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Ordinanza — n. 19689/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet specific error requirements under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19689/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible because the alleged factual error regarding the contract date failed to meet strict statutory criteria. The Consorzio Bonifica N. 8 argued the contract date was wrong, but the court found the claim lacked the absolute evidentiary quality and specificity required by Article 366 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 cod. proc. civ.; Art. 1260 cod. civ.: The revocation remedy for factual error requires the error to be absolutely evident, decisive, and internal to the cassation proceedings, excluding interpretative errors or those addressable via appeal against the merits judgment.

Parole chiave

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factual error revocation absolute evidentiary standard specificity requirement internal cassation error civil procedure code termine di revisione impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 cod. proc. civ.
le richiamate condizioni non ricorrono nella fattispecie innanzitutto perché, come evidenziato nello storico di lite, l’ordinanza ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto formulato senza il necessario rispetto dell’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 cod.
Art. 1260 cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 155 del 2002
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.
art. 366 cod. proc. civ
le richiamate condizioni non ricorrono nella fattispecie innanzitutto perché, come evidenziato nello storico di lite, l’ordinanza ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto formulato senza il necessario rispetto dell’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 35577/2021
fra le tante Cass. n. 35577/2021; Cass.n.
Cass. n. 26643/2018
Cass. n. 10633/2017
26643/2018; Cass. n. 10633/2017);3.
Cass. S.U. n. 4315/2020
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23152– 20 22 proposto da: CONSORZIO BONIFICA N. 8 RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 140 presso lo studio dell’avvocato LUCA TROIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO RUSTICO; - ricorrent e - contro MICELI CARLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO GENTILE; -controricorrente - avverso l’ordinanzan. 9981 /20 22 della CORTE di CASSAZIONE , pubblicata il 28/03/2022R.G. n. 23448 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 20/04/2023 dal Presidente relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. con ordinanza n. 9981 del 28 marzo 2022 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Oggetto Revocazione per errore di fatto R.G.N.23152/2022 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 CC Ragusa avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza di prime cure, aveva:

a) dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato con Carlo Miceli il 18 dicembre 2000;

b) accertato la sussistenza fra le parti di un rapporto sin dall’origine a tempo determinato;

c) condannato il Consorzio alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno, quantificato in quattro mensilità;

2. la Corte territoriale aveva ritenuto il contratto a tempo determinato intercorso fra le parti dal 18dicembre 2000 al 30 giugno 2001 affetto da nullità quanto alla clausola appositiva di durataperché stipulato, nella vigenza della legge n. 230/1962, per lo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria, per definizione né eccezionali né contingenti;

3. aveva, poi, escluso che nella fattispecie la conversione potesse essere impedita dalla normativa regionale concernente l’obbligo di assunzione a seguito di procedura concorsuale perché, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 4685 del 2015, detto obbligo era venuto meno a seguito dell’entrata in vigore della l.r. Sicilia n. 18/1999 ed era stato ripristinato solo dalla l.r. Sicilia n. 15/2004, entrata in vigore in epoca successiva al primo contratto a tempo determinato intercorso fra le parti;

4. il ricorso per cassazione, proposto dal Consorzio di Bonifica e affidato a sette motivi di censura, è stato dichiarato inammissibile perché i motivi, tutti incentrati sull’errore commesso dalla Corte territoriale quanto all’individuazione della data di sottoscrizione del primo contratto a termine ( che secondo il ricorrente sarebbe stato stipulato nell’anno 2006 e non il 18 dicembre 2000), nella sostanza prospettavano un errore revocatorio nel quale sarebbe incorso il giudice d’appello ed inoltre erano stati formulati senza il necessario rispetto del principio di specificità, che i mpone l’indicazione e la riproduzione dei documenti sui quali il ricorso si fonda;

5. il Consorzio di Bonifica domanda ora la revocazione dell’ordinanza sopra citata sulla base di un unico motivo, al quale oppone difese con controricorso Carlo Miceli.CONSIDERATO CHE 1.il ricorso domanda la revocazione della sentenza per «errore di fatto circa la data -18/12/2000 anziché 3/5/2006 - di prima assunzione del lavoratore», errore dal quale sarebbe dipesa l’applicazione dell’art. 1 della l.r. Sicilia n. 18/1999 anziché dell’art. 49 della l.r. Sicilia n. 15/2004, effettivamente applicabile al rapporto di lavoro intercorso fra le parti; il ricorrenteargomenta sull’ammissibilità del mezzo straordinario di impugnazione e sostiene che l’ordinanza gravata, perseverando nell’errore già commesso dalla Corte territoriale, avrebbe retrodatato il contratto stipulato il 3 maggio 2006 al 18 dicembre 2000 in contrasto con quanto emergente dagli atti; assume la decisività dell’errore e sottolinea che il rapporto, in quanto instaurato nella vigenza della l.r. Sicilia n. 15/2004, non poteva essere convertito;

2. il ricorso è inammissibile; l’errore rilevante ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che:

a) l’errore non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa;

b) deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;

c) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa; d)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (cfr. fra le tante Cass. n. 35577/2021; Cass.n. 26643/2018; Cass. n. 10633/2017);3. le richiamate condizioni non ricorrono nella fattispecie innanzitutto perché, come evidenziato nello storico di lite, l’ordinanza ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto formulato senza il necessario rispetto dell’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., sicché l’asserito errore sulla data di sottoscrizione del contratto (riportata in motivazione al solo fine di illustrare il contenuto della sentenza di merito impugnata e dei motivi) non ha in alcun modo inciso sulla statuizione di inammissibilità; 3.1. si aggiunga che l’errore denunciato non può essere ritenuto interno al giudizio di cassazione perché nello stesso sarebbe incorsa innanzitutto la Corte territoriale e, pertanto, come evidenziato al punto 8.1. della decisione qui impugnata, andava denunciato con il ricorso per revocazione avverso la sentenza di appello, non con il ricorso per cassazione né, tanto meno, domandando la revocazione dell’ordinanza che sui motivi con i quali la questione era stata espressamente dedotta non ha pronunciato nel merito, ritenendoli inammissibili;

4. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, liquidate come da dispositivo;

5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 155 del 2002 ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr