Ordinanza — n. 18945/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2477/2021 R.G. proposto da: TIPÀ CONSUELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO n.172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI che larappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 23/A, presso lo studio dell’avvocatoGIAMPIERO PROIA che l a rappresenta e dif ende -controricorrente- nonchécontro SDA EXPRESS COURIER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO GEPIN CONTACT SPA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2916/2020 depositata il14/12/2020, R.G. n. 2823/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 112 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 18945/2023 — snciv · Corte di Cassazione: i motivi sono trattati congiuntamente. Nella relativa illustrazione, parte ricorrente, premesso che, come riportato nella sentenza impugnata, la originaria domanda era intesa, previa verifica della illecita interposizione di manodopera, all’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Poste Italiane s.p.a. e SDA, in ragione della inefficacia del licenziamento intimato dalla Gepin Contact. s.p.a. alla lavoratrice, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, in sintesi, la domanda proposta dalla lavoratrice preclusa ai sensi dell’art. 32, comma 4 lett.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2477/2021 R.G. proposto da: TIPÀ CONSUELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO n.172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI che larappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 23/A, presso lo studio dell’avvocatoGIAMPIERO PROIA che l a rappresenta e dif ende -controricorrente- nonchécontro SDA EXPRESS COURIER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO GEPIN CONTACT SPA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2916/2020 depositata il14/12/2020, R.G. n. 2823/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. Con ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 48 l. n. 92/2012, Consuelo Tipà ha chiesto: previo accertamento della esistenza di un’interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e di un appalto illecito, dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con SDA Express Courier s.p,a. e/o Poste Italiane s.p.a., tutt’ora in essere stante la nullità del licenziamento intimatole il 29 luglio 2016 da Gepin Contact s.p.a., società appaltatrice del servizio e formale datrice di lavoro della Tipà e ordinarsi alle società convenute la reintegra, anche in solido, nel posto di lavoro con condanna al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione; in subordine, dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento intimato da Gepin Contact s.p.a., ordinare a quest’ultima società la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro e condannarla alle retribuzioni medio tempore maturate ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
2. il giudice di primo grado, in sede di opposizione, confermava la ordinanza di accoglimento della domanda dichiarando la esistenza di un’illegittima interposizione di manodopera e per l’effetto accertava la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la Tipà e Poste Italiane s.p.a., tutt’ora in essere, stante la inesistenza del licenziamento a non domino intimato dalla società Gepin Contact; condannava le società Poste Italiana s.p.a. e SDA Express Courier s.p,a. (da ora SDA) alla reintegra della lavoratrice, alle retribuzioni maturate ed al versamento dei contributi previdenziali;
3. la Corte di appello di Roma, dato atto che la lavoratrice nel reclamo incidentale non aveva riproposto le domande nei confronti di Gepin Cntact. S.p.a., nelle more fallita, in riforma della sentenza impugnata ha dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti di Poste Italiane s.p.a. e di SDA ;
4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Consuelo Tipà sulla base di tre motivi; Poste Italiane s.p.a. e SDA hanno ciascuna resistito con controricorso; il Fallimento della Gepin Contact s.p.a. è rimasto intimato; tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ. ; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata perviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato;
2. con il secondo motivo denunzia nullità della sentenza per totale omissione della motivazione sul capo di domanda proposto e sulla statuizione di accoglimento;
3. con il terzo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione fra le parti;
4. i motivi sono trattati congiuntamente. Nella relativa illustrazione, parte ricorrente, premesso che, come riportato nella sentenza impugnata, la originaria domanda era intesa, previa verifica della illecita interposizione di manodopera, all’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Poste Italiane s.p.a. e SDA, in ragione della inefficacia del licenziamento intimato dalla Gepin Contact. s.p.a. alla lavoratrice, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, in sintesi, la domanda proposta dalla lavoratrice preclusa ai sensi dell’art. 32, comma 4 lett.
d) l. n. 183/2010 ;
5. il ricorso è fondato;5.1. la sentenza impugnata ha osservato che la lavoratrice non aveva assolto all’onere di impugnazione configurato dall’art. 32, comma 4 lett.
d) l. n. 183/2010, in quanto aveva impugnato stragiudizialmente, nei confronti della sola società Gepin Contact, con lettera del 23 settembre 2016, il licenziamento intimatole il 29 luglio 2016, mentre il successivo ricorso giudiziale, il quale conteneva per la prima volta la impugnazione anche nei confronti di SDA e di Poste Italiane s.p., a. era stato depositato il 24 febbraio 2017 e quindi tardivamente; tanto determinava il maturare della decadenza dall’impugnazione dell’atto di recesso nei confronti delle dette società; 5.2. la decisione non è conforme al condivisibile indirizzo di questa Corte secondo il quale la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett.
d) della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass. n. 40652/2021, Cass. n. 30490/2021 e giurisprudenza ivi citata); 5.3. in base alle considerazioni che precedono, assorbita ogni ulteriore censura,si impone la cassazione con rinvio della decisione, per il riesame della fattispecie alla lucedel principio richiamato ; alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese di lite , alla Corte di appello di Ro