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Decreto — n. 19578/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to file within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 19578/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to file a decision request within the mandatory 40-day period. The appellant, representing a private individual against a health authority and the State, had not responded to the court's proposal for case termination. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed withdrawn and ordered the full compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal forty day period extinction of proceedings litigation cost compensation cassation procedure ripetibili dell'avvocato spese di procedura determinazione dei compensi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione dei rispettivi ricorsi; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate per intero vista l’infondatezza di tutti i ricorsi;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione dei rispettivi ricorsi; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricorsi devono deve intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23124/2020 R.G. proposto da : SAJJADI MIRALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato MARCO CAMARDA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO CROCETTA – ricorrente principale -controricorrente incidentale- contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SAN PANTALEO 3, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA SERRANI, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO SANTUCCI – controricorrente -ricorrente incidentale- nonché PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale sono rappresentate e difese -controricorrenti -ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.89/2020 depositata il 06/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione dei rispettivi ricorsi; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono deve intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate per intero vista l’infondatezza di tutti i ricorsi;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del giudizio di le