Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19201/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19201/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19201/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Grazia Russo, dopo aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato al finedi ottenere l’annullamento del decreto n. 22244/P del 26/11/2006 con cui l’Ufficio R.G.N. 10758/2017 Pag.Scolastico Regionale della Calabria l’aveva esclusa dai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento, attivati con D.M. 85 del 18/11/2005, di cui all’art. 2, commi 1 bis e 1 ter della legge n. 143/2004, per mancanza dei requisiti previsti (ricorso che era stato respinto) e dopo aver proposto ricorso al TAR Lazio (che aveva declinato la propria giurisdizione), aveva adito, in riassunzione, il Tribunale di Reggio Calabria chiedendo che fosse accertato il duo diritto all’inserimento a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento agli alunni portatori di handicap -ambito AD03 e classe concorso A075 e A076 - e I fascia delle graduatorie di Circolo per il biennio 2009/2011, previa disapplicazione del decreto dell’U.S.P. di Reggio Calabria n. 12934 del 4/8/2009 nella parte in cui aveva sancito l’inserimento della medesima “con riserva”;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19201/2023 — snciv · Corte di Cassazione: il tenore della pronuncia, che è di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, trattandosi di norma lato R.G.N. 10758/2017 Pag.sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

Parole chiave

Generato dall'IA
sussidio per la frequentazione di corsi soppressione di prestazioni d'invalidità procedura di ricusazione nuova domanda di prestazioni d'invalidità sussidio per l'istruzione scolastica speciale addestramento all'uso
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10758/2017 R.G. proposto da: RUSSO GRAZIA, rappresentata e difesa dagli avvocati CILEA ROSA e SPINELLI SANTA, con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministropro tempore, ope legis domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA n. 186/2017 depositata il 21/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere CATERINA MAROTTA. Rilevato che:

1. Grazia Russo, dopo aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato al finedi ottenere l’annullamento del decreto n. 22244/P del 26/11/2006 con cui l’Ufficio R.G.N. 10758/2017 Pag.Scolastico Regionale della Calabria l’aveva esclusa dai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento, attivati con D.M. 85 del 18/11/2005, di cui all’art. 2, commi 1 bis e 1 ter della legge n. 143/2004, per mancanza dei requisiti previsti (ricorso che era stato respinto) e dopo aver proposto ricorso al TAR Lazio (che aveva declinato la propria giurisdizione), aveva adito, in riassunzione, il Tribunale di Reggio Calabria chiedendo che fosse accertato il duo diritto all’inserimento a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento agli alunni portatori di handicap -ambito AD03 e classe concorso A075 e A076 - e I fascia delle graduatorie di Circolo per il biennio 2009/2011, previa disapplicazione del decreto dell’U.S.P. di Reggio Calabria n. 12934 del 4/8/2009 nella parte in cui aveva sancito l’inserimento della medesima “con riserva”;

2. il Tribunale aveva respinto il ricorso;

3. la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava l’impugnazione della Russo; riteneva la Corte territoriale che la decisione del Capo dello Stato avesse caducato l’ammissione della Russo ai corsi abilitanti cosicché la stessa era priva di titolo per poter frequentare il corso e conseguire l’abilitazione né poteva vantare un diritto all’inserimento con riserva nelle graduatorie 2007/2009 ed alla conservazione dell’inserimento per il biennio successivo 2009/2011;

3. per la cassazione della sentenza Grazie Russo ha proposto ricorso con due motivi;

4. il Miur ha resistito con controricorso;

5. la ricorrente ha successivamente depositato rinuncia. Considerato che:

1. la ricorrente ha rinunciato al ricorso;

2. la rinuncia è intervenuta prima dell ’ adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte personalmente ma non anche dal difensore che si è limitato a trasmettere la stessa a mezzo di posta certificata; non risulta alcuna formale accettazione della rinuncia; la suddetta rinuncia, ancorché non rituale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è significativa di una sopravvenuta carenza di interesse che determina l’inammissibilità del ricorso;

3. va pertanto emessa pronuncia in tal senso;

4. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale della ricorrente;

5. il tenore della pronuncia, che è di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, trattandosi di norma lato R.G.N. 10758/2017 Pag.sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.