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Ordinanza — n. 19517/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Ministry's appeal, ruling firefighters' TFR is due as the relationship is subordinate despite no employment contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19517/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Interior's appeal against a lower court ruling that ordered the payment of end-of-service benefits to a volunteer firefighter. While the Ministry argued the relationship was purely functional and excluded by specific statutory clauses, the court held that the objective nature of the duties created a de facto employment relationship. Consequently, the court revoked the injunction and ordered the payment of the benefits, finding the legislative intent to exclude employment status did not negate the inherent subordination of the work performed.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 1 d.lgs. 139/2006; Art. 10 d.lgs. 139/2006: The explicit legislative exclusion of an employment relationship for recalled volunteer firefighters does not negate the objective subordination of their duties, thereby entitling them to end-of-service benefits comparable to permanent staff.

Parole chiave

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volunteer firefighters end of service benefits subordinate relationship public administration de facto employment legislative intent TFR payment licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 1 d.lgs. 139/2006
76/2004, dell’art. 6 del d.lgs.
Art. 10 d.lgs. 139/2006
Ha posto l’accento sull’art. 10, comma 1, del d.lgs.
Art. 10 comma 1 lett. c-bis d.lgs. 368/2001
Ha posto l’accento sull’art. 10, comma 1, del d.lgs.
Art. 4 comma 12 legge 183/2011
368/2001 così come modificato dall’art. 4, comma 12, della legge n.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Consideratoche: 1.con l’unico primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360 n.3 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass.
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2194/2018 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis. -ricorrente- contro PAULUCCI SARA -intimata- 2 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2509/2017 depositata il 05/07/2017, RG. n. 3492/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere IRENE TRICOMI. Rilevatoche:

1. con sentenza n.2509 del 2017 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dal Ministero dell’interno nei confronti d i Paulucci Sara avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione proposta dal Ministero al decreto con il quale era stato ingiunto ilpagamento in favore di Paulucci Sara della somma di eur o 3.792,84 , a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l’attività prestata in favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, dal 2007 al 2012, in qualità di vigile volontario discontinuo;

2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha osservato che i vigili del fuoco volontari prestano un’attività che si inserisce nell’ambito dell’organizzazione del Corpo secondo lo schema della sottoposizione gerarchica ed hanno i medesimi doveri, le stesse attribuzioni, le medesime responsabilità del personale di ruolo. Ha posto l’accento sull’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006, secondo cui al personale volontario richiamato in servizio temporaneo spetta il trattamento iniziale dei dipendenti a tempo indeterminato di eguale qualifica, ed ha evidenziato che il legislatore, nell’escludere espressamente la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, non ha inteso negare anche la natura subordinata delle prestazioni rese, né poteva farlo per il principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, secondo cui al legislatore non è consentito di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che obiettivamente abbiano tale natura; il giudice d ’ appello ha aggiunto che il t.f.r. deve essere ricondotto alla nozione onnicomprensiva di trattamento economico di cui all’art. 10 del 3 richiamato d.lgs. e pertanto deve essere corrisposto anche ai vigili del fuoco volontari, che il legislatore ha inteso assimilare ai dipendenti di ruolo;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno sulla base di unmotivo;

4. Paulucci Saranon ha svolto attività difensiva. Consideratoche: 1.con l’unico primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360 n.3 cod. proc. civ., il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139/06, dell’art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 così come modificato dall’art. 4, comma 12, della legge n. 183/2011; censura la sentenza d’appello per avere valorizzato la circostanza che i vigili del fuoco volontari percepiscono compensi il cui valore è ragguagliato a quello del personale permanente di corrispondente qualifica, oltre al trattamento di missione e ai compensi per il lavoro straordinario, senza tuttavia considerare che l’attività prestata da tale personale rientra nell’ambito del volontariato e, in quanto priva del carattere della continuità (per essere svolta in via temporanea, per un arco di tempo limitato nel corso dell’anno e solo nei casi in cui se ne manifesti il bisogno, secondo le scelte discrezionali dell’Amministrazione), non è riconducibile alla categoria della subordinazione, come, d’altra parte, affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 267/2013), dal Consiglio di Stato e da varie pronunce di giudici ordinari;

2. il motivo è fondato;

3. con sentenza n. 267/2013 la Corte costituzionale ha affermato che il rapporto tra la P.A. e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l’esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale;4 i volontari dei vigili del fuoco non ricad ono, quindi, nell ’ ambito di applicazione dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, perché tale Accordo si applica “ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge”; nel caso dei vigili del fuoco volontari, non vi è un rapporto di lavoro, ma di servizio;

4. in tal senso si è espressa anche questa Corte con le decisioni Cass. n. 17914/2018, Cass. n. 17917/2018 , Cass. n. 21411/2018, Cass.n6782/2020, Cass. n. 439/2021, Cass. n. 6562/2021, Cass. n. 13053/2022 a cui il Collegio intende dare continuità; con lestesse (sulla scia di quanto già affermato da Cass. n. 14467/2016) si è ribadito che deve essere esclusa la natura subordinata, a termine, del rapporto che si instaura fra l’amministrazione pubblica ed il personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, rapporto che non è di impiego ma solo di servizio con la conseguenza che i vigili volontari non possano rivendicare il t.f.r.; le citate pron unce hanno tutte valorizzato gli argomenti sulla base dei quali la Corte costituzionale, con la sentenza n. 267/2013, ha escluso che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo possano violare, seppure ripetuti, il divieto di reiterazione abusiva del contratto a termine di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE; hanno, in particolare, condiviso la ricostruzione e l’interpretazione del quadro normativo operate dal Giudice delle leggi e hanno fatto leva sul chiaro tenore testuale dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76/2004, dell’art. 6 del d.lgs. n. 139/2006 (il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione) e dell’art. 4, comma 12, della legge n. 183/2011 che, nell’integrare le esclusioni dall’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, ha inserito, nell’art. 10 del decreto, lett. c- bis, l’inciso «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale 5 dei vigili del fuoco, che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione»; a fronte della espressa esclusione del rapporto di impiego, più volte ribadita dal legislatore, la relazione che si instaura fra l’amministrazione e i vigili volontari è stata ritenuta di natura esclusivamente funzionale, di servizio, ed è stata assimilata a quella che si realizza ogniqualvolta il cittadino, su base volontaria, è chiamato a svolgere funzioni pubbliche senza, però, essere inserito, strutturalmente e per un tempo tendenzialmente indeterminato, nell’organizzazione della Pubblica Amministrazione; una volta qualificato il rapporto di servizio e non di dipendenza, resta esclusa la possibilità che il TFR possa essere preteso facendo leva suld.lgs. n. 139 del 2006,art. 10 ; la disposizione, dopo avere parametrato il compenso al "trattamentoeconomico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica", specifica che aivigili volontari spettano anche "il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario" e la specificazione, che sarebbe stata inutiliter dataqualora la parificazione fosse stata totale, rende evidente la volontà del legislatore di commisurare l'indennità alle sole componenti espressamente richiamate, con esclusione di quelle non menzionate e non compatibili con la natura del rapporto;

5. per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; poiché, tuttavia, non occorrono accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda;

6. il diverso esito dei gradi del giudizio di merito rispetto al presente giudizio di legittimità e la complessità della questione giuridica, risolta da questa Corte nei termini sopra indicati solo successivamente alla pronuncia 6 della sentenza impugnata, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo;

7. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, oltre che per la fondatezza del ricorso, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (v. Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo oppo