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Ordinanza — n. 18959/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows social security sanctions appeal, ruling evasion applies only after reinstatement order execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18959/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal against the Milan Court of Appeal's decision, which had upheld INPS sanctions for social security evasion. The company argued that since the employee had started a new job before the reinstatement order took effect, the applicable regime should be omission rather than evasion. The court distinguished between declarative and constitutive judgments, ruling that because the reinstatement order was never executed due to the employee's prior employment, the period in question remained subject to the stricter evasion sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 8, lett. a) della legge nr. 388 del 2000; In cases of declarative judgment of invalidity of dismissal where reinstatement is not executed, the employer remains liable for evasion sanctions for the period of non-reinstatement.

Parole chiave

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social security evasion contributory omission dismissal invalidity reinstatement order INPS sanctions declarative judgment labor law arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 8, lett. a) della legge nr. 388 del 2000
Ha o sserva to che, nella specie, i contributi erano dovuti in ragione di una pronuncia dichiarativa di inefficacia del licenziamento; a rigore, il regime sanzionatorio applicabile era quellodell’omissionedi cui all’art. 116, comma 2, lett.
Art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
con l’unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’ art.
Art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.
all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.).

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 19665 del 2014
Cass. nr. 4211 del 2018
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16775/2018 R.G. proposto da: NUOVA ETRA S.R.L.CON SOCIO UNICO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANGELO EMO 16, presso lo studio dell’avvocato FRANCO CHIAPPARELLI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO GIULIANI; -ricorrente- contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrente- avverso la sentenza n.2013/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il05/12/2017 R.G.N. 913/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal ConsigliereDott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Monza accoglieva parzialmente il ricorso in opposizione ad avviso di addebito, promosso dalla società in epigrafe, dichiarando non dovuta la somma di euro 3112,00; per il resto,giudicava applicabile il regime sanzionatorio dell’evasione;

2. l a Corte di appello Milano , rigetta to il gravame dell’odierna ricorrente, ha confermatola decisione di primo grado ;

3. i n discussione solo il regime sanzionatorio applicabile all’omissione contributiva accertata, la Corte di appello, a fondamento del decisum, ha richiama to la pronuncia dell a Corte, a sez.un., nr. 19665 del 2014. Ha o sserva to che, nella specie, i contributi erano dovuti in ragione di una pronuncia dichiarativa di inefficacia del licenziamento; a rigore, il regime sanzionatorio applicabile era quellodell’omissionedi cui all’art. 116, comma 2, lett. a), legge nr. 388 del 2000. Tuttavia, poiché , nella specie, dopo l’ordine di reintegrazione, la società non aveva provveduto all’effettivo e tempestivo pagamento dei contributi riferiti al periodo dell’estromissione dal lavoro, le sanzioni applicabili erano quelle proprie del regime dell’«evasione»;

4. avverso la decisione , ha proposto ricorso per cassazione la società Nuova Etra S.r.l. con socio unico, con un motivo;

5. ha resistito l’INPS, con controricorso;

6. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). CONSIDERATO CHE:

7. con l’unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’ art. 116, comma 8, della legge nr. 388 del 2000,per avere la C orte di merito applicato il regime sanzionatorio dell’evasione e non quello dell’omissione, nonostante la reintegrazione del lavoratore , quale effetto della pronuncia dichiarativa di inefficacia del licenziamento, non avesse avuto esecuzione, perché il dipendente , nelle more del giudizio, aveva iniziato un altro rapporto di lavoro e, all’esito della pronuncia favorevole sul licenziamento, si era avvalso della facoltà di richiedere l’indennità sostitutiva della reintegrazione;

8. il motivo è fondato;

9. nel caso di specie, il periodo di riferimento dell'omissione contributiva - e pertanto anche delle sanzioni civili la cui debenza è controversa tra le parti – va dal 9 luglio 2004 (ossia dalla data del licenziamento) al 17 marzo 2008 (data in cui è pacifico che il lavoratore ha avviato altro rapporto di lavoro). La sentenza che ha disposto la reintegrazione è del 28 ottobre 2008; 10.la fattispecie in esame va regolata alla luce dei principi espressi nella sentenza nr. 19665 del 2014,pronunciata dalla Corte a sezioni unite (principi successivamenteconfermati: v., tra le altre, Cass. nr. 4211 del 2018), ma conduce a risultati d ivers i da quell i indicati dalla Corte di appello che è, dunque, incorsa nel denunciato errore di diritto; 11.le sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza nr. 19665 cit., nel comporre il contrasto giurisprudenziale che s i era formato sui contenuti dell’obbligazione contributiva a seguito di pronuncia di reintegra, ha chiarito che in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, secondo la normativa ratione temporis applicabile, occorre disting uere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore «ora per allora», deve pagare le sanzioni civili per omissioneai sensi della legge 23 dicembre 2000, nr. 388, ex art. 116, comma 8, lett. a); nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie , fermo restando che « per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva»; 12.nel nostro caso, come innanzi evidenziato, vi è stata una pronunzia di reintegra in conseguenza della dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimato; tuttavia, il rapporto di lavoro non si è mai ristabilito, perché il l avoratore, prima ancora della sentenza dichiarativa,ha avviato un’altra attività lavor ativa; 13.i contributi omessi, dunque, si riferiscono tutti al periodo di estromissione compreso tra il recesso e la pronuncia di reintegra e, pertanto, il regime sanzionatorio applicabile è - e resta - quello dell’omissione; 14.contrariamente a quanto affermato nell'impugnata decisione, il ritardo nel pagamento dei contributi ha prodotto conseguenze in termini di interessi di mora ma non ha modifica to , per il resto, il credito dell’INPSche è comprensivo degli arretrati contributivi per il periodo 9 luglio 2004/17 marzo 2008 e de lle sanzioni , da determinarsi ai sensi dell’art. 116,comma 8, lett.

a) della legge nr. 388 del 2000; 15.il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata, conrinvio della causa alla Corte d'appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà in merito alla esatta determinazione delle sanzioni da applicare nel caso concreto; 16.al giudice del rinvio è demandata, altresì, la liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'app