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Ordinanza — n. 18777/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal and orders cost compensation for substantial adherence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18777/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's unilateral withdrawal, which required notification to the opposing party's counsel. The appellant had previously requested the case's termination with full cost compensation based on the respondent's substantial adherence to the lower court's ruling. The court granted this request under Article 391 of the Civil Procedure Code, explicitly rejecting the application of the late filing penalty provision since the appeal was withdrawn rather than rejected on merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: A unilateral withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings without requiring the opponent's acceptance, and the late filing penalty provision does not apply to cases of withdrawal or subsequent inadmissibility.

Parole chiave

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unilateral withdrawal of appeal extinction of proceedings substantial adherence cost compensation late filing penalty Civil Procedure Code notification to counsel indennità giornaliera differita

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
alla stregua di quanto sopra sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese per la sostanziale adesione sul punto della controricorrente;
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 391 cod. proc. civ
alla stregua di quanto sopra sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/07/2006 n. 15980
tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ;
Cass. n. 3542/2017
Cass. n. 23175/2015
3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass.
Cass. n. 13636/2015
23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass.
Cass. n. 19560/2015
13636/2015, Cass. n. 19560/2015);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36041/2019 R.G. proposto da: SDA EXPRESS COURIER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , V.LE REGINA MARGHERITA n.294, presso lo studio degli avvocati ANGELO VALLEFUOCO e VALERIO VALLEFUOCOche la rappresentano e difend ono -ricorrente- contro PILLA ANITA ANGELA SERENA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DEI GRACCHI n. 209, presso lo studio de gli avvocati ALBERTO BUZZI e PATRIZIA PELLICCIONIche la rappresenta no e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3588/2018 depositata il29/05/2019, R.G. n. 2361/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal ConsigliereDott.

ANTONELLA PAGETTA . Rilevato che 1. SDA Express Courier s.p.a. (da ora SDA) ha impugnato, sulla base di due motivi, la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di Anita Angela Serena Pilla intesa all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con SDA ed ha condannato la detta società al pagamento delle connesse differenze retributive, come in dispositivo quantificate, oltre accessori,ed alla regolarizzazione, nei limiti della prescrizione, della posizione contributiva; la parte intimata ha resistito con controricorso;

2. parte ricorrente, dato atto dell’intervenuta definizione transattiva della controversia, ha depositato atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dai legali della controricorrente, e chiesto l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite per adesione da SDA Express Courier s.p.a.; Considerato che 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificatoalle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto ( cfr. tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ;

2. alla stregua di quanto sopra sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese per la sostanziale adesione sul punto della controricorrente;

3. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione, in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibile originaria del gravame ma non anche in caso di inammissibilità sopravvenuta o di estinzione conseguente a rinunzia (Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Roma,