Cassation court dismisses public employee's claim regarding TFR deduction for fixed-term staff under 1999 agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Ministry of Education's appeal against a lower court ruling that ordered the return of a 2.5% salary deduction for a fixed-term public employee. The lower court found the deduction legal because the 1999 framework agreement specifically exempted fixed-term staff from the private sector end-of-service benefit rules. The supreme court upheld this distinction, ruling that the legislative intent allowed different treatment for fixed-term workers due to their lack of job stability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 45 d.lgs. n. 165/2001; Art. 6 Accordo Quadro 1999: The court established that the 1999 framework agreement permits differential treatment between fixed-term and permanent public employees regarding end-of-service benefits, as the specific provisions for fixed-term staff exclude the application of the general reduction rules applicable to permanent staff.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19324-2020 proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro DELLA PINA FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELE BIAGINI, MARA PARPAGLIONI;
Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19324/2020 Cron. Rep. Ud.07/06/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 515/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA depositata il 11/11/2019 R.G.N. 267/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che con sentenza dell’11 novembre 2019 la Corte d’appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Massa e accoglieva la domanda proposta da Fabio Della Pina nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della trattenuta del 2,50% sulle retribuzioni mensili dell’istante, dipendente del MIUR in regime di TFR, essendo stato assunto a tempo determinato antecedentemente al 1° gennaio 2001 (data di entrata in vigore della riforma del trattamento conseguente alla cessazione del rapporto del personale pubblico che sostituiva il TFR al precedente trattamento di fine servizio) e la condanna del Ministero a cessare la trattenuta ed a restituire quanto indebitamente trattenuto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata la pretesa trattandosi di rapporto a tempo determinato, tipologia con riferimento alla quale tanto l’accordo quadro del luglio 1999 che il successivo DPCM del dicembre 1999, prendono in considerazione separatamente per sancire l’applicazione integrale della disciplina del TFR prevista per il settore privato di cui all’art. 2120 c.c. come novellato dalla l. n. 297/1982; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Dalla Pina; - che il controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 99/70/CE, dell’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art.6 dell’A.Q.N. 29 luglio 1999, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità della lettura dell’articolato quadro normativo che consente di configurare la trattenuta come effettuata in applicazione di un criterio contabile teso ad evitare sperequazioni retributive fra lavoratori che, pur essendo soggetti a regimi diversi in materia di indennità spettante alla cessazione del rapporto, debbono pur sempre per legge essere trattati in modo omogeneo sotto il profilo retributivo, secondo quanto si desume dal DPCM del 20 dicembre 1999, che, in attuazione dell’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998, aveva previsto per il nuovo regime di t.f.r. una riduzione sulla retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito e trova conferma nell’Accordo Quadro concluso in materia di t.f.r. per i dipendenti pubblici tra l’ARAN e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; - che il motivo risulta infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 11663 /202 3 ) cui il C ollegio intende dare continuità, in base al quale la definizione delle modalità di erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato per le quali la L. n. 448 del 1998, art. 26, comma 19, ha poi rinviato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato secondo le procedure delineate dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 6 e 7, implica che a i periodi in questione di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo; - c he a questa stregua la sentenza impugnata resiste alle c ensure mosse perché, da un lato, correttamente la Corte distrettuale ha valorizzato la specialità della disciplina dettata per gli assunti a tempo determinato, che rende inapplicabile il comma 4 dell’art. 1 del richiamato d.P.C.M., dal quale il comma 7 si differenzia in quanto, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma 3,dall’altro, altrettanto condivisibilmente, ha escluso che si possa porre una questione di disparità di trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato; - che, i noltre, l’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, erroneamente qui invocato, è stato costantemente interpretato da questa Corte nel senso che la disposizione citata vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede (e, quindi, in questo caso dall’Accordo Quadro del 1999), dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (cfr. fra le tante Cass. n. 6090/2021 e Cass. 2718/2020 che rinviano a precedenti conformi); - che, per le medesime ragi oni , non può essere invocato l’art. 3 Cost. lì dove, come nella fattispecie, la diversità di trattamento riguardi categorie non totalmente assimilabili in ragione della diversa natura dei rapporti di lavoro che intercorrono con l’amministrazione pubblica; - che, infine , il principio di non discriminazione imposto dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, recepito dall’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e, successivamente, dall’art. 25 del d.lgs. n. 81/2015, fa divieto di riservare un trattamento deteriore all’assunto a tempo determinato, ma non impedisce quello di miglior favore, che trova la sua giustificazione nella non stabilità dell’impiego; - che infondate sono poi le argomentazioni sviluppate dal ricorrente sul presupposto erroneo della natura previdenziale della ritenuta della quale si discute, natura che è stata esclusa dai precedenti sopra citati e dalla Corte Costituzionale, secondo cui si tratta di una «riduzione della retribuzione lorda compensata da un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto, che neutralizza i possibili effetti pregiudizievoli, su tale versante, della decurtazione operata»; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liq uidate come da dispositivocon distrazione a favore degli avvocati del contro ricorrente, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati Sergio Vacirca, Mara Parpaglione e Daniele Biagini. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut