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Ordinanza — n. 18373/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding omitted fact examination and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18373/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims that the lower court omitted decisive facts or failed to rule on a specific TFR payment. The court held that witness testimonies were already considered despite not being explicitly detailed in the judgment, and the second ground failed due to a lack of specificity in identifying the original claim. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: The omission of examination of a decisive fact does not constitute a ground for cassation if the fact was considered by the court, and appeals must strictly specify the grounds for review.

Parole chiave

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omitted fact examination cassation inadmissibility specificity of grounds witness testimony TFR payment dispute retribuzione non pagata adattamento delle retribuzioni compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n.
Art. 112, c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell'art.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
Art. 91, c.p.c.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
art. 110 cod.proc.civ
Avverso tale sentenza Raffaele Del Monte ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; con memoria depositata prima dell’udienza, Mafalda Del Monte, Stefania Del Monte, Carmela Del Monte, eredidi Raffaele Del Monte (deceduto il 2.4.2022), si sono costituiteex art. 110 cod.proc.civ.
art. 360 cod.proc.civ
Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n.
art. 112 cod.proc.civ
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell'art.
art. 91 cod.proc.civ
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053
Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983
Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761
7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass.
Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883
17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass.
Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152
29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass.
Cass. Sez. U, 23/03/2015, n. 5745
Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133
Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802
5, cod.proc.civ., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass.
Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29574/2016 R.G. proposto da: DEL MONTE MAFALDA, DEL MONTE STEFANIA, DEL MONTE CARMELA, tutte nella qualità di eredi di DEL MONTE RAFFAELE, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentatee difese da ll’avvocato MARCO TECCE -ricorrenti- contro VILLA REGINA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato GIAN ALBERTO FERRETTI , rappresentat a e difes a dall'avvocatoGUIDO GRASSI -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3955/2016 pubblicata il14/06/2016, R.G. n. 308/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1/06/2023 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 3955 DEL 2016, la Corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino, ha rigettato le domande proposte da Raffaele Del Monte nei confronti di Villa Regina s.p.a. per il pagamento di differenze retributive.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che nulla poteva essere vantato nei confronti della società prima del giugno 2005 (data in cui la società Villa Regina era subentrata nella gestione del ristorante prima gestito dalla società Belvedere 2 s.r.l.) essendosi il rapporto di lavoro interrotto anteriormente al trasferimento d’azienda; che i conteggi allegati al ricorso erano stati impugnati per la loro incomprensibilità, ma che, in ogni caso, non era emerso – dal quadro probatorio - lo svolgimento di un orario di lavoro diverso da quello indicato nelle buste paga; che, infine, nulla spettava per i mesi di settembre e ottobre 2008, non essendo stata provata la effettività della prestazione lavorativa.

3. Avverso tale sentenza Raffaele Del Monte ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; con memoria depositata prima dell’udienza, Mafalda Del Monte, Stefania Del Monte, Carmela Del Monte, eredidi Raffaele Del Monte (deceduto il 2.4.2022), si sono costituiteex art. 110 cod.proc.civ. La società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. La causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata a nuovo Relatore a seguito di pensionamento dell’originario Relatore. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato le risultanze istruttorie (nella specie le deposizioni dei testimoni Stanco, Santella, Ciccone) che, ove prese in considerazione, avrebbero condotto ad una opposta decisione.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, avendo, la Corte territoriale, omesso una statuizione sulla domanda di pagamento del T.F.R. per l’anno 2008, come esplicitato nel motivo 3 dell’atto di appello, ove si sottolineava che –pur non essendo riportata, tala competenza economica, nei conteggi –l’emolumento era stato esplicitamente richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. L’interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27415 del 2018) ha chiarito comel'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass.

Sez. 1 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa" (Cass.

Sez. L, 21/10/2015, n. 21439). È quindi inammissibile l'invocazione del vizio di cui all'art . 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie.

3. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile. 3.1. La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o i tratti salienti) del ricorso introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.

Invero, della domanda di pagamento del T.F.R. per l’anno 2008 non vi è traccia nella sentenza impugnata, ne' il ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata sottoposta – tempestivamente – al giudice di primo grado, consider ato che la Corte territoriale rileva che i conteggi del lavoratore-ricorrente erano stati contestati in quanto incomprensibili e il controricorrente sottolinea che detti conteggi riportavano la cifra pari a zero in corrispondenza della voce “T.F.R. 2008”.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

6. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto