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Ordinanza — n. 19173/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility, citing procedural defects and merit re-evaluation attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19173/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Vodafone Italia's appeal against the lower court's ruling on labor transfer issues. The court found the appeal inadmissible because it attempted to re-evaluate factual merits rather than address legal violations, and another ground was raised too late in the proceedings. Consequently, the lower court's decision upholding the workers' rights was maintained, and Vodafone was ordered to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 1406 c.c.: A cassation appeal alleging violation of law is inadmissible if it seeks a new evaluation of facts or constitutes a late introduction of arguments not previously raised.

Parole chiave

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labor transfer cessione ramo azienda inammissibilità ricorso rivalutazione merito violazione legge consenso tacito spese processuali protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
( art. 360 co.1 n.3 c.p.c.).
Art. 1406 c.c.
che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività" (Cass.n.
Art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri
art. 3 Cost
183/2010 anche in relazione art. 3 Cost.
art. 2112 c.c
6649/2020) che “in tema di cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la decadenza di cui all'art.
art. 2112 cod. civ
6649/2020) che “in tema di cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la decadenza di cui all'art.
art. 1406 c.c
che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività" (Cass.n.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 6649/2020
183/2010, in ciò mutuando quanto chiarito da Cass.n. 6649/2020.
Cass.n. 10540/2016
1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività" (Cass.n. 10540/2016; più di recente Cass.
Cass. n. 22249/2021
10540/2016; più di recente Cass. n. 22249/2021; Cass.n.
Cass.n. 19034/2017
Cass.n.8758/017
Cass.n.18721/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27606/2020 R.G. proposto da : VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA VIRGILIO, n. 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che larappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO TOFACCHI ; -ricorrente- contro COMDATA S.P.A., in persona del legale rappresenta nte pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI , n.20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ALBERTO MARIA MAJER ; -controricorrente- nonché contro MAINO ERRIKA, PAVESE BARBARA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato E RNESTO MARIA CIRILLO ; -controricorrenti- nonché contro CAFASSO LUCIA, POLETTO SILVIA, PROFITA CONCETTA, MARTORANA NICOLETTA, ANAGNOSTOPULOS MANUELA, CINCIMINO ALESSANDRA, MARZOLI LUCIA, MUNINI BARBARA, BRAGHIN STEFANIA, LAZZARETTI ADRIANA, NOCENTINI CHIARA VERA, FARINA ROBERTA, GIONO BARBER IRENE, GIURLEO DANIELA, LEONARDI MASSIMO, MAIOLO STEFANO, MATASSO MARIA CRISTINA, NEBULONI FRANCESCA, RICCA MARI A LUISA ; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 307/2020,depositata il 30/09/2020 , R.G.N. 471/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 307/2020, per quel che in questa sede rileva, accertata l’insussistenza dei requisiti per la cessione del ramo di azienda tra Vodafone Italia spa e Comdata spa e dichiarata l’inefficacia della cessione dei rapporti di lavoro dei lavoratori indicati in epigrafe, ordinava a Vodafone Italia spa di ripristinare i predetti rapporti. Lacorte di merito riteneva infondata la preliminare eccezione di decadenza ex art. 32, co.4 lett.c) l.n. 183/2010 sollevata dalla società con riguardo alla decisione del tribunale di ritenere tale decadenza non applicabile ai trasferimenti antecedenti alla entrata in vigore della legge n. 183/2010, in ciò mutuando quanto chiarito da Cass.n. 6649/2020.

Nel merito il giudice d’appello aveva ritenuto che non vi fosse autonomia delle attività cedute e dunque non fossero integrati i requisiti necessari per la legittimità della cessione. Avverso detta decisione proponeva ricorso Vodafone Italia spa cui resistevano con controricorso i soli lavoratori Maino Errika e Pavese Barbara, nonché, con separato controricorso, adesivo al ricorso, Comdata spa.La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve rilevarsi che nelle more del giudizio intervenivano le conciliazioni della causa di tutti i lavoratori originariamente interessati, ad eccezione degli attuali controricorrenti Maino e Pavese.

Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese ad eccezione di Maino e Pavese, nei confronti dei quali si valuteranno le censure proposte (la lavoratrice Ricca Maria Luisa, anche destinataria della decisione della corte di appello, non ha proposto ricorso in cassazione). 1)-Con primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.32 l.n. 183/2010 anche in relazione art. 3 Cost. e 252 disp attuaz. Cod.civ. La società si duole della interpretazione data all’art. 32 richiamato con riguardo alla esclusione del termine decadenziale per i trasferimenti antecedenti alla entrata in vigore della legge n. 183/2010.

