fully met by the employer's own document and finding procedural defects in the appeal's submissions. Consequently, the appeal was rejected, and the employer was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2702 c.c.; Art. 112 c.p.c.: The burden of proof regarding the termination of an employment relationship is satisfied by a communication of dismissal issued by the employer; generic allegations of material error in third-party certification are inadmissible if the underlying fact stems from the employer's act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14510/2020r.g., proposto da SEMI srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in V.le Mazzini n. 134, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Fiorillo, Raffaele Riccardi e Maurizio Mansutti. ricorrente contro Gregorini Cesare, elett. dom.to in Via Germanico n.172, Roma, presso avv. Pireluigi Panici, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Agostini. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 3512/2019 pubblicata in data 30/10/2019, n.r.g. 1588/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/06/2023dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello; RILEVATO CHE 1. Gregorini Cesare aveva lavorato presso SEMI srl in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dall’01/07/2009 al 31/07/2009 e poi di un contratto di apprendistato professionalizzante di 52 mesi, anticipatamente risolto per licenziamento orale del 02/08/2010. Chiedeva al Tribunale di Latina: OGGETTO: licenziamento orale -oneri probatori -riparto a) l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di SEMI srl in considerazione della nullità del termine finale;
b) la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato in data 02/08/2010, con conseguente tutela reale, c) la condanna della società al pagamento della somma di euro12.020,00 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e spese.
2. Costituitasi in giudizio, la società contestava le domande del ricorrente e a sua volta avanzava domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni procurati a causa delle inadempienze lavorative.
3. Il Tribunale rigettava tutte le domande, principali e riconvenzionale.
4. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dal Gregorini, dichiarava la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’01/07/2009 con diritto all’inquadramento nel 4^ livello ccnl di categoria, dichiarava l’illegittimità del licenziamento del 02/08/2010, condannava SEMI srl a reintegrare il Gregorini nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni non percepite (di euro 1.785,73 mensili) dal licenziamento alla reintegrazione, detratti gli altri redditi da lavoro percepiti nel medesimo periodo, condannava SEMI srl a pagare al Gregorini la somma di euro10.082,63 a titolo di differenze retributive ed infine respingeva l’appello incidentale della società, volto all’accoglimento sia dell’eccezione di decadenza dall’impugnazione del licenziamento, sia della sua domanda riconvenzionale. Per quanto ancora rileva in questo grado, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) con riguardo all’estinzione del rapporto di lavoro, dalla comunicazione UNILAV prot. 00112333 del 05/08/2010, inviata dalla società alla Provincia di Latina, risulta l’avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
b) tale documento, opponibile alla società perché da essa proveniente, consente di ritenere dimostrato il fatto;
c) quindi era onere della società dimostrare di aver rispettato la forma scritta ad substantiam; ma tale onere non è stato adempiuto, d) la tutela da accordare è quella reale ex art. 18 L. n. 300/1970 nella formulazione vigente ratione temporis , anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012, in quanto la società, che era onerata in tal senso (Cass. n. 9867/2017), non ha dimostrato l’insussistenza del requisito dimensionale per la tutela reale, pertanto applicabile;
5. Ha proposto ricorso per cassazione SEMI srl affidato ad un unico motivo.
6. Ha resistito con controricorso il Gregorini.
7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. la ricorrente si duole di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c.”. In particolare lamenta l’erroneità della decisione di appello relativa al licenziamento e alla relativa tutela, a causa dell’omessa applicazione del principio secondo cui è il lavoratore che impugni il licenziamento, allegando che sia stato intimato senza forma scritta, a dover dimostrare che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile a volontà del datore di lavoro.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Come ha esattamente rilevato la Corte territoriale, il predetto onere probatorio del lavoratore risulta pienamente assolto con la comunicazione UNILAV dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo, documento considerato esattamenteutilizzabile in quanto proveniente dalla stessa società. Altresì infondata è la censura di violazione dell’art. 2702 c.c. per avere la Corte d’Appello attribuito efficacia probatoria tipica della scrittura privata ad un documento proveniente da un terzo (certificazione UNILAV della Provincia di Latina): il certo presupposto fattuale di quella certificazione è, appunto , l’avvenuta comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo proveniente dalla stessa società.
Del tutto generica e, quindi, inammissibile è la deduzione (articolata in via logicamente subordinata dalla società ricorrente) relativa alla possibilità di un errore materiale nella compilazione della predetta comunicazione. Il motivo è, inoltre, inammissibile laddove la ricorrente deduce di aver eccepito che il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni, poiché non è indicato in quale atto processuale tale eccezione sarebbe stata sollevata. Anzi, la difesa del controricorrente ha specificamente contestato che la società avesse sollevato tale eccezione (v. controricorso, p.
3) Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata tale eccezione non risulta sollevata, né riproposta in quel grado dalla SEMI srl, né quest’ultima si è doluta di un’omessa pronunzia della Corte territoriale in violazione dell’art.112 c.p.c. Infine, del tutto insufficiente è il richiamo alla decisione di primo grado, nella quale peraltro la domanda è stata rigettata solo per l’asserito inadempimento dell’onere probatorio ritenuto gravante sul Gregorini. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo . Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
La domanda del controricorrente di liquidazione (e di distrazione) delle spese anche della fase di inibitoria, celebrata ai sensi dell’art. 373 c.p.c. dinanzi alla Corte territoriale, è inammissibile per mancanza di prova sufficiente a dimostrare l’avvenuta costituzione e l’avvenuto svolgimento di attività difensiva. Infatti, l’unico documento prodotto dal controricorrente a tal riguardo è l’ordinanza della Corte d’Appello del 12/08/2021, in cui però non vi è traccia né dellacostituzione del Gregorini, né d ell’ attività difensiva in ipotesi svolta nel suo interesse.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, nonché oltre spese generali, cpa ed IVA. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a n