Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, a local health authority, had filed an appeal against a lower court judgment regarding a dispute with a private individual. The court ruled that silence on the settlement offer constituted a formal renunciation of the appeal rights under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17568/2020 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, in persona del legale rappresentante p.t.,domiciliata in ROMA PIAZZA SAN PANTALEO 3, presso lo studio dell’avvocato SERRANI NICOLETTA (SRRNLT79C61H501A),rappresentata e difesa dall'avvocato SANTUCCI VINCENZO (SNTVCN68T24H501Q) -ricorrente- contro SCOCCIA GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.124/2020 depositata il 20/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori d