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Ordinanza — n. 19372/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19372/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19372/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15974/2020 R.G. proposto da: LATRONICO SILVANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN NICOLA DE' CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELA BUCCICO rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA ROCCO -ricorrente- contro SANTAMARIA PATRIZIA, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec dell’Avvocato ANTONIO ALBANESE dal quale èrappresentat a e difesa -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 241/2019pubblicata il 28/01/2020 RGN . 298/2018.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19372/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso per Cassazione quindi, computata la sospensio ne straordinaria per l’emergenza Coronavirus prevista dall’art.83 d.l. 18/2020 e art.36 d.l. 23/2020 (dal 9 marzo all’11 maggio 2020),avrebbe dovuto essere proposto entro il 31 maggio 2020, domenica, quindi entro il primo giugno 2020, lunedì.

Parole chiave

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annullamento del licenziamento licenziamento per motivi economici rinuncia a pretese di salario restituzione delle indennità di disoccupazione rivalutazione dei salari arretrati di salario
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15974/2020 R.G. proposto da: LATRONICO SILVANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN NICOLA DE' CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELA BUCCICO rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA ROCCO -ricorrente- contro SANTAMARIA PATRIZIA, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec dell’Avvocato ANTONIO ALBANESE dal quale èrappresentat a e difesa -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 241/2019pubblicata il 28/01/2020 RGN . 298/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere DOTT. VALERIA PICCONE. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza in data 28 gennaio 2020, la Corte d’appello di Potenza ha respinto l’appello principale proposto da Silvano Giuseppe Latronico nei confronti di Patrizia Santamaria ed ha accolto l’appello incidentale da quest’ultima spiegato avverso la decisione del Tribunale di Matera che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento orale intimato alla lavoratrice in data 3 ottobre 2002, con conseguente ordine di ripristino del rapporto di lavoro e condanna del datore al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di euro 130.950,50 oltre accessori nonché di quella di euro 14.736,05 a titolo di differenze retributive.

2. In particolare, la Corte territoriale, nel condividere l’iter decisorio del giudice di primo grado, ha modificato le statuizioni economiche disponendo il pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non percette dal 3 ottobre 2002 sino al ripristino del rapporto di lavoro.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Giuseppe Silvano Latronico con tre motivi, diversamente articolati.

4. Resiste, con controricorso assistito da memoria, Patrizia Santamaria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile per tardiva proposizione dello stesso. Tale profilo esime il Collegio dall’illustrare i motivi di censura, atteso che la tardività dellanotifica dello stesso lo rende inammissibile ed il vizio è rilevabile d’ufficio. Giova evidenziare al riguardo che per la stessa ammissione della parte ricorrente (v. rigo n. 3 del ricorso introduttivo) la sentenza è stata notificata a mezzo PEC in data 28 gennaio 2020 al procuratore costituito (avv. Nicola Rocco).

2. Il ricorso per Cassazione quindi, computata la sospensio ne straordinaria per l’emergenza Coronavirus prevista dall’art.83 d.l. 18/2020 e art.36 d.l. 23/2020 (dal 9 marzo all’11 maggio 2020),avrebbe dovuto essere proposto entro il 31 maggio 2020, domenica, quindi entro il primo giugno 2020, lunedì.

3. Nel caso di specie, in realtà , la notifica è stata effettuata il giorno 2 giugno alle ore 00:15:45, come inequivocabilmente attestato dalla Copia conforme ricorso per Cassazione ex art.360 c.p.c. notificato a mezzo PEC in data 2 giugno 2020 alle ore 00:15:45.

4. Il ricorso è pertanto tardivo, poiché fuori termine. Va dichiarato inammissibile per ragione di carattere processuale. Inammissibilità che può altresì essere rilevata d’ufficio dalla Suprema Corte adita ed è insanabile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liqu idano come in dispositivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore del procuratore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario che liquida in complessivi euro 8000.00 per compensi ed euro 200,00 per esborso oltre accessori. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale, a no