Court dismisses appeal against Inps ruling that transport contracts were service contracts due to factual evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Arco Spedizioni's appeal against the Brescia Court of Appeal's confirmation of an Inps injunction. The court found that despite formal contract labels, factual evidence regarding payment structures and operational duties proved the relationship was a service contract. Consequently, the company was held solidarily liable for unpaid social contributions based on these established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 d. lgs. n. 276/03; Art. 115 c.p.c.: When factual circumstances demonstrate a complex service relationship rather than occasional transport, the legal qualification of the contract as a service contract prevails over formal labels, and the burden of proof does not shift to the employer once facts are established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
IZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati GERMANO MARGIOTTA (margiotta@milano.pecavvocati.it) e GIOVANNI PORCELLI (avv.giovanniporcelli@ordineavvocatibopec.it) - ricorrent e - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale di SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO (avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), ANTONINO SGROI Oggetto: art.29 d. lgs. n.276/03 RGN Cron.
Rep. CC 28.4.23 (avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), LELIO MARITATO (avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it), EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it), GIUSEPPE MATANO (avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it), ESTER ADA VITA SCIPLINO (avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it); - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n.304/2017 pubblicata i l 15 / 6 /20 17 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/ 0 4 /2023 dal Consigliere ALESSANDRO GNANI Rilevato che: La Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da ArcoSpedizioni s.p.a. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall’Inps a seguito di un accertamento in cui veniva contestato che alcuni lavoratori,alle dipendenze di Dhibi Tauìoufik, avevano eseguit o prestazioni di trasporto in nero e che la Arco Spedizioni s.p.a. doveva rispondere solidalmente ai sensi dell’art.29 d. lgs. n.276/03 del pagamento della relativa contribuzione omessa, trattandosi di committente di un appalto di servizi nonostante, formalmente, le parti avessero stipulato due contratti denominati “autotrasporto merci per conto terzi”.
Riteneva la Corte che il verbale di accertamento fosse prova sufficiente ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, anche se poi, nel giudizio di opposizione, il suo valore degradava a semplice indizio per quanto concerneva le circostanze accertate in base alle dichiarazioni di terze persone. E tuttavia, proseguiva la Corte, le circostanze di fatto recepite nel verbale non erano smentite da Arco Spedizioni s.p.a. , che aveva contestato piuttosto la qualificazione giuridica da attribuire ai due contratti alla luce dei dati di fatto pacifici.
Secondo la Corte, poiché i contratti avevano ad oggetto una serie indeterminata di trasporti verso un corrispettivo determinato non in relazione al singolo trasporto ma in funzione del volume e del peso della merce trasportata, correttamente il tribunale aveva qualificato i contratti come appaltidi servizi. Avverso la sentenza Arco Spedizioni s.p.a. ricorre per duemotivi. Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.,resiste con controricorso illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, Arco Spedizioni s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art.116 c.p.c. per avere la Corte attribuito valore probatorio al verbale di accertamento, che non riveste invece fede privilegiata con riguardo alle valutazioni degli ispettori in esso contenute. L’Inps, cui incombeva la prova del credito preteso, non aveva assolto al proprio onere,non essendo stata istruita la causa. Con il secondo motivo di ricorso, Arco Spedizioni s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Sostiene di aver preso posizione, nei precedenti gradi di merito, su tutti i fatti sui quali si sarebbe fondata la riqualificazione dei contratti in contratti di appalto di servizi. Il due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono manifestamente infondati. Al contrario di quanto ritenuto in ricorso, la sentenza non ha affermato che il verbale d’accertamento dell’Inps facesse piena prova delle valutazioni rese dagli ispettori. Ha bensì affermato che esso era sufficiente prova, ai sensi dell’art.635 c.p.c., in sede monitoria, ma non anche nel giudizio di opposizione, dove il suo valore probatorio degradavaa semplice indizio in ordine alle circostanze di fatto accertate alla luce delle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini.
Né la Corte ha negato che l’onere probatorio incombesse sull’Inps. Ha piuttosto considerato che i dati di fatto accertati nel verbale erano pacifici tra le parti. E in ciò non è stata commessa alcuna violazione dell’art.115 c.p.c., come intende il secondo motivo. Neppure la ricorrente, nel motivo, nega il tenore delle pattuizioni negoziali dei due contratti riportate nella sentenza impugnata in forza delle quali si è d ecis a la controversia in punto di qualificazione g iuridica dei contratti. Il secondo motivo di ricorsosottolinea che Arco Spedizioni s.p.a. aveva preso posizione specifica su tutti i fatti sui quali l’Inps aveva basato la riqualificazione dei due contratti.
Ma ciò è affatto irrilevante: la sentenza non nega che la qualificazione dei contratti fosse controversa tra le parti, e dunque non ha applicato la regola della non contestazione (art.115 c.p.c.) alla valutazione giuridica (sottesa al procedimento di qualificazione) anziché ai fatti storici.La Corte, sulla base dei dati di fatto, ha piuttosto confermato la qualificazione già espressa dal giudice di primo grado, evidenziando che: le parti non avevano predeterminato il numero di trasporti da eseguire, né un tempo di durata dei contratti, stipulati a tempo indeterminato con possibilità di recesso con preavviso; le parti avevano pattuito il corrispettivo in relazione non al singolo trasporto ma in base a specifiche tariffe modulate sul volume e peso della merce da trasportare; avevano previsto altresì che il vettore dovesse provvedere alla riscossione dei contrassegni dovuti dai destinatari e a supervisionare le operazioni di carico e scarico del mezzo.
Concludeva pertanto la Corte che il rapporto non si esauriva in occasionali prestazioni di trasporto, ma integrava la prestazione di un servizio complesso di cui il trasporto era solo uno dei componenti. Su tale qualificazione i motivi di ricorso non muov ono alcuna censura. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, com