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Ordinanza — n. 19451/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19451/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19451/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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i l Tribunale di Bari ha qualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi la domanda proposta da lla odierna parte controricorrente avverso l’intimazione di pagamento, per omessa notifica degli avvisidi addebito; in estrema sintesi, il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento perché fondata su avvisi di addebito non notificati;

Regesto Legislator

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art. 420 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 19451/2023 — snciv · Corte di Cassazione: la Corte di appello ha , invece, valutato la resistenza del convenuto, in relazione a quest’ultima . E’, perciò, incor s a nel denunciato errore (v., per l’affermazione di analogh i principi, Cass.nr.15358 del 2017, sulla scia di cfr. Cass. nr. 8828 del 20 08, relativa a giudizio con rito locatizio); 14.la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Bari, in persona di un divers o Giudice , che deciderà uniformandosi agli enunciati principi, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese contributi di previdenza impagati notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva tempestività tributaria dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 420 cod.proc.civ
p er il Giudice, la tempestività della costituzione dei convenuti non andava valutata rispetto all’udienza di cui all’art. 420 cod.proc.civ.
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Testo completo

5-416 Decreto fissazione “doppia” udienza Ud.13/04/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23997/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGRO I (avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), GIUSEPPE MATANO ( avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it), ESTER ADA SCIPLINO ( avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it) , LELIO MARITATO ( avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it ), EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it) e CARLA D'ALOISIO(avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it) -ricorrente- contro 3DM COSTRUZIONI MECCANICHE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PANTALEO D'AMATO (pantaleo.damato@pec.ordineavvocatitrani.it) -controricorrente- nonché EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1849/2018 , depositata il25/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. i l Tribunale di Bari ha qualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi la domanda proposta da lla odierna parte controricorrente avverso l’intimazione di pagamento, per omessa notifica degli avvisidi addebito;

2. in estrema sintesi, il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento perché fondata su avvisi di addebito non notificati;

3. a tale riguardo, il Giudice ha osservato c ome gli E nti convenuti si fossero tardivamente costituiti e tanto impedi va di prendere in considerazione la documentazione prodotta , per intervenuta decadenza; detta lacuna non poteva essere, peraltro, superatacon l’esercizio dei poteri ufficiosi riconosciuti al Tribunale;

4. p er il Giudice, la tempestività della costituzione dei convenuti non andava valutata rispetto all’udienza di cui all’art. 420 cod.proc.civ. ma in relazione alla prima udienza , indicata nel decreto di fissazione , ovvero quella disposta per delibare , in via preliminare, in ordine alla richiesta di « sospensione » dell’intimazione opposta;

5. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con un motivo, al quale ha resistito la società in epigrafe, con controricorso;è rimasta intimata la società di riscossione;

6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). CONSIDERATO CHE:

7. con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 618 bis , 415 e 416 cod.proc.civ. , per avere il Tribunale valutato la tempestività della costituzione dell’ E nte in relazione all'udienza fissata per la discussione della domanda di sospensione e non, come avrebbe dovuto , in relazione all'udienza fissata per la discussione del merito ( id est: in relazione all’ udienza fissata ex art. 420 cod.pr oc.civ. ) ; conseguentemente , per aver il Giudice illegittimamente dichiarato l’Inps decadut o dalla prova dei fatti controversi;

8. nello specifico, il ricorrente deduce che il T ribunale , con decreto del 15.4.2016, aveva fissato, per la discussione sull ’ istanza di sospensione, l'udienza del 27 maggio 2016 e , contestualmente , l'udienza del 10 marzo 2017, per la comparizione delle parti e la discussione del merito. L’Ente previdenziale si era costituito con memoria difensiva, deposi tata il 26 maggio 2016 , ed aveva , con l’atto difensivo, allega to e prova to che l'intimazione di pagamento opposta era stata preceduta dalla notifica, il 31 gennaio 2014 , dell'avviso di addebito;

9. l a tempestività della costituzione, ai fini del regime decadenziale dei documenti prodotti, andava, dunque, valutata con riferimento alla seconda udienza e non alla prima; 10.il motivo è fondato; 11.in virtù del combinato disposto degli artt. 415 e 416 cod.proc.civ., la costituzione del convenuto deve avvenire -a pena didecadenza dei mezzi istruttori dei quali intende avvalersi e, in particolare, dei documenti che deve depositare- con la memoria difensiva, nel termine di almeno dieci giorni prima dell'udienzadi discussione, locuzione che va riferita allaudienza fissata , ex art. 420 cod.proc.civ., per la comparizione delle parti e la compiuta esplicazione delle attività assertive delle parti, con definizione del thema decidendum; 12.alcun rilievo assume, invece, la fissazione , come nella specie, di altra e più ravvicinata udie nza (peraltro del tutto eventuale) per la delibazione, in via preliminare, sull ’istanza di «sospensione»(nella specie, dell’intimazione di pagamento);

13. la Corte di appello ha , invece, valutato la resistenza del convenuto, in relazione a quest’ultima . E’, perciò, incor s a nel denunciato errore (v., per l’affermazione di analogh i principi, Cass.nr.15358 del 2017, sulla scia di cfr. Cass. nr. 8828 del 20 08, relativa a giudizio con rito locatizio); 14.la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Bari, in persona di un divers o Giudice , che deciderà uniformandosi agli enunciati principi, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso Giudice, anche per la pronuncia sulle spese del giu