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Decreto — n. 18364/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18364/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18364/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19755/2022 R.G. proposto da : PANUNZIO MAURIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S), CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C) -ricorrente- contro AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 04 TERAMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE (DLCRFL45R27F839X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI GIANDOMENICO GIOVANNI (DGNGNN41D03B853Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.182/2022 depositata il 19/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18364/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PANUNZIO MAURIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S), CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C) -ricorrente- contro AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 04 TERAMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE (DLCRFL45R27F839X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI GIANDOMENICO GIOVANNI (DGNGNN41D03B853Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.182/2022 depositata il 19/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario coefficiente correttore restituzione di prestazioni complementari errore nella commisurazione della pena importi compensativi monetari

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19755/2022 R.G. proposto da : PANUNZIO MAURIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S), CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C) -ricorrente- contro AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 04 TERAMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE (DLCRFL45R27F839X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI GIANDOMENICO GIOVANNI (DGNGNN41D03B853Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.182/2022 depositata il 19/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d