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Ordinanza — n. 19546/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses doctor's revocation appeal claiming factual error regarding regional dental specialization requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19546/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Maurizio Capuano's revocation appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in fact. The doctor argued the appellate court incorrectly relied on a 1990 regional note requiring orthognatodontia specialization for additional hours. The court found the lower court's reasoning based on this document was factually correct and supported by the original administrative correspondence. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the doctor was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, n. 4 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A revocation appeal alleging a factual error is inadmissible if the alleged error concerns the interpretation of a document rather than a proven fact, and the lower court's reasoning is logically sound and supported by the record.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility factual error allegation interpretation of administrative document medical specialization requirements Cassazione ordinanza perizia medica superata modifica di un'autorizzazione revoca straordinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, n. 4 c.p.c.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
d.lgs. n. 149 del 2022
375 e 380-bis.1 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto la fissazione della data per l’adunanzain camera di consiglio è stata adottata successivamente al 31/12/2022 (art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10184/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19753/2022proposto da: Maurizio CAPUANO, rappresentato e difeso dall’avv . Rodolfo Brogneried elettivamente domiciliato in Roma, via Pellegrino Matteucci n. 41, presso la dott.ssa Alessandra Bruno -ricorrente - contro GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA SOPPRESSA ASL 1 «VULTURE ALTO BRADANO», in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele C aggiano , con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC del difensore nonchécontro REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.Maddalena B runo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza n. 56, presso la sede di rappresentanza dell’Ente -controricorrenti - avverso l’Ordinanza della C orte S uprema di Cassazione n. 3974/2022 depositata l’8/2/2022;

Oggetto: Revocazione artt. 391bise 395, n. 4, c.p.c. R.G.N.19753/2022 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 - CC udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 20/4/2023 dal Consigliere Dott. AndreaZuliani. FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte ha respinto, per quanto qui interessa, i l ricors o principale propost o da Maurizio Capuano contro la sentenza n. 106 /2015 con la quale la Corte d’Appello di Potenza , accogliendo l’appello della Gestione Liquidatoria della Soppressa ASL n. 1 «Vulture Alto Badano», aveva respinto la domanda del lavoratore volta a ottenere la condanna dell’Azienda Sanitaria e della Regione Basilicata al risarcimento del danno provocato ne ga ndogli i l diritto all ’ ampliamento del la convenzione per l’esercizio della professione di medico odontoiatria mediante l’ incarico aggiuntivo di dieci ore in ortognatodonzia , affidato ad altro specialista.

Contro l’ordinanza di questa Corte il medico ha pr oposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.; i due enti , depositando controricorso, hanno chiesto che l’impugnazionesia dichiarata inammissibile. Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto la fissazione della data per l’adunanzain camera di consiglio è stata adottata successivamente al 31/12/2022 (art. 35, comma 7, d.lgs. citato).Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente denuncia un preteso «errore di fatto ex art t. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. nella parte in cui questa Corte, argomentando il rigetto del terzo e del quarto motivo di ricorso principale, ha fondato il rigetto sull’affermazionedi esistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, impone di escludere». In particolare, questa Corte avrebbe «errato quando ha affermato che la C orte d’ A ppello avesse accertato che la necessità del titolo di specializzazione in ortognatodonzia, per ricoprire le ore in questione, derivasse da una precipua scelta della Regione Basilicata, di prevedere una distinta branca, espressa nella nota della Regione Basilicata16.3.1990 n. 1015/5.7».

2. Ilricorso è in ammissibile . L’errore denunciato consisterebbe, secondo le parole usate dalla stess a parte ricorrente, in «una percezione materialmente errata di quanto effettivamente accertato e ritenuto dalla Corte d’Appello». Ebbene, l ’ interpretazione del significato della sentenza impugnata rientra nell ’ attività valutativa del giudice , sicché il relativo errore – quand’an che in astratta ipotesi esistesse, il che non è – sarebbe un errore di giudizio, e non di percezione, in quanto tale insuscettibile di censura con l’impugnazione revocatoria (Cass. n. 10184/2018). 3.In ogni caso, il denunciato errore, nel caso di specie, non sussiste.

Il passo essenziale della motivazione sul punto nell’ordinanza qui impugnata è il seguente: « La Corte d’Appello, correttamente, ha affermato la necessità del titolo di specializzazione, o iscrizione all’ultimo anno, per ricoprire le ore in questione, richiamando la nota della Regione Basilicata 16.3.1990 n. 1015/5-7 (si veda pag. 17 della sentenzadella Corte d'Appello di Potenza n. 106 del 2015, e la nota 38 a pag. 22 del ricorso per cassazione), secondo cui per lo svolgimento delle prestazioni messe a concorso era necessaria l’abilitazione specialistica in “ortognatodonzia”, oppure l ’ iscrizione all’ultimo anno della relativa scuola di specializzazione, ed ha accertato che il lavoratore non era in possesso della specializzazione richiesta dalla Regione».

Ad esso corrispondente esattamente il seguente pass aggi o della sentenza della corte d’appello: «Orbene, l’USL n. 1 di Venosa con nota 26656 del 12 ottobre 1990 inviata al Comitato Zonale ex art. 13, dovendo istituire il servizio di ortognatodonzia infantile, invitava il Comitato a trasmettere il nominativo dello specialista avente diritto a ricoprire le dieci ore assegnate alla stessa USL per l’espletamento della detta attività, provvedendo, altresì, a trasmettere in allegato anche la nota n. 1015/5-7 del 16 marzo 1990, con cui la Regione Basilicata comunicava ai Pre s identi delle UUSSLL che l’attribuzione delle dieci ore di ortognatodonziadoveva avvenire in favore di specialisti in ortognadonzia o di specializzandi iscritti all’ultimo anno del relativo corso di specializzazione».

La corte d’appello ha dunque inequivocabilmente messo in relazione il diniego dell’ampliamento della convenzione con la nota della Regione Basilicata 16.3.1990 n. 1015/5- 7 e la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il relativo giudizio. Il ricorrente afferma che «è impossibile che la nota della Regione Basilicata 16.3.1990 n. 1015/5-7 possa aver previsto una distinta branca » (pag. 15 del ricorso per revocazione), ma è evidente che tale critica riguarda il giudizio sul contenuto del documento richiamato dalla corte d’appello, non la valutazione della Corte di Cassazione sul significato della sentenza di secondo grado.

4. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte: dichiarainammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r icorrent e , d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale