Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18366/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18366/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18366/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19756/2022 R.G. proposto da : CIECALUPI ROBERTO, DI VINCENZO VINCENZO, PACILLI MARGHERITA, rappresentati e difesi dagli avvocatiCAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S)e CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C)ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC iscritti nel Reginde di costoro; -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO VASTO CHIETI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato BELLI GERMANO (BLLGMN72A16C632J) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC iscritto nel Reginde di quest’ultimo; -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO L'AQUILAn.170/2022depositata il 19/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18366/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CIECALUPI ROBERTO, DI VINCENZO VINCENZO, PACILLI MARGHERITA, rappresentati e difesi dagli avvocatiCAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S)e CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C)ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC iscritti nel Reginde di costoro; -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO VASTO CHIETI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato BELLI GERMANO (BLLGMN72A16C632J) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC iscritto nel Reginde di quest’ultimo; -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO L'AQUILAn.170/2022depositata il 19/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo spese di esecuzione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione clausola di rigore restituzione di prestazioni complementari spese susseguenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19756/2022 R.G. proposto da : CIECALUPI ROBERTO, DI VINCENZO VINCENZO, PACILLI MARGHERITA, rappresentati e difesi dagli avvocatiCAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S)e CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C)ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC iscritti nel Reginde di costoro; -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO VASTO CHIETI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato BELLI GERMANO (BLLGMN72A16C632J) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC iscritto nel Reginde di quest’ultimo; -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO L'AQUILAn.170/2022depositata il 19/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna iricorrenti in solido fra loro al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l