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Ordinanza — n. 18502/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court ruling excluding privileged claims and denying subordinate status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18502/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the bankruptcy court's decision to exclude privileged claims and deny subordinate status to the appellant. The lower court found the appellant's extensive managerial powers and lack of personal subordination to the employer's organizational authority, noting that external financial constraints did not constitute genuine directorial control. The court ruled that the appellant's arguments regarding factual misinterpretation and the impact of a criminal acquittal fell within the exclusive domain of the trial judge's fact-finding and motivation, not the cassation court's review.

Regesto Legislator

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Art. 98 l. fall.; Art. 2751bis n. 1 c.c.; Art. 161 l. fall.; Art. 111 l. fall.: The court of first instance's assessment of whether a relationship is subordinate and whether claims arise in connection with bankruptcy proceedings is binding in cassation unless motivated errors are evident.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings subordinate status privileged claims managerial powers cassation review fact-finding authority motivation vices soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 98 l. fall.
con decreto 13 maggio 2019, il Tribunale di Rimini ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 98 l. fall., da Sauro Nicolini allo stato passivo del Fallimento Gruppo CMV s.n.c.
Art. 2751bis n. 1 c.c.
dal quale era stato escluso per i crediti insinuati in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751bisn.
Art. 161 l. fall.
1 c.c., di € 7.337,77 e, per insorgenza “in occasione” del concordato preventivo aperto su ricorso ai sensi dell’art. 161, sesto comma l.
Art. 111 l. fall.
Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; 7.1.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
195; Cass. 13 ottobre 2017, n.
art. 654 c.p
art. 652 c.p
parimenti, deve essere ancora una volta affermato l’effetto preclusivo nelgiudizio civile del giudicato di assoluzione, ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 aprile 2018, n. 10320
Cass. 25 settembre 2019, n. 23851
10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851).
Cass. 11 gennaio 2016, n. 195
Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155
195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass.
Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927
24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art.
Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404
le censure si risolvono allora, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404;
Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476
Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass.
Cass. 4 marzo 2021, n. 5987
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18793/2019 R.G. proposto da : NICOLINI SAURO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TONY DELLA MALVA ; -ricorrente- contro FALLIMENTO GRUPPO CMV S.N.C. DI CMV SERVIZI S . R . L ., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO MANCUSO; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di RIMINI n. 5326 /201 9 , depositatoil 13/05/2019 , R.G.N. 3112/2018 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con decreto 13 maggio 2019, il Tribunale di Rimini ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 98 l. fall., da Sauro Nicolini allo stato passivo del Fallimento Gruppo CMV s.n.c. di CMV Servizi s.r.l. dal quale era stato escluso per i crediti insinuati in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751bisn. 1 c.c., di € 7.337,77 e, per insorgenza “in occasione” del concordato preventivo aperto su ricorso ai sensi dell’art. 161, sesto comma l. fall., in prededuzione di € 14.877,59;

2. esso ha negato i caratteri della subordinazione, in difetto del vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere datoriale organizzativo, direttivo e disciplinare, nel rapporto del ricorrente con la società fallita, quale suo Presidente (dapprima della Cooperativa Muratori di Verrucchio Sacro e poi di Gruppo CMV s.n.c. di CMV Servizi s.r.l. in concordato), per la documentata ampiezza delle deleghe e dei poteri non rigidamente limitati conferitigli.

3. tali elementi sono stati ritenuti insuperabili dalle istanze istruttorie dedotte dal predetto, né dalla documentazione di provenienza dall’Inps, non vincolante il Tribunale, né dall’assoluzione del medesimo dai reati fiscali ascrittigli da parte del Tribunale di Rimini, per mancanza dell’elemento soggettivo del reato di omesso versamento di imposte: e ciò a causa del sostanziale svuotamento dei pur mantenuti poteri gestori, per essere stato eterodiretto dalle banche finanziatrici e dai professionisti intervenuti per l’attuazione del sopravvenuto piano di salvataggio delle imprese riconducibili al Gruppo;

4. in tale condizionamento esterno esso non ha, tuttavia, ravvisato un potere di direttiva né di controllo in senso proprio, tanto meno disciplinare, su Sauro Nicolini, non potendo le scelte gestorie esserne influenzate;5. per analoghe ragioni, il Tribunale ha negato la natura subordinata del rapporto dopo l’ammissione della società al concordato preventivo e così pure la prededucibilità del credito maturato in tale periodo, siccome non insorto “in occasione”, né “in funzione” della procedura, ai sensi dell’art. 111, ultimocomma l. fall., per essere il predetto organicamente inserito nella società ben prima della sua ammissione al concordato preventivo;

6. con atto notificato il 12 giugno 2019, il creditore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha resistito il Fallimento con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1.il ricorrente ha dedotto erronea applicazione e omessa valutazione del CCNL Cooperativa di Produzione e Lavoro nell’Edilizia “livello 8° (par. 250)”, per il mancato esame della declaratoria di inquadramento dei “lavoratori con funzioni direttive … responsabili … in collaborazione con i dirigenti dell’impresa – sulla base delle strategie e dei piani della cooperativa - … della gestione di unità organizzativa di particolare rilevanza aziendale … del raggiungimento degli obiettivi di piano e di budget … alla cui definizione hanno direttamente contribuito”: esattamente identificante il Presidente di Cooperativa.

Sicché, una sua più approfondita analisi avrebbe consentito di accertare il rapporto di subordinazione del ricorrente, alla stregua dell’ampia autonomia gestionale e decisionale di ogni impiegato di 8° livello, pure considerate le sue funzioni proprie di procacciatore di affari, sempre soggetto ai previi parere e autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (primo motivo); omesso esame dei verbali di assemblea (rectius: riunione) del Consiglio di Amministrazione, dettagliatamente indicati ed allegati al ricorso in opposizione e nuovamente specificati, deponenti nel senso della soggezione del ricorrente al potere direttivo del Consiglio di Amministrazione (secondo motivo); falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla vincolatività della sentenza penale di assoluzione nel processo civile ed omessa valutazione dei fatti accertati, sostanzialmente ignorata dal Tribunale nel suo vincolo di giudicato nel giudizio civile, a norma dell’art. 654 c.p.p., nei confronti del ricorrente, in relazione all’accertamento del fatto storico (a causa del“l’affiancamento di altre figure professionali, quali …”) della privazione “di fatto” di Nicolini“del potere imprenditoriale di gestire ed amministrare la propria impresa …”(terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. in via preliminare, occorre pur rilevare l’inappropriata formulazione dei motivi, così come tassativamente indicati dall’art. 360, primo comma (in particolare n. 3 e n.

5) c.p.c., per il mancato rispetto dei profili di specificità della denuncia delle norme di diritto violate, ma neppure, quanto meno, di effettiva corrispondenza dei vizi formalmente denunciati all’effettiva sostanza veicolata dal loro contenuto: non consentendone il tenore argomentativo la riconduzione immediata ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360, primo comma c.p.c., pur senza la necessaria adozione diformule sacr amentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass.7 maggio 2018, n. 10862; Cass. 19 maggio 2021, n. 13657);

4. in linea di diritto, giova ribadire la cumulabilità delle qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, essendo necessario che colui, il quale intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, fornisca la prova del vincolo di subordinazione e pertanto dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 19596; Cass. 4 agosto 2020, n. 16674; Cass. 29 novembre 2022, n. 35088);

5. parimenti, deve essere ancora una volta affermato l’effetto preclusivo nelgiudizio civile del giudicato di assoluzione, ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altrigiudizi civili) c.p.p., solo quando contenga un effettivo e specificoaccertamento di insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato; non avendo invece efficacia di giudicato, in particolare, l’accertamentocontenuto in una sentenzapenale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nelgiudizio civile di danno, competendo in tal caso al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti ingiudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processopenale (Cass. 11 marzo 2016, n. 4764;

Cass. 18 agosto 2020, n. 17221); neppure essendo sempre possibile (come ribadito anche da Cass. 6 dicembre 2018, n. 31643) trarre da un giudicato di assoluzione dalla responsabilità penale la conseguenza, automatica e vincolante per il giudizio civile, dell'insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell’imputazione (tanto meno qualora il datore di lavoro, come nel caso di specie, non abbia partecipato al giudizio penale: Cass. 4 marzo 2000, n. 2464): potendo verificarsi che alcuni di essi, pur rivelatisi nella loro indiscussa materialità non decisivi per la configurazione del reato contestato, possano essere invece rilevanti ai fini civilistici; sicché, il discrimentra efficacia vincolante dell’accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall’apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti (Cass. 18 ottobre 2000, n. 13818;

Cass. 29 novembre 2004, n. 22484; Cass. 5 gennaio 2015, n. 13);

6. la Corte territoriale ha esattamente applicato i suenunciati principi di diritto, avendo accertato, con argomentazione congrua e documentata esente da vizi logico – giuridici, tanto l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, anche sulla base degli scrutinati verbali di C.d.A. prodotti (di cui alcuni espressamente indicati in via esemplificativa: al terzo alinea di pg. 3 del decreto), quale Presidente della società fallita (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 2 al primo di pg. 3 del decreto), tanto (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 3 al penultimo di pg. 4 del decreto) l’ininfluenza della sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Rimini.

Ed essa haritenuto una tale ininfluenza, per essere stata pronunciata per la mancanza dell’elemento soggettivo del reato di omesso versamento diimposte: a causa del sostanziale svuotamento dei suoi poteri gestori, pur mantenuti , benché sotto i l condizionamento esternoesercitato dall’eterodirezione d e lle banche finanziatrici e dei professionisti intervenuti per l’attuazione del piano di salvataggio e poi nel corso della procedura di concordato preventivo;

7. non si configurano pertanto le violazioni di legge denunciate, posto che le censure non implicano alcun loro problema interpretativo, né di falsa applicazione della legge, neppure consistendo nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851).

Esse si pongono piuttosto sul piano dell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: esterna, pertanto, all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; 7.1. le censure si risolvono allora, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404;

Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n.5987), per esclusiva spettanza al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (come appunto nel caso di specie);

7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore i