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Ordinanza — n. 19460/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts regarding the late appeal filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19460/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific facts supporting the claim of a late appeal filing. Although the applicant argued that a prior appeal was valid despite an error in party identification, the court found the censure lacked the necessary detail required by procedural law. Consequently, the court could not examine the merits of the procedural error without the essential transcription of the contested act.

Regesto Legislator

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Art. 366 nr. 6 cod.proc.civ.; Art. 369 nr. 4 cod.proc.civ.: A cassation censure alleging a procedural error is inadmissible if it fails to specify the essential facts and content of the contested act, preventing the court from verifying its validity.

Parole chiave

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inadmissibility lack of specificity procedural error cassation appeal late filing party identification onus of proof istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 153 cod.proc.civ.
per l a Corte territoriale, non ricorre van o le condizioni di cui all’art. 153 cod.proc.civ., in presenza di una disattenzione imputabile alla parte nella redazione dell’atto processuale;
Art. 168 cod.proc.civ.
Art. 347 cod.proc.civ.
Art. 111 Cost.
Art. 366 nr. 6 cod.proc.civ.
il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità , per difetto di specificità; 10.le censure sono, infatti, formulate senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ., e dall'art.
Art. 369 nr. 4 cod.proc.civ.
6 cod.proc.civ., e dall'art. 369 nr.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art.
art. 153 cod.proc.civ
per l a Corte territoriale, non ricorre van o le condizioni di cui all’art. 153 cod.proc.civ., in presenza di una disattenzione imputabile alla parte nella redazione dell’atto processuale;
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., nr. 8077 del 2012
Cass. nr. 24048 del 2021
8077 del 2012 ; tra le tante conformi, Cass. nr. 24048 del 2021; Cass.
Cass. nr.342 del 2021
24048 del 2021; Cass. nr.342 del 2021); 12.dal principio di diritto, pure declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia (v.
CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia
nr.342 del 2021); 12.dal principio di diritto, pure declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia (v.
Cass. nr. 3612 del 2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4199/2018 R.G. proposto da: GIUFFRIDA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MARIA SALVATOREDROGO (antoniomariasalvatore.drogo@ordineavvocatireggioemilia.it) -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp resentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO (avv.vincenzo.triolo@postecert.inps.gov.it), VINCENZO STUMPO ( avv.vincenzo.stumpo@postacert.inps.gov.it) e ANTONIETTA CORETTI(avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 817/2017 , depositata il21/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. l a Corte di appello di Bologna dichiara va inammissibile l’appello proposto da Giuffrida Francesco perché tardivamente proposto;

2. a tale riguardo, osserva va come la tardiva impugnazione della decisione di primo grado rappresentasse circostanza incontestata: la pronuncia del Tribunale di Reggio Emil ia nr. 227 del 2016 era stata notificata il 20 ottobre 2016 mentre il ricorso in appello era stato depositato il 23 novembre 2016, decorso il termine breve di giorni trenta;

3. l a Corte di appello rigetta v a l’istanza di rimessione in termini proposta dall’app ellante ; quest’ultimo, il 18 novembre 2016, e quindi tempestivamente , aveva depositato , in via telematica, un precedente a tto di a ppello che, tuttavia, per un errore di copia/incolla, non indicava le parti in causa ; l’iscrizione veniva, perciò, rifiutata dalla cancelleriae abbandonata;

4. per l a Corte territoriale, non ricorre van o le condizioni di cui all’art. 153 cod.proc.civ., in presenza di una disattenzione imputabile alla parte nella redazione dell’atto processuale;

5. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Francesco Giuffrida, con un motivo, al quale ha resistito l'Inps con controricorso;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria;

7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). CONSIDERATO CHE:

8. c on l’unico motivo di ricorso , è denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 153, 168 e 347 cod.proc.civ. nonché la violazione dell’art. 111 Cost., per avere la Corte di appello giudicato tardiva la proposizione del ricorso in appello e rigettato l’istanza di rimessione in termini nonostante il primo ricorso in appello contene sse l’erronea indicazione delle parti solo nell’intestazione mentre, nel prosieguo, recasse l’esatta indicazione delle stesse. Per la parte ricorrente, l a Corte di appello avrebbe dovuto considerare il « primo deposito » valido ad ogni effetto processuale;

9. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità , per difetto di specificità; 10.le censure sono, infatti, formulate senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ., e dall'art. 369 nr. 4 cod.proc.civ.; 11.la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (v.Cass., Sez.

Un., nr. 8077 del 2012 ; tra le tante conformi, Cass. nr. 24048 del 2021; Cass. nr.342 del 2021); 12.dal principio di diritto, pure declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia (v. Cass. nr. 3612 del 2022 ) discende che, ove si chied a alla Corte di valutare la validità di un atto processuale , per raggiungimento dello scopo suo proprio, la censura potrà essere scrutinata a condizione che l’atto stesso venga riportato, nelle parti essenziali, nel ricorso in cassazione; 13.nel caso di specie, invece, manca del tutto la trascrizione delricorso in appello depositato , in via telematica , il 18 novembre 2016 e tanto impedisce alla Corte di valutarne il contenuto sostanziale e la sua idoneità nei termini richiesti; 14.segue l’inammissibilità del ricorso, con le spese che vengono liquidate secondo soccombenza; 15.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, liquidate, in favore dell’INPS, in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 1