Court holds solidarity under D.Lgs 276/03 applies to subcontracting, dismissing Paul s.p.a.'s appeal against INPS.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Paul s.p.a.'s appeal against a lower court ruling that upheld INPS's solidary liability for unpaid social security contributions. Paul argued the solidarity provision in D.Lgs 276/03 was exceptional and did not apply to subcontracting relationships, but the court rejected this claim. The court affirmed that the article is not exceptional but aims to ensure uniform protection for all indirect workers regardless of how production decentralization occurs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29, co. 2 d. lgs. n. 276/03; The solidarity liability of the contracting party for social security contributions applies to subcontracting relationships and is not limited to direct contracts for work.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato UBALDO SASSAROLI (ubaldo.sassaroli@legalmail.it) - ricorrent e - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale di SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO (avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), ANTONINO SGROI (avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), LELIO MARITATO Oggetto: art.29 d. lgs. n.276/03 RGN Cron.
Rep. CC 28.4.23 (avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it), EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it), GIUSEPPE MATANO (avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it), ESTER ADA VITA SCIPLINO (avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it); - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n.164/2018 pubblicata i l 4 / 7 /20 18 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/ 0 4 /2023 dal Consigliere ALESSANDRO GNANI Rilevato che: La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da PAUL s . p . a . avverso un verbale di accertamento emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti in solido ex art.29 d. lgs. n.276/03 quale committente di un contratto d’appalto concluso con Lai Dongzhao, in relazione ai lavoratori impiegati da quest’ultimo.
Riteneva la Corte che quand’anche si fosse dovuto riconoscere il carattere della subfornitura al rapporto tra le parti, la solidarietà di cui all’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 sarebbe stata ugualmente applicabile, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.254/17. Avverso la sentenza,PAUL s.p.a. ricorre per un motiv o . Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) spa,resiste con controricorso illustrato da memori a.All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, PAUL s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché degli artt.12 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale. Sostiene che l’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 è norma di carattere eccezionale, non applicabile per analogia al di fuori del contratto d’appalto, e quindi nemmeno al contratto di subfornitura. Il motivo è infondato. Questa Corte (Cass.25172/19, Cass.6299/20, Cass.24981/22, Cass.29509/22), con orientamento cui va data continuità non presentando il ricorso argomenti giuridici tali da metterlo in discussione, ha affermato, in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale n.254/17, che l’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 è applicabile anche la rapporto di subfornitura.
In particolare, l’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 non è norma eccezionale, ma mira a disciplinare tutte le ipotesi di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicurando tutela omogenea a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa indiretta, in qualsiasi modo si realizzi il decentramento produttivo, sicché il committente deve considerarsi solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camera