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Ordinanza — n. 19516/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal against bankruptcy ruling due to client's withdrawal and cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19516/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The INPS withdrew its cassation appeal against the bankruptcy court's refusal to admit its late claim, which was accepted by the bankrupt entity. The court declared the proceedings extinguished under Article 391 of the Code of Civil Procedure, noting the mutual agreement to offset costs. Consequently, the extraordinary contribution for the losing party does not apply because the appeal was withdrawn rather than rejected.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: The obligation to pay the additional unified contribution applies only to rejected appeals or declarations of inadmissibility, not to withdrawn appeals, as the measure is exceptional and strictly interpreted.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal proceedings extinction unified contribution exemption bankruptcy claim admission cost compensation agreement sospensione del diritto all'indennità estinzione della rendita d'invalidità rendita per caso rigoroso

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25485 del 2018
13, comma 1 quater, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018, Cass.
Cass. n. 19560 del 2015
25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015); invero, in tema di impugnazioni, del D.P.R.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36703/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO (avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), ESTER ADA SCIPLINO (avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it), LELIO MARITATO (avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it), GIUSEPPE MATANO (avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it), ANTONINO SGROI (avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it) e EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it) -ricorrente- contro FALLIMENTO MT SERVICE SOC COOP IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso dagli avvocati GREGORIO TROILO ( gregoriotroilo@ordineavvocatiroma.org ) ed ELENA BERNARDI ( elena.bernardi@ordineavvmodena.it ) -controricorrente- avverso il decretodel Tribunale di M ODENA n. 8576/2017 depositata i l 26/05/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere DANIELA CALAFIORE. RILEVATO che: con decreto del 17 ottobre 2018, il Tribunale fallimentare di Modena ha rigettato l’opposizione proposta dall’INPS nei confronti del Fallimento di M.T. SERVICE SOC. COOP. in liquidazione, con la quale si era dedotta l’illegittima mancata ammissione al passivo dei crediti previdenziali, pari ad oltre 3 milioni di euro, accertati nel verbale ispettivo del 10 marzo 2015; il Giudice delegato aveva disposto la non ammissione sulla base della considerazione che tale credito era già stato escluso in sede di ammissione tempestiva ex art. 95 L.

Fall. e non avrebbe potuto essere riproposto in sede di insinuazione tardiva; il Tribunale, a fronte del motivo di opposizione con cui l’INPS aveva rilevato il carattere meramente processuale della esclusione in sede di verifica ex art. 95 L. Fall., essendo stata motivata in riferimento alla pendenza alla data fallimento dell’accertamento del credito dinanzi al giudice del lavoro, ha rigettato l’opposizione ritenendo ostativo il giudicato formatosi in sede endofallimentare, rit enuto di natura sostanziale e non processuale, posto che alla esclusione originaria non era seguita tempestiva opposizione e non poteva essere ammessa in sede di insinuazione tardiva la medesima domanda prima esclusa senza opposizione; avverso tale decreto, ricorre l’INPS sulla base di un unico motivo relativo alla violazione dell’art. 93 legge fallimentare; resiste il fallimento con controricorso e successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.);

Considerato che: nelle more del giudizio, il ricorrent e ha dichiarato di rinunziare al ricorso con compensazione delle spese e tale rinunzia è stata accettata a spese integralmente compensate dal Fallimento M.T. Service soc.coop. in liquidazione, nella persona della curatrice fallimentare Daniela Manicardi; alla luce della rinunzia al ricorso formulata dall’ odiern o ricorrente, rinunzia espressamente accettata dalla parte controricorrente, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizioai sensi dell'art. 391 c.p.c.; la adesione di parte controricorrente alla dichiarazion e di rinunzia della controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese (comunque oggetto di regolazione tra le parti nel senso della relativa compensazione), ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4; la definizione del ricorso per cassazione con declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015); invero, in tema di impugnazioni, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrenterimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o d ella sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.