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Ordinanza — n. 18774/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished and no costs apply.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18774/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the withdrawal of the petition by the appellants. The lower court had previously rejected claims for energy tariff reductions based on collective labor agreements, but the appellants voluntarily abandoned their request before the final ruling. Consequently, the court applied procedural rules to terminate the case without addressing the merits or ordering costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the unified contribution obligation does not apply to voluntary withdrawals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings unified contribution cassation procedure energy tariff reduction contratto per la fornitura di energia riduzione delle prestazioni azione estimatoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11206/2020 R.G. proposto da: BARBA GIUSEPPE, EMMA MARIA PIA, TISCIO MICHELE, IANNUCCI LUIGI, DE VENDITTIS GIOVANNI, PETRONE ELENA, PETRONE CLARA, elettivamente domiciliati in ROMA , CIRCONVALLAZION E CLODIA, N. 86, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARTIRE , rappresentati e difesi dall'avvocato AMEDEO CHIANTERA ; -ricorrente- contro ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA PO , n. 25 - B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato IOLANDA GENTILE ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6807/2019 , depositata il17/12/2019, R.G.N. 3623/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. l a Corte di Appello di Napoli , con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto le domande proposte dai ricorrenti indicati in epigrafe, già dipendenti d i ENEL Spa , volte ad ottenere l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro;

2. p er la cassazione di tale sentenza hanno proposto r icorso i soccombentiindicati in epigrafe ; ha resistito con controricorso l a società intimata; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.risulta depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso ritualmente sottoscritto, cui ha fatto seguito l’accettazione dei procuratori della società controricorrente; pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo e, in considerazione dell’adesione della controricorrente, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;

2. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (così, Cass. n. 23175 del 2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese. Così deciso in