Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after client withdrew the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicants withdrew the lawsuit after the appeal was filed. Although the withdrawal was not formally accepted by the Ministry, the Court ruled that the withdrawal rendered the legal interest in the appeal nonexistent. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the salary equality claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A withdrawal from a cassation appeal, even if irregular, creates a lack of interest that renders the appeal inadmissible, exempting the party from the fine for dilatory appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25491– 201 7 proposto da: GULLO ALESSANDRO, FANZINI ANNAMARIA, MERLO GIACOMO, SOZZI MILENA, COLOMBO GABRIELLA, UBOLDI MARIO, GUERRERA MARIA CONCETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI N. 36, presso e nello studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI ZEZZA; -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; -controricorrente - avverso la sentenza n.9 06/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO,pubblicata il 1 7 / 0 5 /201 7 R.G. n . 397 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 4 / 05 /202 3 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. Oggetto Dirigenza scolastica Perequazione interna all'area Rinuncia al ricorso R.G.N.25491/2017 Cron. Rep. Ud.04/05/2023 CC RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Milano, adita dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha rigettato le domande proposte da Alessandro Gullo e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dirigenti scolastici provenienti dalla carriera docente, i quali avevano convenuto in giudizio il MIUR chiedendo l’equiparazione, quanto al trattamento retributivo, ai dirigenti appartenenti, in precedenza, al ruolo dei presidi e dei direttori scolastici o a quelli che, prima dell’acquisizione della qualifica dirigenziale, avevano ricoperto l’incarico direttivo annuale;
2. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il MIUR;
3. in data 19 aprile 2023 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, con allegata documentazione attestante l’avvenuta notificazione al Ministero. CONSIDERATO CHE 1. non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, sollecitata dal difensore dei ricorrenti, perché la rinuncia, non accettata, non è stata redatta nelle forme richieste dall’art.390 cod. proc. civ.;
2. la disposizione citata, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevede, al comma 2, che la rinuncia al ricorso per cassazione «deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto»;
3. nella specie l’atto risulta sottoscritto dal solo difensore Avv. Luigi Zezza al quale non è stato espressamente conferito il potere di rinunciare al ricorso, perché la procura speciale rilasciata a margine dell’atto fa generico riferimento a tutte le facoltà di legge e non menziona, come necessario, il potere di conciliare e di rinunciare agli atti del giudizio;
4. peraltro questa Corte ha già affermato, ed al principio va data continuità, che la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018;Cass. S.U. n. 3876/2010);
5. la complessità della questione giuridica posta dal ricorso, sulla quale questa Corte si è pronunciata solo successivamente al deposito dell’atto (Cass. n. 32510/2021), ed il comportamento processuale della parte, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compe