Ordinanza — n. 18486/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31311/2020 R.G. proposto da: UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA - ricorrente- contro LA TORRE SERENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGNES KATIA GIULIANI - controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1898/2020pubblicata i l 30/09/2020 RGN 727/2020 .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 18486/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Resiste, con controricorso, Serena La Torre. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., allegandosi l’omesso esame di un fatto decisivo con riguardo al comportamento tenuto da Unicredit S.p.A. al ricevimento della lettera datata 6 marzo 2017, nonché l’omesso esame del documento n. 11 delle produzioni della società oltre che della testimonianza di un teste. Con il secondo motivo si allega ancora l’omesso esame del comportamento della società oltre all’omesso esame e valutazione delle trattativeintercorse fra le parti.
Parole chiave
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31311/2020 R.G. proposto da: UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA - ricorrente- contro LA TORRE SERENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGNES KATIA GIULIANI - controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1898/2020pubblicata i l 30/09/2020 RGN 727/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere DOTT. VALERIA PICCONE. RILEVATO che Con sentenza del 30 settembre 2020, la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del reclamo principale proposto da Serena La Torre neiconfronti di Unicredit S.p.A., respinto quello incidentale, ha dichiarato la nullità, in quanto ritorsivo, del licenziamento intimato alla lavoratrice il 26 giugno 2017 e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 18, comma 1°, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, ha ordinato la reintegra della La Torre nel posto di lavoro e cndannato la società, previa detrazione della somma di euro 52.390,00, quale aliunde perceptum, a risarcirle il danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, oltre accessori e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In particolare, la Corte, nel riformare la decisione di primo grado,ha ritenuto che il licenziamento, reputato dal Tribunale privo della necessaria giustificatezza - in quanto il manifestato non gradimento della posizione di responsabile dell’Area Public Sector non avrebbe potuto consentire il recesso datoriale in quanto si sarebbe comunque dovuta salvaguardare la posizione della dirigente, che non era stata soppressa - fosse caratterizzato, piuttosto, da intento ritorsivo. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Unicredit S.p.A., affidandolo a tre motivi.
Resiste, con controricorso, Serena La Torre. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., allegandosi l’omesso esame di un fatto decisivo con riguardo al comportamento tenuto da Unicredit S.p.A. al ricevimento della lettera datata 6 marzo 2017, nonché l’omesso esame del documento n. 11 delle produzioni della società oltre che della testimonianza di un teste. Con il secondo motivo si allega ancora l’omesso esame del comportamento della società oltre all’omesso esame e valutazione delle trattativeintercorse fra le parti.
Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo agli artt. 10 L. n. 604/1966, 41 Cost. e 1375 cod. civ. Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. con contestuale adesione di parte controricorrente, producendo, altresì, verbale di conciliazione intervenuto fra le parti e formulando istanza di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. La richiesta e la contestuale adesione devono ritenersi ritualmente formulate.
Alla luce delle svolte argomentazioni, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. PQM La Corte dich