Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19433/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public employment contract nullity claim, upholding regional legislative power to terminate contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19433/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Luciano Iacobitti's appeal against the Molise Region's termination of his public employment contract. Iacobitti argued the contract's end date was null and violated constitutional rights, while the Region claimed the legislative act was a justified organizational measure. The court rejected the claim, ruling that the contract's early resolution was mutually agreed upon and thus not subject to judicial review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, Art. 24, Art. 111, Art. 113, Art. 117 of the Constitution; Art. 2 of Law No. 14/2010 of the Molise Region: The court holds that a public employment contract resolution, even if based on a regional legislative act, is not subject to judicial review if the termination was mutually agreed upon and effectively regulated between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment contract regional legislative power mutual agreement termination judicial review limitation ne bis in idem principle constitutional complaint dismissal administrative contract nullity revoca del mandato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 of the Constitution
Art. 24, para. 1 of the Constitution
Art. 111, para. 2 of the Constitution
Art. 113, para. 2 of the Constitution
Art. 117, para. 7 of the Constitution
Art. 2 of Law No. 14/2010 of the Molise Region
l’adito Tribunale di Campobasso, dopo aver dubitato della costituzionalità dell’art. 2 legge reg.
Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 231/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 19747/2017 proposto da: IACOBITTI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell’avvocato RIZZO PAOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NERI CLAUDIO; -ricorrente- contro REGIONE MOLISE, domiciliata ope legisin ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difendeex lege; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 96 / 20 17 (R.G. N. 1 /2 0 16 ) depositata il 12/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere SALVATORE CASCIARO. Oggetto DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19747/2017 Cron. Rep. Ud.17/05/2023 CC 1. con l’originario ricorso del 22 aprile 2011 Luciano Iacobitti agiva nei confronti della Regione Molise chiedendo, in via principale, di «sentir accertare la nullità del termine finale del 6.6.2011 apposto al contratto di incarico di Direttore dell'Agenzia Molise Lavoro e l'obbligo della Regione Molise di corrispondergli la retribuzione in virtù del contratto individuale del 12.3.2007 e fino alla data della sua cessazione, così come fissata dall'art. 2 del medesimo contratto (5 anni)», e, in via subordinata, di «sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge reg.

Molise 21.7.2010 n. 14 e conseguentemente dichiarare l'illegittimità della revoca dell'incarico di Segretario generale del Consiglio Regionale del Molise»;

2. la Regione Molise proponeva domanda riconvenzionale diretta a far dichiarare la risoluzione delcontratto di lavoro del 12 marzo 2007 alla data dell'entrata in vigore della legge della reg. Molise n. 14 del 2010 per impossibilità sopravvenuta (factum principis);

3. Iacobitti formulava, a sua volta, domanda riconvenzionale ‒ condizionata al mancato accoglimento delle proprie richieste principali e all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Regione Molise ‒ volta a ottenere, nel caso di dichiarazione della risoluzione del contratto di lavoro stipulato il 12 marzo 2007 alla data di entrata in vigore della legge reg. Molise n. 14 del 2010, la condanna della Regione al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e delle ferie non godute;

4. l’adito Tribunale di Campobasso, dopo aver dubitato della costituzionalità dell’art. 2 legge reg. n. 14/2010 in relazione agli artt. 3, 24, comma 1, 111, co mma 2, 113, co mma 2 e 117 co mma 7, prendeva atto della declaratoria di infondatezza della questione (Corte cost. n. 231 del 24.9.2014); indi , rigettava tutte le domande diIacobitti, il quale interponeva rituale gravame dinanzi alla Corte d’appello di Campobasso reiterando la questione di costituzionalità;

5. la Corte molisana respingeva l’appello; evidenziava che le argomentazioni giuridiche a sostegno della illegittimità della condotta datoriale si compendiavano nella illegittimità costituzionale dell’art. 2 legge reg. n. 14/2010, cit., ma tale norma, da intendersi come legge-provvedimento, nonera irragionevole né arbitraria e appariva giustificata da «non contestabili poteri regionali riorganizzativi intesi a conseguire risparmio di spesa pubblica»; aggiungeva che la questione di costituzionalità riproposta dall’appellante si scontrava con il principio del ne bis in idem e con quello di non impugnabilità delle decisioni costituzionali e che la Consulta aveva scrutinato ogni questione rilevante; in relazione alla domanda principale di accertamento della nullità del termine apposto all’incarico di Direttore dell’Agenzia Molise Lavoro, il giudice d’appello sottolineava chenon vi fossero specifiche argomentazioni a supporto del petitum e apprezzava come dirimente il fatto che la risoluzione del contratto del 12.3.2007, ai sensi dell’art. 2 legge reg. n. 14/2010, cit., era da qualificarsi effetto tra le parti «concordemente definito» propri o con il conferimento a Iacobitti dell’incarico di direttore dell’Agenzia Molise Lavoro per la durata corrispondente al periodo residuo; sicché, in piena sintonia con l’apprezzamento del p rimo giudice, la Corte territoriale rilevava non fosse sindacabile, in sede giudiziale, la risoluzione anticipata del contratto del 12.3.2007, «accettata dal destinatario e concordemente tra le parti regolata quanto ai suoi effetti contrattuali», con tutto quanto ne seguiva in ordine alle domande di natura economica «e, a maggior ragione, di quelle proposte in progressiva via riconvenzionale da entrambe le parti», ferma l’inammissibilità di quelle introdotte da Iacobitti per la prima volta in appello; artt. 3, 24, co. 1, 111, co. 2, 113, co. 2 e 117 co. 7

P.Q.M.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo