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Ordinanza — n. 18209/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on agency claim, upholding lower court's finding of scientific consulting relationship.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18209/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Sebastiano Di Russo's appeal against the Second Instance Court's decision denying his claim for agency status against Takeda Italia S.p.A. The lower courts determined the relationship was one of scientific information consulting rather than agency, noting that the employer's contribution regularization was merely to avoid social security sanctions and held no probative value. The Supreme Court affirmed this reasoning, ruling that the administrative verification of contribution compliance cannot override the substantive assessment of the contractual nature by the ordinary courts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the merit of the lower court's evaluation of evidence or the exclusion of expert testimony, and administrative regularization of contributions does not establish a labor relationship.

Parole chiave

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agency relationship scientific consulting non-concurrence clause expert testimony administrative regularization probative value Cassation review fornitore di prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
115 e 116 cpc e in relazione all’art. 360 co.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
115 e 116 cpc e in relazione all’art. 360 co.
DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater
1751 cc, indennità di clientela ex art. 13 CCNL e indennità dovuta ai sensi dell’art.
art 2697 cod. civ
115 e 116 cpc e dell’art. 2697 cc, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27000/2016
Cass. n. 13960/2014
27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass.
Cass. n. 20867/2020
13960/2014; Cass. n. 20867/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.
Cass. n. 26264/2005
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21877/2019 R.G. proposto da : DI RUSSO SEBASTIANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SERGIO SCAMPOLI; -ricorrente- contro TAKEDA ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA QU ATTRO FONTANE, N. 20, presso lo studio dell’avvocato MATTEO FUSILLO che larappresenta e difende; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1/2019 depositata il10/01/2019 R.G.N. 62/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE.RILEVATO CHE 1.La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1/2019, ha confermato la pronuncia resadal Tribunale di Pescara che aveva respinto la domanda di Sebastiano Di Russo nei confronti della Takeda Italia spa, diretta -sulla premessa di avere ricevuto cartolarmente dalla suddetta società, in modo difforme all’incarico di agente effettivamente svolto per tutto il corso del rapporto, l’incarico di svolgere attività di consulenza per l’informazione scientifica, con contratto in data 1.1.2010 rinnovato di anno in anno fimo alla cessazione del rapporto in data 31.3.2015, prevedente un compenso costituito da una parte fissa corrispondente ad euro 500,00 mensili e da una parte variabile parametrata al fatturato ricavato dalla vendita dei prodotti nella zona-al riconoscimento del rapporto di agenzia effettivamente intercorso tra le parti e alla conseguente condanna dell’azienda al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 117.590,73, o di quella diversa di giustizia, a titolo di patto di non concorrenza, indennità di preavviso ex art. 11 CCNL di categoria, indennità di cessazione del rapportoex art. 1751 cc, indennità di clientela ex art. 13 CCNL e indennità dovuta ai sensi dell’art. 1748 co. 3 cc. 2.I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno rilevato che:

a) l’appello era ammissibile;

b) il rapporto intercorso tra le parti era da riferire aquello di un consulente per informazioni scientifiche e non ad un contratto di agenzia con la conseguenza che i compensi corrisposti dall’azienda non costituivano affatto provvigioni mascherate, concesse sugli affari conclusi da un agente;

c) i destinatari di tale attività erano strutture ospedaliere pubbliche e private per cui era difficile ipotizzare nei loro confronti l’attività di promozione degli affari;

d) la intervenuta regolarizzazione contributiva del rapporto, a seguito di verbale ispettivo dell’ENASARCO che non poteva avere alcun valore ai fini della qualificazione del rapporto, era equivoca potendo essa essere stata effettuata solo ai fini di evitare un contenzioso con l’Ente previdenziale. 3.Avverso la decisione di secondo grado ha proposto rico rso per cassazione Sebastiano Di Russo affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la Takeda Italia spa. 4.Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1.I motivi possono essere così sintetizzati.2.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 1362 e 1742 cc, con riferimento agli artt. 115 e 116 cpc e in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per essersi la Corte distrettuale, nel qualificare il rapporto intercorso tra le parti, limitata a valutare solo l’art. 2.2 del contratto e non anche le altre clausole da cui desumere che la volontà dei contraenti era quella di stipulare un contratto di agenzia. 3.Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 1742 cc, con riferimento agli artt. 115 e 116 cpc e in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere considerato la richiesta istruttoria di esso richiedente quale istanza di una ctu esplorativa quando, invece, per il mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sulla società, era una richiesta di dati economici, in possesso della datrice di lavoro, per calcolare l’indennità prevista dall’art. 1748 co. 3 cc e dall’art. 5 del CCNL di settore. 4.Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere errato la Corte territoriale nel ritenere che tra le parti nonfosse intercorso un contratto di agenzia avendo anche riguardo alla sua iscrizione quale rappresentante di commercio e, ai fini previdenziali, presso l’ENASARCO. 5.Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 cc, con riferimento agli artt. 115 e 116 cpc e in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte distrettuale reputato autonomo e distinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti da quello, invece, risultante ai fini previdenziali. 6.Il primo motivo è infondato. 7.Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l’iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l’esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inserita in ogni atto di esecuzione la sua inerenza all’attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento di interpretazione della natura e della causa del rapportodi lavoro (ai sensi dell’art. 1362 co. 2 cc) bensì anche espressione di una nuova volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà inziale conferendo al rapporto un nuovo assetto negoziale (Cass. n. 15327/2006;

