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Ordinanza — n. 19549/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, allowing correction of material error omitting mandatory lawyer fee reimbursement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19549/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The INPS appealed a lower court decision that corrected a material error by adding a mandatory lawyer fee reimbursement. The INPS argued that no such fee existed at the time of the original judgment and that the remedy should have been a full appeal. The court rejected this, ruling that the omission of the statutory fee was a correctable material error because the law automatically entitled the winning lawyer to this amount regardless of explicit mention.

Regesto Legislator

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Art. 287 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 10, l. n. 247 del 2012: The court may correct a material error omitting a mandatory statutory fee reimbursement for the winning lawyer, as such omission constitutes a mere technical execution of an objectively determined legal obligation.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee reimbursement mandatory statutory fee procedural error remedy automatic fee entitlement compensazione della rendita rimborso dei contributi ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 287 cod. proc. civ.
civ., l’istituto ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 287 cod.
Art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012
civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 6 e 10 della l.
Art. 2 e 28 del DM n. 55 del 2014
civ., l’istituto ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 287 cod.
Art. 9, commi 1, 2 e 3 del DL n. 1 del 2012
Art. 15 della tariffa professionale forense
art. 287 cod. proc. civ
civ., l’istituto ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 287 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13693 del 2018
585, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente(Cass. n. 13693 del 2018;
Cass. n. 4209 del 2010
Cass. n. 4209 del 2010; Cass.
Cass. n. 146 del 2006
4209 del 2010; Cass. n. 146 del 2006; Cass.
Cass. n. 9700 del 2003
146 del 2006; Cass. n. 9700 del 2003); coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ammette che la mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali possa essere corretto con il procedimento di cui agli artt.
Cass. n. 28323 del 2020
per tutti Cass. n. 28323 del 2020;
Cass. n. 18518 del 2013
Cass. n. 18518 del 2013); relativamente alla sequenza temporale tracciata in ricorso dall’Istituto previdenziale, va rilevato che l'art.
Cass. n. 1421 del 2021
Cass. n. 9835 del 2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34504/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO ( avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e ANTONELLA PATTERI (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) -ricorrente- contro VAGLIO COSIMO -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di LECCE n. 623/2018, depositata i l 25/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.

R.G.34504/2018 RILEVATO CHE: il Tribunale di Lecce , con sentenza del 10 luglio 2013 , aveva accolto il ricorso proposto da Cosimo Vaglio, operaio agricolo, direttoa sentir accertare i l proprio diritto alla riliquidazione dei ratei di pensione a far data dal 2004, previa applicazione del coefficiente di rivalutazione previsto dall’art. 7 della l. n. 638 del 2013; il Tribunale, con successiva sentenza resa in data 20 aprile 2017, aveva corretto tale provvedimento, perché contenente l’ err ore materiale consistente nell’ omessa indicazione, in dispositivo, dellavoce “rimborso spese forfetarie al 12,5%”; avverso tale ultima decisione l’INPS proponeva appello, sostenendo che non vi fosseromargini per l’applicazione del rimedio della correzione dell’errore materiale e cheil rimedio da attivare avrebbe dovuto essere il gravame della sentenza sì come errata in diritto; la Corte d’appello di Lecce ha rigettato la domanda dell’INPS, accogliendo la tesi del difensore delVaglio, dichiaratosi antistatario , per la quale il rimborso forfetario delle spese spetta all’avvocato in via automatica, essendo previsto per legge e non essendo, pertanto, il giudice tenuto a farne espressa menzione nel dispositivo; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di due motivi;

Cosimo Vaglio è rimasto intimato; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l’istituto ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 287 cod. proc. civ.”; l’istituto insiste sulla tesi dell’inapplicabilità della correzione di errore materiale, deducendo che, all’epoca della decisione sulle spese,il 10 luglio 2013, nessuna norma prevedeva il rimborso delle spese forfetarie in favore del difensore della parte risultata vittoriosa;col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 6 e 10 della l. n. 247 del 2012, degli articoli 2 e 28 del relativo DM n. 55 del 2014, nonché dell’articolo 9, commi 1, 2 e 3 del DL n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012 e degli articoli 1 e 41 del relativo DM n. 140 del 2012”; l’INPS,ricostruita la disciplina in tema di spese forfetarie, giunge a sostenere che al tempo in cui si colloca la vicenda (2013) la nuova disciplina emanata nel 2014 (DM n. 55 del 2014 art. 2, in attuazione dell’art. 13 l. n. 247 del 2012, co.10) che aveva reintrodotto (dopo due anni dall’abrogazione del regime previgente da parte della l. n. 247 del 2012) il diritto al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 %del compenso totale della prestazione, non ha effetto retroattivo e trova applicazione nei confronti delle sole liquidazioni successive alla data della sua entrata in vigore; i motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati; il rimborsoforfetario delle spese generali, ai sensi delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, spetta automaticamente al professionista, e tale regola è costante nell’applicazione giurisprudenziale, ove si afferma che esso costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente all'avvocato in base a ll'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente(Cass. n. 13693 del 2018;

Cass. n. 4209 del 2010; Cass. n. 146 del 2006; Cass. n. 9700 del 2003); coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ammette che la mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali possa essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi (cfr. per tutti Cass. n. 28323 del 2020;

Cass. n. 18518 del 2013); relativamente alla sequenza temporale tracciata in ricorso dall’Istituto previdenziale, va rilevato che l'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012, in vigore dal 2/2/2013 ( e, quindi, da epoca successiva alla sentenza oggetto di correzione), già disponeva che "oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive".

Tale legge è stata seguita dal regolamento di attuazione al DM n. 55 del 2014, esistente all’epoca della correzione; da ciò consegue che il provvedimento giudiziale di liquidazione dellespese processuali che non contenga la s tatuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale dellespese forfettarie rimborsabili in base al regime normativo ratione temporis applicabile, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice (così da ultimo Cass. n. 1421 del 2021;

Cass. n. 9835 del 2019); in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,