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Ordinanza — n. 19353/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19353/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19353/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22547/2017 proposto da: LONGO MINNOLO Maria C oncetta , BOERO G isella , BRUNO Caterina, MAGGIO Antonia Donata, MARINO Salvatrice, MASSAZA Marta, MEGNA Luigina, PRIARONE Daniela, QUARANTA Verina, RICCHIUTO Amalia, TORNATOLA Fortunata e PAVESE Alessandra, elettivamente domiciliate in Roma, via Nazario Sauro n. 16, presso lo studio dell’avv. Stefania Reho , rappresenta te e difese dall’avv. Massimo Pistilli per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legisin Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’A vvocatura G enerale dello Stato,dalla quale è rappresentato e difeso ex lege ;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19353/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 16, presso lo studio dell’avv. Stefania Reho , rappresenta te e difese dall’avv. Massimo Pistilli per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legisin Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’A vvocatura G enerale dello Stato,dalla quale è rappresentato e difeso ex lege ;

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare partecipazione alla procedura rinuncia alla motivazione diritto a un difensore omissione del difensore difetto di sottoscrizione
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22547/2017 proposto da: LONGO MINNOLO Maria C oncetta , BOERO G isella , BRUNO Caterina, MAGGIO Antonia Donata, MARINO Salvatrice, MASSAZA Marta, MEGNA Luigina, PRIARONE Daniela, QUARANTA Verina, RICCHIUTO Amalia, TORNATOLA Fortunata e PAVESE Alessandra, elettivamente domiciliate in Roma, via Nazario Sauro n. 16, presso lo studio dell’avv. Stefania Reho , rappresenta te e difese dall’avv. Massimo Pistilli per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legisin Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’A vvocatura G enerale dello Stato,dalla quale è rappresentato e difeso ex lege ;

Oggetto PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.22547/2017 Cron. Rep. Ud.04/05/2023 -controricorrente - avverso la sentenza n. 177/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI; rilevato che il difensore dei ricorrenti ha depositato breve nota contenente «Istanza di rinuncia al ricorso per cassazione», con allegate undici dichiarazioni di rinuncia sottoscritte da altrettante ricorrenti (con la sola esclusione di Marta Massaza) , ma non notificate alla parte controricorrente; ritenutoche l’istanza del difensore riferita a tutte le ricorrenti – quantunque inidonea a determinare l’estinzione del processo,in quanto non notificata alla controparte e, in un caso, in quanto mancante la dichiarazione della parte –dimostra il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso e comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa(Cass. n. 25625/2020); ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che –pur in mancanza diaccettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

– l’esito del giudizio determinato dalla spontanea desistenzaper fatti sopravvenuti giustifichi l ’integrale compensazione; dato atto, infine , che, in base al l’esito del giudizio, non sussistono, con riguardo a tutte le ricorrenti,i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater,del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse ad agire – a differenza di quella per carenza originaria – esula dall a ratio latamente sanzionatoria che è all’origine dell’obbligodi legge;

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire; compensa le spese de