INPS appeal dismissed regarding two-year statute of limitations for social security contributions against joint contractors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that the two-year statute of limitations for social security contributions applies to joint contractors. The INPS argued this limitation period should not apply to public pension funds, contending they are only subject to the general prescription period. The court rejected this, holding that the specific two-year limitation rule established by the relevant decree applies equally to all entities claiming contributions from joint contractors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2; The two-year statute of limitations for claiming unpaid social security contributions from a joint contractor applies equally to public pension funds and private entities, overriding any argument for a general prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11100-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrente - contro LA CORTE LOMBARDA S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell'avvocato Oggetto Solidarietà ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003- decadenza- contribuzione dovuta agli enti previdenziali R.G.N.11100/2019 Cron.
Rep. Ud.27/04/2023 CC ELENA VACCARI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO ALBERTO GIOVANARDI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1868/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 814/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: con sentenza depositata il 19.11.2018, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado e giudicando sulla ragione più liquida, ha dichiarato l'INPS decaduto dalla facoltà di richiedere a La Corte Lombarda S.c.a.r.l., quale committente coobbligata solidale di Gruppo Viesse International Holding s.p.a., ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, i contributi e le somme aggiuntive non versati dalla committente nel periodo settembre 2008- 31.12.2010, nell'ambito di un appalto di servizi; avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
La Corte Lombarda S.c.a.r.l., ha resistito con controricorso e successivamemoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.);Considerato che: con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,comma 2, per come rispettivamente modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1-2, e dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto, entro cui l'appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all'appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall'appaltatore; con il secondo motivo, in via subordinata, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per come rispettivamente modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1-2,e dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, degli artt. 2964,2966 e 2967 c.c, in ragione del fatto che non era stata ritenuta idonea ad evitare la decadenza l’attività ispettiva, ma solo l’azione giudiziaria: il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21 (conv. con L. n. 35 del 2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, che rimane invece soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021; 7236 del 2023); la diversa tesi, sulla quale insiste in memoria la controricorrente, non pone argomenti nuovi che i precedenti di questa Corte non abbiano esaminato; il secondo motivo, relativo alla necessità di una iniziativa giudiziaria per evitare la decadenza, resta assorbito dall’accoglimento del primo; non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche