Ordinanza — n. 18876/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFARAVELLI , n. 22, presso lo studio dell’avvocato MONICA GRASSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO MARESCA ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 189/2019,depositata il 18/04/2019 , R.G.N. 569/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Genova, con la sentenza n.189/19 ha rigettato l’appello proposto dagli attuali ricorrenti come in epigrafe indicati, avverso la decisione con cui il tribunale di Genova aveva a sua volta rigettato la domanda dei predetti nei confronti di Enel spa, diretta alla declaratoria di illegittimità della disdetta da parte delle indicate società, della regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica per gli ex dipendenti ed i superstiti, del 12 ottobre 2015 e dell’accordo sottoscritto il 27 novembre 2015 con le organizzazioni sindacali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 27 c.c, art. 2113 cod. civ; Ordinanza — n. 18876/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha premesso: che il beneficio in questione è stato introdotto col contratto collettivo post-corporativo (art. 27 c.c.l. del 4.2.1946) a favore dei dipendenti delle aziende elettriche, con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico dell’energia elettrica fornita dal datore di lavoro; che tale beneficio era riconosciuto anche a favore di soggetti non dipendenti, come le vedove o i vedovi, o non più dipendenti, come i lavoratori in pensione; che il beneficio non aveva alcun collegamento con la prestazione lavorativa dei singoli, come la qualifica, la retribuzione ecc.; che con il c.c.l.
Parole chiave
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30415/2019 R.G. proposto da : CATTANEO UMBERTO, GAMBARO MAURO ORNELLO, ZAMARCO AGNESE, CALEO ANTONIO, CASAZZA GIORGIO, ORLANDI VALENTINO, REBORI FRANCO, SBARBORO PIERLUIGI, POIRE' GIANNI, MOLINARI SERGIO, MAGNONI ANTONIO, MAFFEI ROBERTO, ROSSI ROBERTO, SEVERINI LUCIANO, GAIARDO SERGIO, LANINI RENATO, PALUMBO ALBERTO, TORRE GIORGIO GIACOMO, BRUNO BIAGIO, COMPALATI VINCENZO, PORCILE SILVANO ENRICO, LANINI ROBERTO, FIGLIOMENO RENATO, POLVERINI ENZO, MANASSERI GIUSEPPE, CURRONE INNOCENZO, GIARDINA MAURO, FOPPIANI LUCIANO, DEVOTO BRUNO, DEVOTO UGO, BORRA AGOSTINO, RUBINI RODOLFO, BORASI MAURO, PICCHIONI GIAN PIETRO, PIRRELLO MICHELE, BONDI BRUNO, BODRATO CLAUDIO, DANIELLI GIANPAOLO, LA MALFA CARMELO, BOTTERO LORENZO ALESSANDRO, CAVALLINO GIANCARLO, CHIERCHINI ADRIANO, FRANCINI ERALDO, BOTTINI RENATO, GRESTERI SERGIO, LINALE CARMEN, ODINO MARIA GRAZIA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato ERNESTO ROGNONI ; -ricorrente- contro ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, L.G.
FARAVELLI , n. 22, presso lo studio dell’avvocato MONICA GRASSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO MARESCA ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 189/2019,depositata il 18/04/2019 , R.G.N. 569/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Genova, con la sentenza n.189/19 ha rigettato l’appello proposto dagli attuali ricorrenti come in epigrafe indicati, avverso la decisione con cui il tribunale di Genova aveva a sua volta rigettato la domanda dei predetti nei confronti di Enel spa, diretta alla declaratoria di illegittimità della disdetta da parte delle indicate società, della regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica per gli ex dipendenti ed i superstiti, del 12 ottobre 2015 e dell’accordo sottoscritto il 27 novembre 2015 con le organizzazioni sindacali.
La Corte territoriale ha premesso: che il beneficio in questione è stato introdotto col contratto collettivo post-corporativo (art. 27 c.c.l. del 4.2.1946) a favore dei dipendenti delle aziende elettriche, con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico dell’energia elettrica fornita dal datore di lavoro; che tale beneficio era riconosciuto anche a favore di soggetti non dipendenti, come le vedove o i vedovi, o non più dipendenti, come i lavoratori in pensione; che il beneficio non aveva alcun collegamento con la prestazione lavorativa dei singoli, come la qualifica, la retribuzione ecc.; che con il c.c.l.
Enel del 23.4.1996 la misura è stata abolita per il personale assunto dall’1.7.1996 mentreè stata confermata per i dipendenti in servizio anche con verbale di accordo aziendale del 19.4.2002; che a seguito di formale recesso da parte di Enel spa dagli accordi collettivi sulle agevolazioni tariffarie, il beneficio è stato eliminato anche per gli originari beneficiari e i loro superstiti a far data dall’1.1.2016; che a seguito della citata disdetta è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo con cui si è riconosciuto agli ex dipendenti e ai superstiti fruitori del beneficio alla data del 31.12.2015 una somma una tantum condizionata alla sottoscrizione entro il 31.12.2016 di un verbale di conciliazione ai sensi dell’art. 2113 cod. civ.
3. La Corte di merito ha ritenuto: che il recesso di ENEL s.p.a. dall’accordo aziendale del 19.4.2002, con cui era stata convenuta la conferma delle agevolazioni tariffarie per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.96, fosse legittimo in quanto l’accordo aziendale aveva una durata indeterminata; che non fossero configurabili diritti quesiti poiché il beneficio in questione non costituiva corrispettivo di prestazioni lavorative già rese ma trovava fondamento unicamente nell’accordo aziendale; che gli accordi successivi alla estinzione del beneficio e concernenti il riconoscimento di una somma una tantum deponevano per il rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte di ENEL s.p.a.; che la somma una tantum, in quanto mera liberalità, non poteva essere utilmente censurata per l’ammontare e le modalità di erogazione; che neppure era censurabile la condanna alle spese pronunciata dal tribunale poiché la questione oggetto di causa non poteva definirsi nuova in quanto, all’epoca di deposito del ricorso, era già stata affrontata e decisa con numerose pronunce di merito conformi.
Avverso detta decisione proponevano ricorso i ricorrenti in epigrafe indicati, cui resisteva con controricorso Enel Spa, depositando memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve premettersi che i ricorrenti hanno depositato, successivamente al deposito del ricorso, atto di rinuncia al medesimo chiedendo la compensazione delle spese del giudizio. La rinuncia, regolarmente espressa per il tramite dell’Avvocato difensore munito di specifica procura, è stata accettata dalla controricorrente con atto del 17.3.2023. Non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult.comma c.p.c.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ov