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Ordinanza — n. 19494/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as judgment extinguished by withdrawal, ruling on public employment TFR deduction legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19494/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiffs voluntarily withdrew their lawsuit during the proceedings. The lower court had rejected the claim that a 2.50% deduction from monthly salaries was illegal, ruling instead that it was a valid accounting criterion to ensure equal treatment among public employees under different end-of-service benefit regimes. Consequently, the court dismissed the cassation request without addressing the merits of the substantive arguments regarding the deduction's legality.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: When a party withdraws the appeal during the proceedings, the judgment is extinguished and the court may order the mutual compensation of litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of judgment mutual compensation of costs public employment TFR salary deduction legality trattenuta adattamento delle retribuzioni scala decrescente dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 166 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19187-2018 proposto da: SAMMARTANO ANGELO, ADRAGNA GIROLAMO, ALECI ANNA MARIA, ALFISI GRAZIA, BONAFEDE FILIPPO, BURGIO MARISA, CATANZARO GIOACCHINA, FRAZZITTA MARINA, LEGGIO ANASTASIA FRANCESCA, LOMBARDO TOMMASO, MAROCCO LUISA, MARTINICO FRANCESCA ELISA, PAPADIA GIUSEPPE, PARRINELLO FILIPPO LUIGI, PELLEGRINO CALOGERA DANIELA, PERALTA LEONARDA, PONZIO MARIA MICHELA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 79, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RANDO, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE CIARAVINO; -ricorrenti - Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19187/2018 Cron.

Rep. Ud.07/06/2023 CC contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1065/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/12/2017 R.G.N. 1177/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - c he , con sentenza del 15 dicembre 2017 la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Marsala e rigettava la domanda proposta da Angelo Sammartano + 18 nei confronti del Ministerodella Giustizia avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della trattenuta del 2,50% sulle retribuzioni mensili di ciascuno degli istanti, tutti dipendenti del predetto Ministero in regime di TFR, essendo stati assunti successivamente al 1° gennaio 2001 (data di entrata in vigore della riforma del trattamento conseguente alla cessazione del rapporto del personale pubblico che sostituiva il TFR al precedente trattamento di fine servizio) o, assunti prima di quella data, avendo optato per il passaggio al nuovo regime e la condanna delle predette Amministrazioni a cessare la trattenuta ed a restituire quanto indebitamente trattenuto; - che la decisione della Corte terri toriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa non essendosi nella specie in presenza di una trattenuta sulla retribuzione ma dell’applicazione di un criterio contabile teso ad evitare sperequazioni retributive fra lavoratori che, pur essendo soggetti a regimi diversi in materia di indennità spettante alla cessazione del rapporto, debbono pur sempre per legge essere trattati in modo omogeneo sotto il profilo retributivo, secondo quanto si desume dal d.P.C.M. del 20 dicembre 1999, che, in at tuazione dell’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998, aveva previsto per il nuovo regime di t.f.r. una riduzione sulla retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito e trova conferma ne ll’Accordo Quadro concluso in materia di t.f.r. per i dipendenti pubblici tra l’ARAN e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono Sammartano e tutti gli originali istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero intimato; - che , nelle more, i ricorrenti depositav ano atto di rinuncia al ricorso, il che comporta estinzione del giudizio e suggerisce la compensazione delle spese;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legit