Cassation court dismisses incidental appeal on procedural grounds while allowing main appeal regarding social security contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the incidental appeal inadmissible due to failure to specify procedural violations and lack of demonstrated prejudice to the defense rights. The main appeal was accepted because the appellate court incorrectly focused on normative evolution rather than the specific factual pattern of subordination required for social security obligations. Consequently, the contested judgment was quashed and the case remanded to the Court of Appeal for a new examination of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 nr. 3 cod. proc. civ.; Art. 329, 342 cod. proc. civ.: An incidental appeal challenging a procedural ruling is inadmissible if the grounds are not sufficiently developed and if no concrete prejudice to the right of defense is demonstrated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17986/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrenti-resistenti al ricorso incidentale - contro REALI ANNA, quale titolare della ditta individuale “AGORA’ di ANNA REALI”, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ZARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIERO RICCI; -controricorrente- ricorrente incidentale - nonché contro ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORODI RAVENNA - FORLI' - CESENA (già DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAVENNA); -intimato- avverso la sentenza n. 56/2018 d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il16/03/2018 R.G.N. 153/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. c on due ricorsi , successivamente riuniti, Anna Reali promuoveva un’azione di accertamento negativo del credito contributivo, oggetto di verbali ispettivi;
2. nello specifico, la lite era insorta in merito alla qualificazione, come rapporti di lavoro subordinato, piuttosto che come tirocini formativi, di quattordici rapporti intercorsi tra altrettante studentesse e la ditta Agorà della odierna controricorrente, a seguito dell’attivazione di corsi di alternanza e lavoro, da parte degli istituti scolastici, presso i quali le studentesse erano iscritte, nel periodo compreso tra giugno e settembre 2012;
3. la parte privata deduceva che i corsi in oggetto erano stati attivati legittimamente, ai sensi della legge nr. 53 del 2003 e del d.lgs. nr. 77 del 2005; gli stessi erano sottratti alle condizioni e ai limiti previsti dalla normativa di settore (legge nr. 196 del 1997 e D.M.nr. 142 del 98). Alcun rilievo, ai fini della genuinità dei corsi, aveva il mancato rispetto della proporzione tra studenti e tutor , all’interno all’azienda;
4. il T ribunale di Ravenna, all'esito delle prove testimoniali espletate, respingeva la domanda introduttiva del giudizio. A tale riguardo, osservava come nell'azienda della Reali, durante il periodo di espletamento dei tirocini, non vi fosse ro dipendent i a tempo indeterminato ma solo lavoratori a termine, peraltro con scadenza al 30 giugno 2012; era, pertanto, da escludere la somministrazione di qualsivoglia offerta formativa nei confronti dellegiovani tirocinanti;
5. la Corte di appello di Bologna ha , invece, riformato la decisione di primo grado e dichiarato illegittima la pretesa contributiva dell'Inps;
6. diffusamente soffermatasi sulla disciplina dei corsi di «alternanza scuola lavoro», la Corte di appello ha ritenuto come, nel caso di specie, si trattasse di corsi curriculari, non disciplinati dalla cd. legge Treu;
7. avverso la decisione, ha proposto ricor so per cassazione l’INPS,con un unico motivo;
8. ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale, la parte privata;
9. l’Ispettorato territoriale indicat o in epigrafe , intimato da Anna Reali, non si è costituito; 10.all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). CONSIDERATO CHE: 11.deve essere esaminata, in via preliminare, l'eccezionedi inammissibilità , per tardività, del ricorso principale,formulata dalla parte controricorrente. A ssume quest’ultima che l’Inps avrebbe dovuto proporre il r icorso per cassazione non già neltermine semestrale di cui all' art. 327 cod.proc.civ., ma nel piùbreve termine di cui all'art. 325 cod.proc.civ.,a fronte della notifica della sentenza impugnata , pubblicata il 16 marzo 2018, avvenuta il 3 aprile 2018; 12.il Collegio giudica l’eccezione infondata; 13.dall'esame degli atti del giudizio emerge che la sentenza impugnata è stata notificata, a mezzo ufficiale giudiziario,all’«INPS- Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale corrente in Roma sede di Ravenna via Romolo Gessi nr. 24 in persona del suo direttore e legale rappresentante pro tempore[…] mediante consegna a mani di avv.to Carlo Montanari-Addetto Uff.
Legale»; 14.risulta, altresì, dall’epigrafe della sentenza, la qualità di difensore dell’avv.to Carlo Montanari; 15.questa Corte ha, tuttavia, osservato come « la notifica alla parte, senza espressa menzione -nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario […], non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza»( nei termini, Cass., sez.un., nr. 20866 del 2020); 16.si è cioè sostenuto che non p uò dirsi equipollente all'indicazione esplicita nella relata di notificazione quella delle generalità del difensore nella stessa intestazione della sentenza: la notificazione dell'atto deve essere percepibile con immediatezza dal suo destinatario come rivolta in modo univoco e chiaro al procuratore costituito, solo così potendo evincersene la finalizzazione all'attivazione dell'onere del destinatario di impugnazione nel termine breve(Cass. nr.20866 del 2020 cit. , in motivazione , punti 23 e ss); 17.ne deriva, per quanto di interesse , che la notifica, nella specie effettuata a mani del l’avv.to Montanari , quale addetto all’ufficio legale dell’INPS, ma senza indicazione, nella relata , del la qualità di difensorecostituito , è inid one a all'attivazione del termine breve di impugnazione.
Consegue che il ricorso per cassazione, con richiesta di notifica del5 giugno 2018, è , pertanto , tempestivo; 18.venendo all’unico motivo del ricorso principale, con lo stesso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge nr. 196 del 1997, applicabile ratione temporis; dell’art. 1 del DM nr. 142 del 1998; degli artt. 1 e 4 della legge 28.3. 2003 (recte: nr. 53 del 28.3.2003); del D.Lgs. nr. 77 del 2005; 19.l’INPS censura la decisione della Corte di appello che avrebbe sottovalutato l’inesistenza di un'autonoma realtà imprenditoriale idonea ad assicurare alle tirocinanti il percorso formativo per il quale erano statistipulati le convenzioni e i progetti formativi ; 20.il motivo è fondato nei termini che si vanno ad illustrare; 21.l'alternanza scuola-lavoro è un modello didattico nato con l’intento di fornire ai giovani, in aggiunta alle conoscenze di base normalmente acquisite nei percorsi formativi di studio, le competenze richieste per l’ingresso nel mercato del lavoro mediante una formazione di tipo duale caratterizzata da ore di studio in aula e ore di formazione professionale svolte direttamente nelle aziende ospitanti,regolate da specifiche convenzioni; 22.il concetto di « alternanza scuola lavoro » quale strumento finalizzato a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, è stato introdotto con l’art. 18 della legge nr. 196 del 1997 ( « Tirocini formativi e di orientamento») e con il successivo decreto attuativo nr. 142 del 1998; si è prevista la possibilità di attivare, adeterminate condizioni, momenti di alternanza tra studio e lavoro, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 23.con l’art. 4 della legge nr. 53 del 2003 e d il D.lgs n r . 77 del 2005,il concetto di alternanza scuola lavoro ha subito modifiche: la nuova disciplina ha permesso agli studenti, con almeno quindici anni di età, di attivare percorsi alternati di studio e lavoro già a partire dal secondo ciclo di studi come modalità di realizzazione del percorso formativo.
Ulteriori mo difiche al sistema dell’alternanza scuola lavoro, sono state, poi,introdotte con successivi interventi legislativi, nella fattispecie di causa, ratione temporis,non rilevanti ; 24.tanto sinteticamente esposto in via generale, ai limitati fini della presente controversia, che concerne la sussistenza o meno di obblighi contributivi, reputa il Collegio sufficiente osservare come l’indagine imposta dalla fattispecie giuridica non sia stata adeguatamente condotta dalla Corte del merito e, in questi termini, deve ritenersi integrato il denunciato vizio di sussunzione; 25.in altre parole, difetta , nella sentenza im pugnata , qualsivoglia accertamento in ordine a lle concrete modalità di svolgimento dei tirocini in azienda, al fine di verificarne la corrispondenza o meno al modello legale; la Corte territoriale avrebbe dovuto indagare i n merito al la sussistenza del l’ offerta formativa nei confronti degli studenti, quale fatto controverso , e , quindi, in caso di a ccertamento negativo del momento forma tivo , verificare la corrispondenza dei rapporti allo schema tipico della subordinazione, presupposto del l’obbligazione contributiva in discussione.
La Corte di appello, invece , si è preoccupa ta sostanzialmente di individuare i tratti differenziali delle normative susseguitesi nel tempo, facendo conseguire l’esito della lite da profili non dirimenti. Tanto impone un nuovo esame della fattispecie concreta, secondo le direttive tracciate; 26.con il ricorso incidentale, la parte privata – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-deduce, invece, la violazione degli artt. 112 e 324 cod.proc.civ. nonché degli artt. 329 e 342 cod.proc.civ. La controricorrente censura la statuizione con cui la Corte territoriale ha giudicato inammissibile il ricorso in appello promosso nei confronti della DTL di Ravenna per carenza di interesse ad agire; assume che il profilo dell’interesse ad agire era stato specificamente affrontato dal Tribunale che, invece, lo aveva ritenuto sussistente ; tanto precludeva un nuovo esame, posto che la relativa statuizione non era stata devoluta alla Corte di appello; 27.il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 28.da un lato, le censure non sono sviluppata nel rispetto deglioneri di deduzione e specificazione imposti dal codice di rito (v. tra le recenti, Cass. nr. 29658 del 2022, in motiv .) , difettando , in particolare,la riproduzione, in ricorso, della pronuncia di primo grado e dell’atto di appello, nelle parti essenziali a reggere le critiche; dall’altro, il motivo non evidenzia quale concretalesione al diritto di difesa sia derivata dalla prospettata violazionedelle norme processuali indicate in rubrica .
Vale il principio per cui è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un vizio del processo (come è nella specie la denuncia di intervenuta statuizione sull’interesse ad agire, nonostante la formazione, sul punto, di un giudicato interno), senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito ( ex plurimis, Cass. nr. 26831 del 2014 e successive conformi); 29.conclusivamente, va accolto il ricorso principale, dichiarato inammissibile quello incidentale; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al ricorso accolto, e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; 30.sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo,da parte della ricorrente incidentale, ove lo stesso risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corteaccoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo, a