Cass. n. 20361/2005). 8.Il richiamo di tale principio di diritto è significativo perché, nella fattispecie, la Corte distrettuale, oltre ad avere esaminato il punto 2.2. del contratto di lavoro intercorso tra le parti, da cui ha rilevato che il contenuto delle pattuizioni ivi previste non si attagliava affatto a quello di un contratto di agenzia, ha evidenziato anche gli elementi caratterizzanti tale contratto escludendo che di essi, in concreto, fosse stata fornita adeguata prova; infine, ha sottolineato anche che vi era un argomento logico-giuridico preclusivo alla individuazione del rapporto di cui è processo con quello di agenzia: invero, ai destinatari delle forniture medico-scientifiche, essendo Strutture ospedaliere pubbliche e private, soggette a procedure ben precise per la assegnazione di fornitura (procedure ad evidenza pubblica o ad esse ispirate), non era possibile che il Di Russo potesse promuovere la conclusione di un affare come un qualsiasi altro agente, per cui si doveva trattare necessariamente di attività di divulgazione della proprietà dei prodotti, ampliando solo i possibili canali di vendita. 9.L’analisi della Corte territoriale, ai fini di ritenere che l’opera dell’odierno ricorrente fosse solo divulgativa, tipica di un informatore scientifico e non quella di agente (incaricato invece di promuovere la conclusione delle relative vendite) non si è fermata, quindi, solo all’interpretazione della clausola contrattuale di cui all’art. 2.2 e al dato letterale dele disposizioni, ma ha interessato la disamina del concreto atteggiarsi, in punto di fatto, del rapporto di lavoro calibrandolo in relazione alla finalità del contratto stipulato.

10. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, non sono meritevoli di accoglimento.

11. Invero, l e censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente congrua, è giunta alla individuazione della natura del rapporto escludendo che si trattasse di un contratto diretto alla promozione della conclusione delle relative vendite.12.

Inamm issibile è la doglianza relativa alla asserita violazione dell’art 2697 cod. civ., violazione che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).

13. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 20867/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

14. Quanto alla censura sul mancato espletamento di una indagine peritale, deve sottolinearsi che, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, la decisione del giudice di merito che ne esclude l'ammissione non è sindacabile in sede di legittimità, posto che compete al giudice del merito l'apprezzamento delle circostanze che consentano di escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l'onere di offrire gli elementi di valutazione (Cass. n. 26264/2005): nel caso de quo è stat a rilevat a comunque una carenza di allegazione e di prova, nonostante peraltro la documentazione acquisita su ordine di esibizione disposto dal giudice, tale da qualificare come meramente esplorativa la chiesta consulenza tecnica.

15. Con riferimento, infine, alle doglianze relative alla richiesta di rivalutazione del valore probatorio del verbale ispettivo dell’Enasarco del 10.5.2016 (con il quale gli ispettori avrebbero accertato la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti) e al comportamento di acquiescenza ad esso da parte della società, ai fini di una diversa qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, va confermato il principio secondo cui, stante l’autonomia delle rispettive valutazioni (previdenziale e lavoristica), non è precluso al giudice di merito in sede di cognizione ordinaria adottare una conclusione diversa da quella che si è potuta prospettare in sede di verifica amministrativa svolta dagli Enti impositori ai fini previdenziali ove l’adesione agli inviti circa la regolarizzazione contributiva ben può essere stata dettata solo dall’intento di evitare ulteriori sanzioni, come ritenuto dalla Corte territoriale,in caso di omesso pagamento e non avere alcun valore confessorio.

16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

17. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo