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Ordinanza — n. 18491/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts and misapplying collective agreement clauses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18491/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant improperly re-litigated factual findings and legal interpretations made by the lower courts. The appellant argued that the employer's disciplinary dismissal violated the collective agreement and fiduciary duty, but the court found these arguments constituted a disguised attempt to retry the case rather than a genuine legal challenge. Consequently, the appeal was rejected because it failed to offer a valid critique of the lower court's reasoning on the specific facts and applicable contract clauses.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 11, comma 6, lett. k) CCNL Adepp; The appeal is inadmissible when the appellant attempts to transform a legality review into a new degree of merit by re-discussing evidentiary outcomes and re-evaluating facts already ascertained by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of facts collective agreement interpretation disciplinary dismissal fiduciary duty violation degree of merit Cassation procedure licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2119 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dovendosi ritenere il comportamento tenuto dal lavoratore definitivamente lesivo del vincolo fiduciario; 9.anche questo motivo non supera il vaglio di ammissibilità; 10.parte ricorrente finisce per opporre, appunto, inammissibilmente (cfr.
Art. 11, comma 6, lett. k) CCNL Adepp
Art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970
11 del CCNL Adepp per il personale non dirigente del settore degli enti previdenziali privati del 6.5.2005, dell’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 e dell’art.
Art. 2119 c.c.
37382/2022); 4.con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione all’art.
art. 348-ter c.p
doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.
art. 2119 c.c
37382/2022); 4.con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 34476/2019
Cass. n. 15568/2020
Cass. n. 15568/2020 e giurisprudenza ivi richiamata); 11.la Corte di merito ha ampiamente motivato in ordine all'interpretazione della disciplina collettiva applicabile, sia in rapporto alla previsione dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20083/2020 R.G. proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rapp.te p.t. , elettivamente domiciliata in ROMA , VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato SILVIA LUCANTONI che larappresenta e difende unitamente all' avvocato ANGELO PANDOLFO -ricorrente- contro DI RENZI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AZUNI 9, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA DE CAMELIS che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1078/2020 pubblicata il22/05/2020 RGN . 3748/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal ConsigliereDOTT. GUALTIERO MICHELINI .RILEVATOCHE 1.il Tribunale di Roma, con ordinanza in esito alla fase sommaria del procedimento promosso ex art. 1, co. 47 ss., legge n. 92/2012, da Giancarlo Di Renzi, dipendente della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti (di seguito Cassa o CIPAG) dal 1996, inquadrato al livello B-3 del CCNL di settore, con mansioni di gestore del software dell'ente, procedimento di impugnativa del licenziamento disciplinare irrogatogli in data 14/7/2018, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e, in applicazione dell'art. 18, comma 5, legge 300/1970, dichiarava risolto il rapportodi lavoro e condannava la Cassa al pagamento di un'indennità risarcitoria determinata in 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 2.a seguito di opposizione del lavoratore, in accoglimento della stessa, il medesimo Tribunale, nella fase a cognizione piena, annullava il licenziamento e condannava il datore di lavoro a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo; 3.pronunciandosi sul reclamo della Cassa, in parziale accoglimento dello stesso, la Corte d'appello di Roma riconosceva al lavoratore un'indennità risarcitoria di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; dava atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda restitutoria della Cassa, avendo il lavoratore rinunciato, nelle more della fase di gravame, a pretendere il surplus in termini di mensilità di retribuzione che la sentenza impugnata gli aveva erroneamente attribuito oltre il limite di 12 mensilità di cui al quarto comma dell'art. 18 cit., atteso che, dalla data del recesso a quella della sentenza di reintegrazione, erano decorsi 15 mesi; confermava la sentenza impugnata nel resto;4.segnatamente, la Corte di merito confermava l’applicazione della tutela reintegratoria giudicando gli addebiti accertati ascrivibili all'ipotesi di cui all'art. 11, comma 6, lett. k), CCNL Adepp (per i dipendenti degli enti previdenziali privati), da considerarsi clausola di chiusura, quale condotta punibile con sanzione conservativa; 5.avverso la sentenza propone ricorso per cassazione CIPAG con 3 motivi; resiste con controricorso il lavoratore; entrambe le parti hanno depositato memoria;

CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativo alla mancata considerazione delle dichiarazioni rese dal lavoratore nelle giustificazioni del 22/6/2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; 2.il motivo è inammissibile; 3.la Corte d'appello di Roma ha confermato le statuizioni di primo grado in ordine all’accertamento dell’insussistenza in fatto di giusta causa di licenziamento, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; in tali casi, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf.

Cass. n. 20994/2019; v. anche Cass.n. 8320/2022), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018; cfr. anche Cass. n. 37382/2022); 4.con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; sostiene che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto non provate le condotte contestate e non le hanno valutato nella loro gravità complessiva; 5.il motivo è inammissibile; 6.l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini dell’individuazione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. n. 13534/2019); infatti, i concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall'interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, a condizione, però, che la contestazione in tale sede contenga una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli standard esistenti nella realtà sociale e non si traduca in una richiesta di accertamento della concreta ricorrenza degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo, accertamento che è riservato ai giudici di merito (Cass. n. 7426/2018); 7.nel caso in esame, i fatti materiali pacificamente accertati sono stati qualificati dai giudici di merito in termini di antigiuridicità disciplinarmente rilevante ai fini di sanzione conservativa, sulla base della tipizzazione, anche con norma di chiusura, effettuata dalla contrattazione collettiva di settore, che, seppure non strettamente vincolante in giudizio, costituisce sicuro elemento di riferimento per parametrare il disvalore di condotte in modo oggettivo e coerente con gli standard esistenti nella realtà sociale; poiché non ogni violazione dei doveri del lavoratore è suscettibile di ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e di determinare il licenziamento, ma sussiste una graduazione della sanzioni, conservative ed espulsive, la mera critica soggettiva, in termini di diversa sensibilità rispetto a quella delle parti sociali espressa nella contrattazione collettiva, non si risolve in una valida critica alla valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, valutazione che, nel caso in esame, risulta coerente con le premesse fattuali ed i parametri di riferimento espressi e utilizzati; 8.con il terzo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del CCNL Adepp per il personale non dirigente del settore degli enti previdenziali privati del 6.5.2005, dell’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 e dell’art. 2119 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dovendosi ritenere il comportamento tenuto dal lavoratore definitivamente lesivo del vincolo fiduciario; 9.anche questo motivo non supera il vaglio di ammissibilità; 10.parte ricorrente finisce per opporre, appunto, inammissibilmente (cfr.

Cass. S.U. n. 34476/2019) una propria diversa valutazione, in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020 e giurisprudenza ivi richiamata); 11.la Corte di merito ha ampiamente motivato in ordine all'interpretazione della disciplina collettiva applicabile, sia in rapporto alla previsione dell'art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970, che stabilisce la tutela reintegratoria attenuata in caso di licenziamento disciplinare illegittimamente intimato perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi, sia sull'ipotesi di concorso di infrazioni di cui all'art. 11 del CCNL applicato al rapporto, che stabilisce in tale evenienza l'applicazione della sanzione prevista per la mancanza più grave in caso di illeciti puniti con sanzioni di diversa entità, e non una sorta di cumulo con scatto al livello sanzionatorio superiore come sembra prospettare parte ricorrente; la Corte di merito ha pertanto qualificato come abuso del potere disciplinare il licenziamento operato dalla Cassa, per la chiara riconducibilità della fattispecie per come in concreto realizzata nel novero delle condotte per cui è escluso il ricorso a provvedimento espulsivo, in base ad accertamento in fatto congruamente e logicamente motivato; 12.le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del difensore di parte controricorrente, avv.

Raffaella de Camelis, dichiaratasi antistataria, seguono la soccombenza; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu