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Ordinanza — n. 19361/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding transfer of employment contract under Art. 2112 Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19361/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by the bus consortium against a lower court ruling that established an indefinite-term employment relationship and mandated its transfer to the consortium. The appellant argued the transfer lacked the requisite corporate transfer under Article 2112 of the Civil Code, relying instead on a collective agreement, while the court noted the transfer had already legally occurred. The court dismissed the appeal, ruling that the subsequent loss of management did not invalidate the transfer and that the legal question was unfounded, thus confirming the appellate decision without remand.

Regesto Legislator

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Art. 2112 cod. civ.; Art. 112 cod. proc. civ.: The Supreme Court may dismiss a cassation appeal without remand when the legal issue is unfounded, confirming the lower court's decision on the transfer of employment relations under Article 2112 of the Civil Code.

Parole chiave

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transfer of employment relations Article 2112 Civil Code dismissal without remand indefinite term contract procedural economy principles transito unionale trasferimento dei rapporti di lavoro perturbamento della circolazione pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 2112 cod. civ.
con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e dell’art.
Art. 112 cod. proc. civ.
con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di pronunziarsi sulla domanda di manleva che la Consorzio Autolinee s.r.l.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Invero, premesso che parte ricorrente, pur formalmente evocando il vizio di cui all’art. 360, comma 1 n.
Art. 111, comma 2, Cost.
Art. 384 cod. proc. civ.
invero, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell'art.111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod.
Art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da pa
art. 2112 cod. civ
con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ.
art. 116 cod. proc. civ
con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di pronunziarsi sulla domanda di manleva che la Consorzio Autolinee s.r.l.
art. 112 c.p
con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9603/2018
tra le altre, Cass. n. 9603/2018, Cass.
Cass. n. 16171/2017
9603/2018, Cass. n. 16171/2017, Cass.
Cass. n. 2313/2010
Cass. Sez. Un. n. 23535/2019
115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019);
Sez. Un. n. 23535/2019
sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27537/2018 R.G. proposto da: CONSORZIO AUTOLINEE SRL, CONSORZIO AUTOLINEE TPL SRL, in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA che li rappresenta e difende -ricorrente- contro COSTABILE SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABATINO 2, presso lo studio dell’avvocato ROBERTINO ORLANDO rapprese ntato e difeso dall'avvocato GIULIO TARSITANO -controricorrente- nonchè contro CO.ME.TRA SCARL, FALLIMENTO ATAB SRL, BUS PARISE SRL -intimati- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di CATANZAROn. 885/2018 pubblicatail 22/05/2018 RGN . 364/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere DOTT. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. con sentenza n. 885/2018 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di Sergio Costabile intesa all’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con ATAB s.r.l. a decorrere dal 1.1.2006 e conseguentemente all’accertamento del diritto del lavoratore ad essere trasferito alle dipendenze del Consorzio Autolinee s.r.l. subentrato alla A.T.A.B. s.r.l. nella gestione del servizio di trasporto pubblico;

2. a fondamento della pretesa l’originario ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio alle dipendenze di Bus Parise s.r.l. dal 1987 e quindi di avere, di fatto, proseguito il rapporto alle dipendenze di ATAB s.r.l. a decorrere dal 1 gennaio 2006 con assegnazione a servizi di pulizia e piccola manutenzione nell’ambito del servizio di trasporto pubblico locale, nella cui gestione era subentrato a decorrere dal maggio 2008 il Consorzio Autolinee s.r.l.;

3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso il Consorzio Autolinee s.r.l. e il Consorzio Autolinee TPL s.r.l. sulla base di quattro motivi illustrati con memoria; Sergio Costabile ha depositato controricorso; gli intimati Co.Me.Tra. s.c.a.r.l., il Fallimento ATAB s.r.l. e Bus Parise s.r.l. non hanno svolto attività difensiva; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc, civ. (ai sensi art. 360 n. 3) , censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato il diritto del Costabile a passare alle dipendenze di Consorzio Autolinee ai sensi dell’art. 2112 cod,. civ., nonostante il Costabile non avesse né dedotto la sussistenza di un trasferimento di azienda né invocato l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ.; secondo parte ricorrente, infatti, la pretesa del Costabile ad essere trasferito al Consorzio Autolinee non era stata fondata su una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell’art.2112 cod. civ. ma sull e previsioni dell ’accordo sindacale del 2 maggio 2008;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la successione del Consorzio Autolinee s.r.l. nella gestione del servizio di trasporto pubblico prima affidato ad ATAB s.r.l. configurava un trasferimento di azienda ai sensi dell’art.2112 cod. civ.; ciò senza svolgere alcun accertamento in ordine ai concreti elementi risultanti dagli atti che avevano caratterizzato la operazione;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere escluso la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della Consorzio Autolinee s.r.l. rispetto alla domanda formulata dal Costabile, di passare alle dipendenze della detta società nonostante fosse stato dedotto e dimostrato che in data 15.4.2009 il Consorzio aveva rinunziato alla gestione del servizio ex ATAB cui era addetto il Costabile, con subentro nella relativa gestione della Società Ferrovie della Calabria s.r.l.; sostiene che vi era prova documentale idonea a dimostrare la cessazione del la gestione del servizio ex ATAB;

4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di pronunziarsi sulla domanda di manleva che la Consorzio Autolinee s.r.l. aveva reiterato anche nel giudizio di secondo grado, nei confronti della Bus Parise s.r.l. e del Fallimento ATAB s.r.l.

5. il primo motivo di ricorso è inammissibile; 5.1. il giudice di appello ha premesso che la domanda del Costabile era intesa all’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con ATAB s.r.l. a decorrere dal 1 gennaio 2006 e, conseguentemente, del diritto ad essere trasferito alle dipendenze della Consorzio Autolinee s.r.l. , in forza dell’accordo del 2.5.2008 ed ai sensi della legge regionale n. 23 /1999 (recante norma di disciplina del trasporto pubblico locale); ha ritenuto, quindi,la configurabilità di un trasferimento di azienda nella vicenda sulla base della quale il Consorzio Autolinee era subentrato a ATAB s.r.l.-datore di lavoro di fatto dell’originario ricorrente - nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale; ciò nell’implicito presupposto che il lavoratore, nel reclamare il diritto all’assunzione nei confronti del Consorzio Autolinee avesse fatto riferimento ad una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. ; 5.2. le critiche alla sentenza impugnata sviluppate con il motivo in esame non sono idonee alla valida censura della decisione sul punto.

Invero, premesso che parte ricorrente, pur formalmente evocando il vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in concreto denunzia un vizio di attività del giudice di merito e quindi un error in procedendo, si rileva che secondo consolidati arresti del giudice di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "errorin procedendo", come nel caso di specie, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v. tra le altre, Cass. n. 23834/2019, Cass. n. 11738/2016, Cass. n. 19410/2015).

In particolare, è stato precisato che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronunciao di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate, ovvero che abbia inesattamente rilevato il contenuto della domandae, per altro verso, che tali istanze e deduzioni siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra sonostate proposte o da cui emerge l’esatto ambito della domanda, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007); 5.3. parte ricorrente non ha osservato tali oneri atteso che la tecnica di redazione utilizzata per il ricorso di cassazione è connotata dalla trascrizione solo parziale di alcuni brani del ricorso di primo grado, e che neppure viene riportato il testo integrale dell’accordo del 2008 alla base della pretesa del Costabile; tanto impedisce a questa Corte la possibilità di esame diretto degli atti come indispensabile al fine della verifica del vizio denunziato; 5.4. deve inoltre aggiungersi che parte ricorrente omette ogni considerazione circa il richiamo, pure contenuto nella sentenza, alla legge regionale n. 23 del 1999, che disciplina gli effetti del subentro o della cessazione dell’impresa e del trasferimento del personale all’impresa subentrante (art. 17 l.cit.), e che evidentemente ha concorso alla qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice del merito, con ciò impedendo di ravvisare una sostituzione della causa petendiad opera dello stesso;

6. il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile; 6.1. il giudice di appello ha ritenuto con giudizio di fatto ad esso istituzionalmente demandato che la concreta fattispecie integrava gli estremi di un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. ed ha a tal fine valorizzato l’utilizzazione da parte del Consorzio Autolinee dei mezzi impiegati dalla precedente titolare, ulteriormente precisando che la esistenza di un atto autoritativo della Pubblica Amministrazione non escludeva la configurabilità della vicenda traslativa; 6.2. il motivo in esame è inidoneo alla valida censura della decisione per l’assorbente considerazione che la revisione dell’accertamento in fatto, astrattamente incrinabile dalla deduzione di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., risulta preclusa, ai sensi dell’art. 348, ter ultimo comma, cod. proc. civ. dalla esistenza di doppia conforme , non avendo parte ricorrente, come suo onere,indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014);

7. il terzo motivo di ricorso è infondato atteso che alla luce della stessa prospettazione in fatto alla base delle deduzioni di parte ricorrente, la sopravvenuta dismissione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale da parte del Consorzio, avvenuta in data 15.4.2009, non risulta decisiva onde escludere la legittimazione passiva della odierna parte ricorrente in relazione alla pretesa fatta valere dal lavoratore; invero il successivo venir meno di tale gestione da parte del Consorzio non avrebbe giammai potuto incidere sull’effetto traslativodel rapporto di lavoro del Costabile, da ATAB al Consorzio, effetto che si era già realizzato ai sensi dell’art.2112 cod. civ., al momento individuato come di cessazione del servizio pubblico di trasporto locale da parte del Consorzio;

8. il quarto motivo di ricorso deve essere respinto; 8.1. invero, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell'art.111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (v. tra le altre, Cass. n. 9603/2018, Cass. n. 16171/2017, Cass. n. 2313/2010); tale è la situazione che ricorre nel caso di specie atteso che la domanda di manleva spiegata dalla odierna parte ricorrente non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento per difetto di interesse in capo all’odierno ricorrente; a tal fine risultadirimente la considerazione che la decisione di primo grado, confermata dalla Corte distrettuale, si è limitata ad accertare il diritto del Costabile alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con ATAB s.r.l. e il conseguente trasferimento di tale rapporto alle dipendenze della Consorzio Autolinee ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., senza adottare alcuna statuizi one di condanna alle conseguenze economiche connesse a tale accertamento; 9.in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e le spese di lite regolate secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019);

P.Q.M.

La Corte rigett a il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore anticipatario. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da pa