Ordinanza — n. 18672/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABarbara Marugoha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano indicata in epigrafe; il controricorrente ha depositato atto di accettazione della intervenuta rinunciain data 17 aprile 2023. Considerato che:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 18672/2023 — snciv · Corte di Cassazione: la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25070-2017 proposto da: Marugo Barbara, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Bianchi con domicilio digitale legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro Comune d i Milano , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via Polibio n. 15, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lepore, che lo rappresenta e dife nde unitamente agli avv.ti Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Paolo Radaelli; -controricorrente - Oggetto Lavoro pubblico R.G.N.25070/2017 Cron. Rep. Ud.19/05/2023 CC avverso la sentenza n. 1301/2017 della Corte d’appello di Milano, depositata il 14/07/2017 r.g.n. 1757/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che:
1. Barbara Marugoha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano indicata in epigrafe;
2. il Comune di Milano resiste con controricorso;
3. in data 23 marzo 2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso;
4. il controricorrente ha depositato atto di accettazione della intervenuta rinunciain data 17 aprile 2023. Considerato che:
1. va dichiarata l’estinzione del processo per rituale rinuncia, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e tempestivamente depositata, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.;
2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., atteso che la parte controricorrente ha aderito alla rinuncia,a mezzo dei difensori autorizzati con mandato speciale;
3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma nella