Questa Corte, occupandosi della applicazione dell’art. 32 co.4, della legge n. 183/2010, dispositivo del termine decadenziale per le impugnative delle cessioni dei contratti di lavoro, ha statuito ( Cass.n. 6649/2020) che “in tema di cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, non si applica alle cessioni intervenute prima dell'entrata in vigore della predetta legge, come emerge dall'interpretazione letterale della norma -di carattere eccezionale - che individua espressamente il "di es a quo" del termine di decadenza nella "data del trasferimento", nonché, sul piano logico- sistematico, dall'assenza, nel comma 4 dell'art. 32 citato, di disposizione analoga a quella prevista per i contratti a termine, ove invece è stata disciplinata chiaramente l'ipotesi anche per quelli già scaduti”.

Il principio enunciato trova la sua ragione nella necessità di dare alla norma in questione, relativa ad una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32 co. 4 lett.

d) legge citata (Cass. n. 13179 del 2017). Nel richiamare quanto già statuito da questa Corte ( Cass.n.6649/2020) il tema da affrontare è attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduce ex novo un termine di decadenza in una situazione ancora pendente (Cass. n. 15352 del 2015; e Cass. n. 29754 del 2019), come nel caso di specie. Deve ribadirsi, conforme mente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applicaanche alle situazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento alla entrata in vigore della modifica legislativa.

Ciò in un'ottica di bilanciamento di due contrapposte esigenze, ovverosia, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza. La lettura della disposizione indica che il legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma ha individuato esattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, così limitando il campo di applicazione temporale della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 cod. civ., sia successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010.

Invero, si richiama, condividendolo, il percorso argomentativo già espresso da questa Corte nel precedente indicato ( Cass. n. 6649/2020) che porta altresì ad escludere la fondatezza della eccezione di incostituzionalità prospettata dalla ricorrente, in quanto la scelta legislativa di riservare alla cessione d’azienda uno specifico assetto normativo in punto di termine per l’impugnativa, non costituisce un elemento di irragionevole discontinuità nel più ampio quadro costruito dalla legge n. 183/2010, ma risponde ad una concreta esigenza di individuare esattamente un momento cui riferire il decorso temporale utile per l’eventuale impugnazione.

Il motivo deve pertantoessere disatteso.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per la errata valutazione della corte territoriale circa la illegittimità della cessione del ramo d’azienda in discussione. Questa Corte ha in più occasioni statuito in punto di elementi identificativi o meno delle ipotesi di cessione del ramo di azienda. I principi di diritto che regolano la fattispecie affermano che “costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l' autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti.

Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività" (Cass.n. 10540/2016; più di recente Cass. n. 22249/2021; Cass.n. 19034/2017) Nel caso in esame la corte d’appello ha esaminato la documentazione in atti da cui è emersa la natura meramente operativa delle attività cedute ( call center) già facenti parte integrante di una piu’ ampia divisione aziendale di Customer operation, non ceduta, che provvedeva a stabilire le procedure poi applicate dai singoli operatori.

Questi ultimi anche dopo la cessione erano tenuti a seguire le procedure in assenza di qualsivoglia autonomia. La valutazione così svolta, coerente con i principi sopra enunciati, attiene all’attività propria del giudice del merito non rivalutabile in sede di legittimità. La censura proposta, espressa sottoforma di vizio attinente alla violazione di legge, in realtà nasconde una richiesta di nuova valutazione di merito, estranea a questa sede giudiziale e dunque inammissibile. E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito ( Cass.n.8758/017-Cass.n.18721/2018). 3)- Con ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1406 c.c. ( art. 360 co.1 n.3 c.p.c.).

La censura denuncia il tacito assenso prestato dai lavoratori alla cessione, significativo di un comportamento acquiescente rispetto alla stessa, evincibile dalla circostanza che l’impugnazione è datata al febbraio 2017 rispetto alla cessione avvenuta nel 2007. Il motivo risulta essere prospettato per la prima volta in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata non riporta eccezioni di tale contenuto e la censura non indica dove e quando tali doglianze sarebbero state proposte nei giudizi di merito. Tali connotazioni rendono il motivo inammissibilmente proposto.

Il ricorso, per le dette ragioni, deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenzatra la ricorrente ed i lavoratori controricorrenti, con distrazione, mentre rimangono compensate nei confronti di Comdata spa, la quale ha sostanzialmente aderito al ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nei confronti dei controricorrenti Maino e Pavese e condanna la ricorrente società al pagamento, nei loro confronti, delle spese processuali liquidate in E 6.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore anticipatario; dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, nei confronti degli altri lavoratori in epigrafe indicati. Compensa le spese nei confronti di Comdata spa. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri